17.08.2013 Views

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

generali della tradizione anglosassone 426 .<br />

Del tutto diversa è l’impostazione del testo elaborato, all’interno dello Study Group on<br />

european civil code, dalla commissione presieduta dal professor Swann. Il progetto si<br />

presenta con le caratteristiche proprie della codificazione. La disciplina dell’istituto è<br />

pertanto dettagliata e mostra la consapevolezza delle implicazioni sistematiche della<br />

introduzione del trust in una legislazione di carattere finalmente europeo. Del resto,<br />

pure diverso è l’obbiettivo dello Study group, i cui lavori sono istituzionalmente tesi alla<br />

formulazione per una proposta di legislazione europea.<br />

In generale, il testo disciplina sia gli express trusts, anche autodichiarati, che prevedano<br />

la presenza dei beneficiari o solo il raggiungimento di uno scopo. In questo caso,<br />

conformemente alla tradizione dei charity trusts, il purpose trust dovrà pur sempre<br />

essere costituito in vista di un public benefit e con la contestuale indicazione di un<br />

soggetto incaricato di chiederne l’esecuzione o attuazione.<br />

Il progetto elaborato dallo Study group si differenzia tuttavia sia dai Principles e dalla<br />

Convenzione dell’Aja per la disciplina di una sorta di trust ex lege, delineato dall’art.<br />

X-5:701. In base a quest’ultima norma, infatti, colui che sia obbligato a trasferire un<br />

bene ad un altro soggetto è costituito trustee di quel bene nell’interesse del suo<br />

creditore 427 .<br />

Maggiore spazio hanno, nel progetto Swann, le disposizioni circa i poteri e doveri del<br />

trustee.<br />

Già sul piano generale il progetto si segnala per un definitivo allontanamento da alcune<br />

regole tradizionali. Infatti, rispetto ai principi tradizionali della trust law, è qui previsto<br />

in via generale, ribaltando la regola del delegatus non potest delegare, il potere del<br />

trustee di delegare ad altri le proprie funzioni nei limiti fissati dall’art. X-802.<br />

Accanto alla enunciazione dei principi tradizionali, inoltre, si trovano norme di dettaglio<br />

quali, ad esempio, l’obbligo del trustee, quando sia possibile ed appropriato, di<br />

assicurare contro le perdite i beni del patrimonio affidatogli, o, ancora, il dovere di<br />

426 Sono sostanzialmente richiamati i duties of loyalty, to act with reasonable care, to perform personally.<br />

427 Affinché sorga questo trust ex lege è necessario che a) la suddetta obbligazione nasca da un contratto<br />

oneroso, b) il bene sia nella titolarità del debitore ma sia separato dagli altri suoi beni e sia suscettibile di<br />

essere oggetto di un trust, c) il creditore abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni, d) il creditore può<br />

ottenere la specific performance dell’obbligazione del debitore.<br />

172

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!