“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
generali della tradizione anglosassone 426 .<br />
Del tutto diversa è l’impostazione del testo elaborato, all’interno dello Study Group on<br />
european civil code, dalla commissione presieduta dal professor Swann. Il progetto si<br />
presenta con le caratteristiche proprie della codificazione. La disciplina dell’istituto è<br />
pertanto dettagliata e mostra la consapevolezza delle implicazioni sistematiche della<br />
introduzione del trust in una legislazione di carattere finalmente europeo. Del resto,<br />
pure diverso è l’obbiettivo dello Study group, i cui lavori sono istituzionalmente tesi alla<br />
formulazione per una proposta di legislazione europea.<br />
In generale, il testo disciplina sia gli express trusts, anche autodichiarati, che prevedano<br />
la presenza dei beneficiari o solo il raggiungimento di uno scopo. In questo caso,<br />
conformemente alla tradizione dei charity trusts, il purpose trust dovrà pur sempre<br />
essere costituito in vista di un public benefit e con la contestuale indicazione di un<br />
soggetto incaricato di chiederne l’esecuzione o attuazione.<br />
Il progetto elaborato dallo Study group si differenzia tuttavia sia dai Principles e dalla<br />
Convenzione dell’Aja per la disciplina di una sorta di trust ex lege, delineato dall’art.<br />
X-5:701. In base a quest’ultima norma, infatti, colui che sia obbligato a trasferire un<br />
bene ad un altro soggetto è costituito trustee di quel bene nell’interesse del suo<br />
creditore 427 .<br />
Maggiore spazio hanno, nel progetto Swann, le disposizioni circa i poteri e doveri del<br />
trustee.<br />
Già sul piano generale il progetto si segnala per un definitivo allontanamento da alcune<br />
regole tradizionali. Infatti, rispetto ai principi tradizionali della trust law, è qui previsto<br />
in via generale, ribaltando la regola del delegatus non potest delegare, il potere del<br />
trustee di delegare ad altri le proprie funzioni nei limiti fissati dall’art. X-802.<br />
Accanto alla enunciazione dei principi tradizionali, inoltre, si trovano norme di dettaglio<br />
quali, ad esempio, l’obbligo del trustee, quando sia possibile ed appropriato, di<br />
assicurare contro le perdite i beni del patrimonio affidatogli, o, ancora, il dovere di<br />
426 Sono sostanzialmente richiamati i duties of loyalty, to act with reasonable care, to perform personally.<br />
427 Affinché sorga questo trust ex lege è necessario che a) la suddetta obbligazione nasca da un contratto<br />
oneroso, b) il bene sia nella titolarità del debitore ma sia separato dagli altri suoi beni e sia suscettibile di<br />
essere oggetto di un trust, c) il creditore abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni, d) il creditore può<br />
ottenere la specific performance dell’obbligazione del debitore.<br />
172