“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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la rispondenza del medesimo “a un apprezzabile interesse di una delle parti”.<br />
Quando l’apprezzabile interesse coincida con l’interesse della destinazione, il patto di<br />
non alienare sarà opponibili ai terzi 422 , pur dovendosi misurare con i limiti di tempo e di<br />
sostanza fissati dall’antica norma codicistica. A determinare, caso per caso,<br />
“convenienza” e “apprezzabilità” concorrerà allora lo scopo del negozio di<br />
destinazione 423 .<br />
3.4. Progetti per una legislazione europea del trust. Dai Priciples of European<br />
Trust Law del 1998 al progetto elaborato dallo Study group on European Civil<br />
Code nel giugno 2008.<br />
Meritano di essere riferiti due progetti di costruzione di un diritto europeo dei trusts. Il<br />
primo è quello elaborato da un gruppo di studio guidato da David Hayton e che ha<br />
concluso i suoi lavori nel 1998. Il secondo è, invece, quello elaborato dallo Study group<br />
on European civil code e presentato ad Atene nel giugno 2008.<br />
Il progetto del 1998 si caratterizza per un numero limitato di disposizioni che si limitano<br />
a dettare alcune definizioni e principi generali.<br />
Questo perché lo scopo del gruppo di lavoro non era quello di predisporre una<br />
422 In questo senso G. PETRELLI, ibidem, p. 199, A. GENTILI, Le destinazioni patrimoniali atipiche.<br />
Esegesi dell’art. 2645 ter c.c., p. 46.<br />
423 Diversamente U. LA PORTA, L’atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibili ai sensi dell’art.<br />
2645 ter c.c., in Riv. notariato, I, 2007, p. 1106-1107, ritiene che già ai sensi del solo art. 2645 ter c.c.<br />
“all’attributario (…) in coerenza con l’assetto causale dell’attribuzione patrimoniale, vanno negate, in<br />
linea di principio, con riferimento ai beni vincolati, sia la facoltà di disposizione traslativa che quella<br />
abdicativa, in quanto contrastanti con la conformazione operata dal disponente. In linea di massima il<br />
destinatario dell’attribuzione traslativa a causa destinatoria non potrà trasferire ai terzi la propria<br />
situazione soggettiva né abdicare ad essa liberando i beni dal vincolo”. L’A. pertanto esclude, in base al<br />
carattere fiduciario della attribuzione, “ogni altra forma di disposizione traslativa o abdicativa”, compresa<br />
“la facoltà dell’attributario di disporre del bene vincolato, sebbene cum onere suo, mediante sua sola<br />
manifestazione di volontà”.<br />
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