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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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la rispondenza del medesimo “a un apprezzabile interesse di una delle parti”.<br />

Quando l’apprezzabile interesse coincida con l’interesse della destinazione, il patto di<br />

non alienare sarà opponibili ai terzi 422 , pur dovendosi misurare con i limiti di tempo e di<br />

sostanza fissati dall’antica norma codicistica. A determinare, caso per caso,<br />

“convenienza” e “apprezzabilità” concorrerà allora lo scopo del negozio di<br />

destinazione 423 .<br />

3.4. Progetti per una legislazione europea del trust. Dai Priciples of European<br />

Trust Law del 1998 al progetto elaborato dallo Study group on European Civil<br />

Code nel giugno 2008.<br />

Meritano di essere riferiti due progetti di costruzione di un diritto europeo dei trusts. Il<br />

primo è quello elaborato da un gruppo di studio guidato da David Hayton e che ha<br />

concluso i suoi lavori nel 1998. Il secondo è, invece, quello elaborato dallo Study group<br />

on European civil code e presentato ad Atene nel giugno 2008.<br />

Il progetto del 1998 si caratterizza per un numero limitato di disposizioni che si limitano<br />

a dettare alcune definizioni e principi generali.<br />

Questo perché lo scopo del gruppo di lavoro non era quello di predisporre una<br />

422 In questo senso G. PETRELLI, ibidem, p. 199, A. GENTILI, Le destinazioni patrimoniali atipiche.<br />

Esegesi dell’art. 2645 ter c.c., p. 46.<br />

423 Diversamente U. LA PORTA, L’atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibili ai sensi dell’art.<br />

2645 ter c.c., in Riv. notariato, I, 2007, p. 1106-1107, ritiene che già ai sensi del solo art. 2645 ter c.c.<br />

“all’attributario (…) in coerenza con l’assetto causale dell’attribuzione patrimoniale, vanno negate, in<br />

linea di principio, con riferimento ai beni vincolati, sia la facoltà di disposizione traslativa che quella<br />

abdicativa, in quanto contrastanti con la conformazione operata dal disponente. In linea di massima il<br />

destinatario dell’attribuzione traslativa a causa destinatoria non potrà trasferire ai terzi la propria<br />

situazione soggettiva né abdicare ad essa liberando i beni dal vincolo”. L’A. pertanto esclude, in base al<br />

carattere fiduciario della attribuzione, “ogni altra forma di disposizione traslativa o abdicativa”, compresa<br />

“la facoltà dell’attributario di disporre del bene vincolato, sebbene cum onere suo, mediante sua sola<br />

manifestazione di volontà”.<br />

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