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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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fronte della funzione prevalentemente previdenziale della assicurazione sulla vita<br />

nell’impostazione originaria 64 .<br />

Dissonanti rispetto al suddetto disegno appaiono, invece, le disposizioni sull’eredità<br />

beneficiata e sulla cessione dei beni ai creditori. Quanto all’eredità beneficiata – di cui<br />

taluno mette in dubbio la natura di patrimonio separato 65 – pare potersene individuare il<br />

fondamento nell’esigenza di tutela e salvaguardia della libertà e autonomia privata<br />

dell’erede 66 .<br />

La cessione dei beni ai creditori, invece, che condivide di quest’ultima le perplessità<br />

durante i lavori preparatori della redazione del codice civile del 1942, si levarono molte critiche nei<br />

confronti della corrispondente norma (art. 1800) del codice del 1865 che non prevedeva limiti a tale<br />

clausola di impignorabilità. Nota l’A. che con la limitazione della efficacia della clausola entro i limiti del<br />

bisogno alimentare del creditore “fu ristretta la sfera di eccezione al principio che la responsabilità<br />

patrimoniale si estende a tutti i beni del debitore(art. 2740); si è cercato da un lato di ovviare alle fondate<br />

critiche ispirate alla tutela del credito, d’altro lato si è ritenuto che la sanzione della impignorabilità entro<br />

i limiti del bisogno alimentare del vitaliziato rispondesse ad una esigenza ancora meritevole di tutela”.<br />

64 L’analisi non sarebbe completa se non si menzionasse almeno l’art. 32 c.c. Secondo F. GALGANO,<br />

Persone giuridiche, Bologna Roma, 2006, p. 430 la norma giustificherebbe, a dire il vero, l’ammissibilità<br />

delle fondazioni non riconosciute nel nostro ordinamento. Lo stesso autore osserva tuttavia che in ogni<br />

caso l’onere reale che grava sui beni relitti di cui all’art. 32 c.c. è giustificato solo in virtù dello scopo di<br />

pubblica utilità perseguito dal conferente. Tale ultima considerazione è di particolare interesse ai fini<br />

dell’indagine che si sta qui conducendo. Infatti, secondo altra parte della dottrina, l’art. 32 c.c.<br />

rappresenterebbe una mera ipotesi di separazione patrimoniale: i beni con scopo particolare costituirebbe<br />

un patrimonio separato rispetto al patrimonio generale della fondazione (così R. RASCIO, Destinazione di<br />

beni senza personalità giuridica, Napoli, 1971, p. 52, A. ZOPPINI, Le fondazioni. Dalla tipicità alle<br />

tipologie, Napoli, 1995, p. 289). Pertanto anche nell’ottica dell’art. 32 c.c. la limitazione di<br />

responsabilità, seppure senza assumere le forme della personalità giuridica, sarebbe giustificata dal<br />

particolare rilievo dello scopo (di pubblica utilità) perseguito dalla destinazione dei beni.<br />

65 Perplessità le esprime A. CICU, Successioni per causa di morte, Milano, 1961, p. 267, n. 10.<br />

Riconducono l’accettazione beneficiata alla categoria dei patrimoni separati L. BIGLIAZZI GERI,<br />

Patrimonio autonomo e separato, in Enc. Diritto, vol. XXXII, Milano, 1982, p. 289, U. NATOLI,<br />

L’amministrazione dei beni ereditari, II, Milano, 1969, p 118,<br />

66 Si vedano, in proposito, le osservazioni di A. CICU, Successioni per causa di morte, p. 266 :“la<br />

limitazione di responsabilità sia effetto di diritto sostanziale conseguente ad una alterazione verificantesi<br />

nel rapporto sostanziale di debito. L’alterazione è (…) dovuta al fatto che l’erede che accetta col beneficio<br />

d’inventario dichiara di non volere rispondere personalmente dei debiti ereditari. Il che significa che egli<br />

non intende assumere come propri questi debiti, chè altrimenti ne conseguirebbe l’obbligo di adempierli<br />

ed in caso di inadempimento la responsabilità con tutto il suo patrimonio”.<br />

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