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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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dunque, in assenza di qualsivoglia manifestazione di volontà del soggetto<br />

potenzialmente danneggiato.<br />

Ulteriore conferma a quanto si sta sostenendo giunge dall'esame della disciplina della<br />

cessione dei beni ai creditori, istituto con il quale il debitore cede i propri beni ai<br />

creditori affinché essi li liquidino e ne ripartiscano tra di loro il ricavato.<br />

La norma centrale dell'istituto, e che assume particolare valore anche ai fini dell'analisi<br />

che stiamo qui svolgendo, è certamente l'art. 1980 c.c.. Esso, dopo aver disposto la<br />

indisponibilità per il debitore dei beni ceduti, precisa al secondo comma che "(...) i<br />

creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire<br />

esecutivamente anche su tali beni (...)".<br />

Sebbene sia discusso se la cessione costituisca in capo ai creditori cessionari un diritto<br />

reale, oppure vincoli il debitore solo sul piano obbligatorio o, ancora, configuri un caso<br />

di patrimonio separato, 128 vi è generalmente consenso tra gli interpreti nel riconoscere<br />

che con essa alcuni beni siano destinati al pagamento dei crediti dei cessionari<br />

intervenuti nel contratto 129 e che sono così rafforzati nella loro garanzia 130 .<br />

Tuttavia la particolare garanzia che la legge assicura ai cessionari non va a discapito dei<br />

creditori anteriori alla cessione e che a questa non abbiano partecipato; a norma del già<br />

richiamato art. 1980, 2° comma, c.c. la cessione sarà ad essi inopponibile.<br />

E' significativo che la dottrina sia concorde nel ricollegare tale inopponibilità al<br />

128 In tal senso, seppure dubitativamente, L. BIGLIAZZI GERI, Patrimonio autonomo e separato, p. 288.<br />

Convinto sostenitore della riconducibilità della cessione dei beni ai creditori alla categoria dei patrimoni<br />

separati era F. CARRESI, Natura giuridica della cessione dei beni ai creditori, in Riv. dir. comm., 1947, I,<br />

p. 147. Secondo l'A. nel caso della cessione dei beni ai creditori si avrebbe più che una limitazione della<br />

responsabilità la riserva costituzione di una riserva su taluni beni a favore di taluni debitori: "si riscontra<br />

una massa di beni sui quali i creditori cessionari e coloro che successivamente hanno aderito alla cessione<br />

(arg. artt. 1981 e 1985) possono soddisfarsi ad esclusione degli altri creditori (arg. art. 1980 cpv.) mentre<br />

questi ultimi debbono limitarsi ad agire esecutivamente sui beni non riserbati o sugli eventuali residui<br />

della liquidazione (...)".<br />

129 R. MICCIO, Cessione dei beni ai creditori, in Enc. Diritto, vol. VI, Milano, 1960, p. 839.<br />

130 F. VASSALLI, La cessione dei beni ai creditori, in Trattato di diritto privato, a cura di P. Rescigno, 13,<br />

Torino, 1985, p. 401. Sul punto si veda pure R. MICCIO, Cessione dei beni ai creditori, 839, per il quale<br />

"la cessione dei beni è dunque un negozio che ha lo scopo di attuare il precetto dell'art. 2740,<br />

impedendone l'evasione. La garanzia che ne costituisce lo scopo, ha certamente una efficacia più limitata<br />

delle garanzie tipiche, sia reali che personali, ma i limiti particolari di tale efficacia non sono sufficienti<br />

ad escludere che detta garanzia caratterizzi l'aspetto funzionale del negozio".<br />

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