“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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dunque, in assenza di qualsivoglia manifestazione di volontà del soggetto<br />
potenzialmente danneggiato.<br />
Ulteriore conferma a quanto si sta sostenendo giunge dall'esame della disciplina della<br />
cessione dei beni ai creditori, istituto con il quale il debitore cede i propri beni ai<br />
creditori affinché essi li liquidino e ne ripartiscano tra di loro il ricavato.<br />
La norma centrale dell'istituto, e che assume particolare valore anche ai fini dell'analisi<br />
che stiamo qui svolgendo, è certamente l'art. 1980 c.c.. Esso, dopo aver disposto la<br />
indisponibilità per il debitore dei beni ceduti, precisa al secondo comma che "(...) i<br />
creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire<br />
esecutivamente anche su tali beni (...)".<br />
Sebbene sia discusso se la cessione costituisca in capo ai creditori cessionari un diritto<br />
reale, oppure vincoli il debitore solo sul piano obbligatorio o, ancora, configuri un caso<br />
di patrimonio separato, 128 vi è generalmente consenso tra gli interpreti nel riconoscere<br />
che con essa alcuni beni siano destinati al pagamento dei crediti dei cessionari<br />
intervenuti nel contratto 129 e che sono così rafforzati nella loro garanzia 130 .<br />
Tuttavia la particolare garanzia che la legge assicura ai cessionari non va a discapito dei<br />
creditori anteriori alla cessione e che a questa non abbiano partecipato; a norma del già<br />
richiamato art. 1980, 2° comma, c.c. la cessione sarà ad essi inopponibile.<br />
E' significativo che la dottrina sia concorde nel ricollegare tale inopponibilità al<br />
128 In tal senso, seppure dubitativamente, L. BIGLIAZZI GERI, Patrimonio autonomo e separato, p. 288.<br />
Convinto sostenitore della riconducibilità della cessione dei beni ai creditori alla categoria dei patrimoni<br />
separati era F. CARRESI, Natura giuridica della cessione dei beni ai creditori, in Riv. dir. comm., 1947, I,<br />
p. 147. Secondo l'A. nel caso della cessione dei beni ai creditori si avrebbe più che una limitazione della<br />
responsabilità la riserva costituzione di una riserva su taluni beni a favore di taluni debitori: "si riscontra<br />
una massa di beni sui quali i creditori cessionari e coloro che successivamente hanno aderito alla cessione<br />
(arg. artt. 1981 e 1985) possono soddisfarsi ad esclusione degli altri creditori (arg. art. 1980 cpv.) mentre<br />
questi ultimi debbono limitarsi ad agire esecutivamente sui beni non riserbati o sugli eventuali residui<br />
della liquidazione (...)".<br />
129 R. MICCIO, Cessione dei beni ai creditori, in Enc. Diritto, vol. VI, Milano, 1960, p. 839.<br />
130 F. VASSALLI, La cessione dei beni ai creditori, in Trattato di diritto privato, a cura di P. Rescigno, 13,<br />
Torino, 1985, p. 401. Sul punto si veda pure R. MICCIO, Cessione dei beni ai creditori, 839, per il quale<br />
"la cessione dei beni è dunque un negozio che ha lo scopo di attuare il precetto dell'art. 2740,<br />
impedendone l'evasione. La garanzia che ne costituisce lo scopo, ha certamente una efficacia più limitata<br />
delle garanzie tipiche, sia reali che personali, ma i limiti particolari di tale efficacia non sono sufficienti<br />
ad escludere che detta garanzia caratterizzi l'aspetto funzionale del negozio".<br />
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