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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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particolare e alla soddisfazione dei crediti contratti per l'attuazione di tale scopo, ma,<br />

semplicemente, è determinata, in natura o per equivalente, in misura inferiore alla sua<br />

consistenza.<br />

Ciò è il riflesso della evidente diversità, sul piano causale, tra gli atti presupposti,<br />

ricorrendo, in un caso la divisione, nell'altro, un negozio di destinazione 285 . Del resto<br />

pure diverso è lo stato giuridico dei beni oggetto dei due atti: se nell’ipotesi di divisione<br />

essi si trovano in regime di comproprietà tra più soggetti, nel caso dei negozi di<br />

destinazione essi sono inizialmente nella proprietà di un unico soggetto.<br />

Tali considerazioni rendono, se non improbabile, difficile l'applicazione in via analogica<br />

ai negozi di destinazione di cui all'art. 2645 ter c.c. di strumenti di opposizione quali<br />

quello previsto, per i patrimoni destinati ad uno specifico affare, dall'art. 2447 quater<br />

c.c., nell'art. 2645 ter c.c.<br />

La tutela preventiva dei creditori anteriori alla destinazione sembra allora affidata<br />

necessariamente ad una selezione degli interessi assumibili quale scopo della<br />

destinazione.<br />

L'art. 2645 ter c.c., tuttavia, si limita ad indicare, con formula generale, il<br />

perseguimento di interessi meritevoli di tutela, quale scopo idoneo a determinare la<br />

separazione di parte del patrimonio del conferente.<br />

Proprio la genericità della formula utilizzata dal legislatore invita a riflettere<br />

attentamente sul ruolo ed il significato che il sintagma in esame assume nella nuova<br />

norma. In particolare ci si è chiesti, come si è visto, se con l'interesse meritevole di<br />

tutela di cui all'art. 2645 ter c.c. si autorizzano i privati a porre in essere qualsivoglia<br />

negozio di destinazione, con i noti effetti segregativi e di limitazione della proprietà, che<br />

non sia illecito oppure si inviti l'interprete ad operare di volta in volta un bilanciamento<br />

tra i valori che sono in gioco 286 .<br />

285 I negozi di destinazione non sono infatti in alcun modo assimilabili, sul piano causale, al contratto di<br />

divisione inteso, secondo G. BONILINI, Divisione, in Digesto disc. priv., sez. civ, vol. VI, Torino, 1999, p.<br />

490, "come accordo fra tutti i compartecipi, che, (...) opera" lo scioglimento della comunione "attraverso<br />

l'assegnazione, ai vai contitolari, di beni di valore corrispondente alle quote". Nello stesso senso, sul<br />

contratto di divisione, si veda G. MIRABELLI, Divisione (diritto civile), in NN. D.I., vol. VI, Torino, 1960,<br />

p. 34, nonchè A. CICU, Successioni per causa di morte, parte generale, Milano, 1961, p. 412, per il quale<br />

tratto essenziale della divisione è l'assegnazione delle porzioni.<br />

286 Si veda quanto affermato dalla Commissione Giustizia chiamata ad esaminare in sede consultiva il<br />

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