17.08.2013 Views

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

di un interesse individuale che coincida con una utilità sociale assurge a requisito per la<br />

tutela del negozio. Se normalmente dunque il giudizio di meritevolezza opera come un<br />

limite negativo alla autonomia privata, nei casi sopra detti esso vuole verificare la<br />

presenza di un vero e proprio requisito strutturale della fattispecie generalmente<br />

sanzionata di invalidità e solo eccezionalmente ammessa.<br />

Sotto tale profilo può dunque dirsi che l'art. 2645 ter c.c. si ponga in continuità con il<br />

sistema: la sussistenza di un interesse qualificato, inteso - lo si ripete - quale requisito<br />

strutturale della fattispecie, rende possibile il prodursi di effetti che altrimenti sarebbero<br />

considerati indisponibili per la autonomia privata.<br />

Parte della dottrina ha tuttavia segnalato una differenza significativa rispetto alle ipotesi<br />

sopra considerate. Se quest'ultime infatti, come insegna Gorla, sono atti di autonomia<br />

senz'altro invalidi, gli atti di destinazione sono invece negozi del tutto validi. La<br />

strutturalità del requisito di meritevolezza dell'interesse opera quindi, più che sul piano<br />

della validità del negozio, su quello differente della disponibilità di effetti altrimenti<br />

preclusi all'autonomia privata 189 .<br />

E' forse più calzante, con riferimento all'art. 2645 ter c.c., il confronto, che parte della<br />

dottrina aveva già proposto, tra tale procedimento e quanto previsto dalla art. 1027 c.c.<br />

per il riconoscimento delle servitù 190 .<br />

189 A. NICOLUSSI, I diritti della persona nella società moderna: la protezione dei soggetti deboli tra etica<br />

e diritto, p. 7, n. 23<br />

190 Confronto operato già da G. GORLA, Il contratto, I, p. 218 n. 26, il quale tuttavia nota come nel caso<br />

della servitù atipica venga verificata la sussistenza di una utilità a vantaggio di un fondo, mentre, nelle<br />

pattuizioni sopra esaminate, l'utilità deve essere valutata con riferimento ad un individuo e "forse più<br />

largamente" . Sull'utilità per il fondo dominante quale limite alla autonomia privata nella conformazione<br />

del diritto di servitù si veda, più recentemente, P. VITUCCI, Servitù prediali, in Digesto discipline<br />

privatistiche, sez. civile, XVIII, Torino, 1998, p. 500: "Quando invece sia stata accolta, come l'ha accolta<br />

il sistema vigente, l'idea di uno schema generale di servitù, suscettibile di contenuti diversi e configurati<br />

volta per volta dai contraenti, allora l'esigenza di moderare la diffusione di un effetto giuridico-economico<br />

gravoso e ingombrante entra in contrasto con la libertà di determinare quei contenuti e si traduce in un<br />

vaglio, più o meno severo, cui l'intento perseguito dalle parti è sottoposto dall'interprete.<br />

All'apprezzamento dell'interprete la legge indica un criterio di portata generale: il requisito dell'utilità per<br />

un fondo. Il criterio così indicato manifesta allora la propria finalità, che è quella di una condizione<br />

specifica dettata dalla autonomia dei privati (e in generale alla costituzione della servitù). In base<br />

all'esame dell'utilità si decide se l'interesse delle parti possa essere realizzato con lo strumento della<br />

servitù o con uno strumento diverso".<br />

74

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!