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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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Infatti anche nelle servitù, non è sufficiente, perché il diritto sorga, la mera liceità<br />

dell'impegno assunto dal titolare del fondo dominante.<br />

Come è noto, la costituzione di una servitù è subordinata alla sussistenza di una utilitas,<br />

per il fondo dominante, del peso imposto al fondo servente.<br />

Il concetto di utilitas è stato ricostruito tradizionalmente quale "rapporto funzionale tra<br />

il contenuto della servitù ed il godimento del fondo dominante" 191 . Il tratto<br />

caratteristico del diritto di servitù è dunque la rilevanza di un rapporto tra i due fondi<br />

prima che tra i due titolari 192 .<br />

Come è stato opportunamente notato, l'utilitas non è, tuttavia, il contenuto del diritto di<br />

servitù ma la "ragione giustificativa" per la quale essa sorge, "la funzione della servitù<br />

medesima" 193 .<br />

Il diritto di servitù sorge "a condizione che sussista l'utilità oggettiva del fondo<br />

dominante rispetto al contenuto della servitù", tanto che il contenuto medesimo del<br />

diritto "può essere più o meno limitato dalla maggiore o minore utilitas del fondo<br />

dominante" 194 .<br />

Si deve peraltro notare che l’utilitas presupposta dal diritto di servitù coincide con un<br />

interesse che deve “riferirsi non alla sola persona di chi acquista il diritto, ma ad<br />

esigenze che vadano oltre quella persona” 195 .<br />

191 Con queste parole si esprime S. PALAZZOLO, Servitù (dir. civ.), in Enc. giur., vol. XXVIII, Roma,<br />

1992, p. 11. Nello stesso senso G. GROSSO in G. GROSSO - G. DEIANA, Le servitù prediali, I, Torino,<br />

1963, p. 116 per il quale "la servitù dà incremento alla utilizzazione del fondo dominante, sempre come<br />

tale, cioè come utilizzazione del fondo; essa deve essere dunque strumentale all'utilizzazione del fondo<br />

dominante".<br />

192 Si veda, in particolare, G. GROSSO in G. GROSSO - G. DEIANA, Le servitù prediali, I, p. 116, quando<br />

nota che "naturalmente i fondi, come tutte le cose, vengono in considerazione nel diritto come beni, per<br />

l'appetibilità che essi presentano per gli uomini; destinatario dell'utilità è sempre l'uomo, e quindi parlare<br />

di vantaggio, di utilità un fondo, non ha senso se non in funzione di un soggetto a cui vanno le utilità di<br />

quel fondo. Ma non basta che un diritto su un fondo giovi al proprietario, in quanto tale, di un altro fondo,<br />

o anche che ne possano godere coloro che hanno il diritto di godere di questo, perchè si abbia una<br />

servitù. Che il diritto sia stabilito per l'utilità di un fondo, significa qualcosa di più; se in defintiva tutte le<br />

utilità vanno alla persona, il dire che la servitù deve essere utile al fondo, significa dire che l'utilità giunge<br />

alla persona attraverso il godimento del fondo, trasfusa in questo, parte integrante di esso".<br />

193 M. COMPORTI, Servitù (dir. priv.), in Enc. dir., vol. XLII, Milano, 1990 p. 290.<br />

194 M. COMPORTI, Servitù (dir. priv.), p. 291.<br />

195 P. VITUCCI, Servitù prediali, p. 501.<br />

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