“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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2. Premessa.<br />
L’indagine che si sta qui svolgendo non può che dedicare ampio spazio all’analisi<br />
del'art. 2645 ter c.c. che, inserito tra le norme che disciplinano la trascrizione degli atti<br />
relativi a beni immobili, ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova figura di<br />
negozio di destinazione. La disciplina predisposta si rivela invero piuttosto scarna e la<br />
avarizia del Legislatore si trasforma in una inevitabile (e necessaria) congerie di<br />
soluzioni interpretative che interessano la delimitazione di ogni elemento, strutturale e<br />
funzionale, della fattispecie.<br />
Già una prima osservazione della norma rivela infatti che lo sforzo interpretativo<br />
chiarificatore deve riguardare la definizione dei soggetti della destinazione, la forma<br />
dell'atto, l'oggetto della destinazione, l'interesse destinatorio, la durata e l'intensità del<br />
vincolo, le regole di amministrazione dei beni destinati, la funzione della trascrizione.<br />
2.1. La separazione patrimoniale.<br />
L'aspetto della disciplina dell’art. 2645 ter c.c. che è balzato per primo all’attenzione dei<br />
commentatori è la deroga che la disposizione ha introdotto al regime generale della<br />
garanzia patrimoniale generica.<br />
L'art. 2645 ter c.c. dispone infatti che "i beni conferiti e i loro frutti (...) possono<br />
costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'art. 2915, primo comma,<br />
solo per debiti contratti per tale scopo".<br />
Sui beni destinati potranno cioè soddisfarsi solo i creditori titolati. Ricorre quindi, nella<br />
disposizione in esame, un caso di separazione patrimoniale nella forma della riserva di<br />
determinati beni a determinati creditori.<br />
Come è stato opportunamente notato in dottrina, si tratta di una fattispecie di<br />
separazione unilaterale; il disponente infatti risponderà dei debiti titolati anche con la<br />
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