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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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2. Premessa.<br />

L’indagine che si sta qui svolgendo non può che dedicare ampio spazio all’analisi<br />

del'art. 2645 ter c.c. che, inserito tra le norme che disciplinano la trascrizione degli atti<br />

relativi a beni immobili, ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova figura di<br />

negozio di destinazione. La disciplina predisposta si rivela invero piuttosto scarna e la<br />

avarizia del Legislatore si trasforma in una inevitabile (e necessaria) congerie di<br />

soluzioni interpretative che interessano la delimitazione di ogni elemento, strutturale e<br />

funzionale, della fattispecie.<br />

Già una prima osservazione della norma rivela infatti che lo sforzo interpretativo<br />

chiarificatore deve riguardare la definizione dei soggetti della destinazione, la forma<br />

dell'atto, l'oggetto della destinazione, l'interesse destinatorio, la durata e l'intensità del<br />

vincolo, le regole di amministrazione dei beni destinati, la funzione della trascrizione.<br />

2.1. La separazione patrimoniale.<br />

L'aspetto della disciplina dell’art. 2645 ter c.c. che è balzato per primo all’attenzione dei<br />

commentatori è la deroga che la disposizione ha introdotto al regime generale della<br />

garanzia patrimoniale generica.<br />

L'art. 2645 ter c.c. dispone infatti che "i beni conferiti e i loro frutti (...) possono<br />

costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'art. 2915, primo comma,<br />

solo per debiti contratti per tale scopo".<br />

Sui beni destinati potranno cioè soddisfarsi solo i creditori titolati. Ricorre quindi, nella<br />

disposizione in esame, un caso di separazione patrimoniale nella forma della riserva di<br />

determinati beni a determinati creditori.<br />

Come è stato opportunamente notato in dottrina, si tratta di una fattispecie di<br />

separazione unilaterale; il disponente infatti risponderà dei debiti titolati anche con la<br />

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