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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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criticata da parte di altri autori che sottolineano come essa si fondi su un<br />

fraintendimento circa la natura del diritto del beneficiario 337 la cui posizione sarebbe più<br />

propriamente qualificabile come diritto personale 338 ; quest’ultimo non sarebbe in verità<br />

titolare di un diritto in rem ma di una posizione fondata e rilevante sul solo piano<br />

dell’Equity 339 .<br />

La diversità di vedute, già tra i giuristi di common law, ha suggerito ai redattori della<br />

Convenzione dell’Aja di evitare una vera e propria definizione dell’istituto che si voleva<br />

regolare, preferendo piuttosto “una descrizione delle relazioni giuridiche istituite dal<br />

costituente del trust” 340 .<br />

whose exclusive benefit the trustee is bound to use rights and powers”, C. DE WULF, The trust and<br />

corresponding Institutions in the civil law, p. 26 che descrive l’istituto partendo dalla persona del trustee<br />

ossia “a person who holds legal title to property under an express or implied agreement to apply it and<br />

the income arising from it to the benefit of another person who is called the beneficiary or cestui que<br />

trust”. Ancora nel senso di una qualificazione proprietaria dell’equitable interest del beneficiario, J E<br />

PENNER, The law of trusts, Oxford University Press, 2006, p. 14 e ss, e, ancora, p. 27-28.<br />

337 Per la dottrina italiana si veda in particolare M. LUPOI, Trusts, p. 48 e ss. Dove ricostruisce il tracing,<br />

tradizionalmente invocato come indice della realità della posizione del cestui que trust, quale una<br />

procedura istruttoria con finalità reipersecutorie che costituisce tuttavia “un’azione personale e non reale”.<br />

A sostegno di tale conclusione l’A., a p. 57, ricorda che “la Corte del cancelliere non aveva il potere di<br />

emettere sentenze dichiarative”, che “il tracing non necessariamente conduce alla individuazione di un<br />

bene da trasferire all’attore, perché uno fra i suoi possibili esiti è (…) l’imposizione di una charge, che ha<br />

l’effetto di porre l’attore in una posizione di privilegio rispetto agli altri creditori”, e che l’azione si<br />

estende “a qualunque situazione fiduciaria ed anche oltre: in moltissime fattispecie di tracing l’attore non<br />

ha mai avuto alcun diritto, né di common law né di Equity, sul bene che egli persegue in giudizio (…)”.<br />

338 Così A. UNDERHILL, The law relating to private trust and trustees, London, 1926, pag. 3 e ss., in<br />

particolare p. 5: “it is therefore convenient to regard a trust as “an obligation” that is to say, “a tie of<br />

equity (vinculum juris), whereby one person is bound to perform or forbear some act for another”. Per lo<br />

svolgimento del dibattito nella dottrina inglese si veda G.W. KEETON, The law of trusts, London, 1954, p.<br />

1 e ss., il quale, a p. 3, conclude: “all that can be said of a trust, therefore, is that it is the relationship<br />

which arises whereever a person called the trustee is compelled in Equity to hol property, wheather real<br />

or personal, and whether by legale or equitable title, for the benefit of some person”.<br />

339 M. LUPOI, Trusts, Milano, 2001, p. 291 e ss., e, in particolare, alla p. 302 dove definisce il beneficiario<br />

come “colui che, se e in quanto gli competa l’interesse equitativo che dà luogo al difetto equitativo del<br />

titolo del trustee , può far valere tale difetto per un interesse proprio”. Il rifiuto della qualificazione<br />

proprietaria o reale del diritto del beneficiario del trust è stato espresso anche dalla Corte di Giustizia<br />

dell’Unione Europea nella sentenza Webb c. Webb del 17 maggio 1994.<br />

340 A. GIARDINA, La convenzione dell’Aja sulla legge applicabile ai trusts ed al loro riconoscimento, in<br />

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