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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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del beneficiario del trust o del fiduciante 398 .<br />

Gli strumenti di tutela erano generalmente individuati nell’azione di annullamento ex<br />

art. 1394 c.c. per conflitto di interessi del trustee 399 , o nella domanda di risarcimento del<br />

danno in forma specifica ex art. 2058 c.c. 400 , o, ancora, nell’esperimento dell’azione<br />

revocatoria 401 .<br />

Una proposta, rimasta senza adesioni, proponeva il rimedio equitativo dell’exceptio doli<br />

generalis a favore del beneficiario nei confronti dell’avente causa dal trustee la cui<br />

proprietà fiduciaria fosse stata, seppur in forma minima, pubblicizzata con le forme<br />

della trascrizione 402 .<br />

398 Parte della dottrina aveva infatti studiato in modo unitario i fenomeni del trust e della fiducia proprio<br />

partendo dal profilo rimediale. Si veda, in proposito, M. BIANCA, La fiducia attributiva, Torino, 2002, p.<br />

135 e ss.<br />

399 M. LUPOI, Trusts, p. 611: “(…) esiste una alterità tra il trustee e lo scopo del trust, che al primo è stato<br />

commesso di realizzare; da questa alterità discende la configurabilità del conflitto di interessi, se non<br />

anche un difetto di legittimazione negoziale, e dunque l’applicazione dell’art. 1394 cod. civ., certo<br />

analogica, ma anche corrispondente alle circostanze ritenute rilevanti sia in diritto inglese sia in molte<br />

leggi civilistiche sui trusts (conoscenza o conoscibilità). In questo modo la tutela del trust si estende aglu<br />

ulteriori atti di disposizione compiuti dal terzo, qualora gli acquirenti non siano a titolo oneroso ovvero<br />

siano in buona fede (art. 1445 cod. civ.). L’azione di annullamento appare come la prima opportunità e<br />

soddisfacente risposta degli ordinamenti civilistici”. Questa soluzione tuttavia mostrava la propria<br />

debolezza già nell’accoglimento, quale presupposto, della assimilazione, tutta da verificare, tra trustee e<br />

rappresentante (su questo punto si vedano le notazioni critiche di F. GAZZONI, Tentativo dell’impossibile<br />

(osservazioni di un giurista non vivente su trust e trascrizione), p. 24.<br />

400 M. LUPOI, Trusts, p. 614: “una volta che l’ignoranza dell’inadempimento del trustee sia imputabile al<br />

terzo contraente ovvero gli sia imputabile di avere convenuto un acquisto pur sapendo che il trustee<br />

violava i limiti del trust, la responsabilità del terzo appartiene naturalmente al campo aquiliano e apre la<br />

via alla reintegrazione in forma specifica”. Ma in proposito si devono richiamare le osservazioni critiche<br />

svolte da C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, Milano, 1997, p. 108 e ss, seppure con<br />

riferimento alla responsabilità extracontrattuale del secondo acquirente nella c.d. doppia alienazione<br />

immobiliare.<br />

401 M. LUPOI, Trusts, p. 614. In generale, sono favorevoli all’accoglimento delle soluzioni sopra riferite A.<br />

GUARNERI, Atti di disposizione illegittimi del trustee e possibili rimedi in civil law, p. 116-119, A. NERI,<br />

Il problema della tutela del beneficiario del trust nel diritto italiano, in F. ALCARO – R. TOMMASINI (a<br />

cura di), Mandato, fiducia e trust, Milano, 2003, p. 61 e ss.<br />

402 Vedi C. CASTRONOVO, Il trust e diritto civile italiano, p. 1333: “l’exceptio doli può essere rivolta nei<br />

confronti di chi, avendo acquistato il bene immobile nella consapevolezza dell’appartenenza<br />

esclusivamente formale di esso al dante causa, pretendesse, in forza della trascrizione contro l’ultimo<br />

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