“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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del beneficiario del trust o del fiduciante 398 .<br />
Gli strumenti di tutela erano generalmente individuati nell’azione di annullamento ex<br />
art. 1394 c.c. per conflitto di interessi del trustee 399 , o nella domanda di risarcimento del<br />
danno in forma specifica ex art. 2058 c.c. 400 , o, ancora, nell’esperimento dell’azione<br />
revocatoria 401 .<br />
Una proposta, rimasta senza adesioni, proponeva il rimedio equitativo dell’exceptio doli<br />
generalis a favore del beneficiario nei confronti dell’avente causa dal trustee la cui<br />
proprietà fiduciaria fosse stata, seppur in forma minima, pubblicizzata con le forme<br />
della trascrizione 402 .<br />
398 Parte della dottrina aveva infatti studiato in modo unitario i fenomeni del trust e della fiducia proprio<br />
partendo dal profilo rimediale. Si veda, in proposito, M. BIANCA, La fiducia attributiva, Torino, 2002, p.<br />
135 e ss.<br />
399 M. LUPOI, Trusts, p. 611: “(…) esiste una alterità tra il trustee e lo scopo del trust, che al primo è stato<br />
commesso di realizzare; da questa alterità discende la configurabilità del conflitto di interessi, se non<br />
anche un difetto di legittimazione negoziale, e dunque l’applicazione dell’art. 1394 cod. civ., certo<br />
analogica, ma anche corrispondente alle circostanze ritenute rilevanti sia in diritto inglese sia in molte<br />
leggi civilistiche sui trusts (conoscenza o conoscibilità). In questo modo la tutela del trust si estende aglu<br />
ulteriori atti di disposizione compiuti dal terzo, qualora gli acquirenti non siano a titolo oneroso ovvero<br />
siano in buona fede (art. 1445 cod. civ.). L’azione di annullamento appare come la prima opportunità e<br />
soddisfacente risposta degli ordinamenti civilistici”. Questa soluzione tuttavia mostrava la propria<br />
debolezza già nell’accoglimento, quale presupposto, della assimilazione, tutta da verificare, tra trustee e<br />
rappresentante (su questo punto si vedano le notazioni critiche di F. GAZZONI, Tentativo dell’impossibile<br />
(osservazioni di un giurista non vivente su trust e trascrizione), p. 24.<br />
400 M. LUPOI, Trusts, p. 614: “una volta che l’ignoranza dell’inadempimento del trustee sia imputabile al<br />
terzo contraente ovvero gli sia imputabile di avere convenuto un acquisto pur sapendo che il trustee<br />
violava i limiti del trust, la responsabilità del terzo appartiene naturalmente al campo aquiliano e apre la<br />
via alla reintegrazione in forma specifica”. Ma in proposito si devono richiamare le osservazioni critiche<br />
svolte da C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, Milano, 1997, p. 108 e ss, seppure con<br />
riferimento alla responsabilità extracontrattuale del secondo acquirente nella c.d. doppia alienazione<br />
immobiliare.<br />
401 M. LUPOI, Trusts, p. 614. In generale, sono favorevoli all’accoglimento delle soluzioni sopra riferite A.<br />
GUARNERI, Atti di disposizione illegittimi del trustee e possibili rimedi in civil law, p. 116-119, A. NERI,<br />
Il problema della tutela del beneficiario del trust nel diritto italiano, in F. ALCARO – R. TOMMASINI (a<br />
cura di), Mandato, fiducia e trust, Milano, 2003, p. 61 e ss.<br />
402 Vedi C. CASTRONOVO, Il trust e diritto civile italiano, p. 1333: “l’exceptio doli può essere rivolta nei<br />
confronti di chi, avendo acquistato il bene immobile nella consapevolezza dell’appartenenza<br />
esclusivamente formale di esso al dante causa, pretendesse, in forza della trascrizione contro l’ultimo<br />
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