“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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trust di diritto italiano; talvolta si è tuttavia precisato che l’art. 2645 ter c.c. avrebbe<br />
“scarsi effetti sulla operatività dei trust interni” poiché “tanto l’effetto segregativo<br />
quanto la pubblicità , immobiliare e societaria, sono da considerarsi alla stregua di dati<br />
acquisiti e l’innovazione legislativa può solo rafforzare la prassi dominante” 391 .<br />
Altri autori hanno optato per la soluzione negativa, enfatizzando le differenze tra i<br />
negozi di destinazione e il trust. 392 Rispetto a tali posizioni appare preferibile<br />
concludere a favore della seconda. Infatti, nonostante siano stati superati i principali<br />
ostacoli per la piena operatività del trust 393 , rimane il carattere essenzialmente<br />
internazional privatistico della Convenzione dell’Aja che, in quanto tale, non può<br />
consentire al cittadino italiano l’elezione di una legge straniera per disciplinare un trust<br />
interno.<br />
L’art. 2645 ter ha piuttosto introdotto un istituto paragonabile al trust e qualificabile,<br />
facendo uso delle classificazione più sopra ricordate, come un trust di diritto interno.<br />
E, infatti, la separazione patrimoniale è un effetto accessibile ai privati, sebbene alle<br />
condizioni indicate dall’art. 2645 ter c.c. e sulle quali ci si è soffermati in precedenza.<br />
La stessa osservazione, come si è visto, vale anche con riferimento ai principi del<br />
numero chiuso e tipicità dei diritti reali.<br />
È necessario inoltre considerare che, negli ultimi anni, sono aumentate le ipotesi di<br />
separazione patrimoniale nella disciplina di istituti che ricalcano, sotto molti profili, la<br />
struttura del trust, e con il quale è affermata in dottrina una equivalenza funzionale 394 .<br />
destinazione e trascrizione. L’art. 2645 ter, in M. Bianca (a cura di)., La trascrizione dell’atto negoziale<br />
di destinazione. L’art. 2645 ter del codice civile, p. 182, D. MURITANO, Il c.d. trust interno prima e<br />
dopol’art. 2645 ter c.c., in AA.VV. Negozio di destinazione: percorsi verso un’espressione sicura<br />
dell’autonomia privato, Milano, 2007, p. 23, il quale, in particolare, sottolinea come tale soluzione sia<br />
necessitata ove si accogliesse l’orientamento restrittivo sulla portata della Convenzione dell’Aja.<br />
391 Così, ad esempio, M. LUPOI, Gli “atti di destinazione” nel nuovo art. 2645-ter cod.civ. quale<br />
frammento di trust, in Trust e attività fiduciaria, 2006, p. 173. Secondo l’A. l’art. 2645 ter c.c. sarebbe un<br />
frammento di trust nel senso che tutto ciò che è nell’””atto di destinazione” è anche nei trust” ma i trust si<br />
presenterebbero con una completezza di regolamentazione e una collocazione nell’area della fiducia che<br />
l’atto di destinazione non offrirebbe.<br />
392 G. OBERTO, Atti di destinazione (art. 2645-ter c.c.) e trust: analogie e differenze, p. 376 e ss.<br />
393 Sui quali si veda ancora una volta C. CASTRONOVO, Trust e diritto civile italiano, p. 1327<br />
394 Lo affermano, con riferimento, alla cartolarizzazione e ai patrimoni destinati ad uno specifico affare,<br />
P. MANES, La segregazione patrimoniale nelle operazioni finanziarie, in Contr. e impresa, 2001, p. 1362<br />
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