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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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figli maggiorenni della coppia conviventi che non siano autonomi patrimonialmente o,<br />

se non conviventi, che versino in stato di bisogno. 312 Taluno, infine, si è spinto ad<br />

estendere lo stesso concetto di famiglia rilevante ai sensi degli artt. 167 c.c. e ss. sino a<br />

comprendervi "i discendenti minori rispetto ai quali i coniugi abbiano l'obbligo attuale<br />

di mantenimento" 313 .<br />

Seppur in questo modo sia stata ampliata, a soggetti estranei alla famiglia strettamente<br />

nucleare, la cerchia dei beneficiari del fondo patrimoniale, l'opinione maggioritaria non<br />

ne mette in discussione il presupposto della presenza di un vincolo matrimoniale. 314<br />

A conclusioni diverse non può condurre del resto la previsione legislativa di<br />

continuazione del fondo fino al raggiungimento della maggiore età da parte di tutti i<br />

figli dei coniugi quando il matrimonio sia annullato, sciolto o ne cessino gli effetti civili.<br />

Lo dimostra la considerazione di alcuni dati desumibili dal combinato disposto proprio<br />

degli art. 167 e 171 c.c. Infatti, deve essere in primo luogo notato che la presenza di figli<br />

(minori) è condizione sufficiente per la continuazione del fondo patrimoniale, quando il<br />

matrimonio sia venuto meno, ma, al contrario, non è assolutamente necessaria per la<br />

sua costituzione, che può avvenire, come noto, contemporaneamente al sorgere del<br />

vincolo matrimoniale, momento in cui nella maggior parte dei casi figli non ve ne sono.<br />

312 T. AULETTA, Il fondo patrimoniale, p. 190.<br />

313 C.M. BIANCA, Diritto Civile, II, Milano, 2005, p. 153, contra P.G. DEMARCHI, Il fondo patrimoniale,<br />

Milano, 2005, p. 431. M. FRAGALI, La comunione - appendice al tomo I, in Tratt. di Dir. Civ. e Comm.<br />

diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1977, p. 30. A. GALASSO, Del regime patrimoniale della famiglia, in<br />

Commentario del Codice Civile Scialoja Branca a cura di F. Galgano, Roma, 2003, p. 112, nota come "la<br />

critica avanzata nei confronti di questa più ampia nozione di famiglia, basata sul presupposto che i beni e<br />

i frutti del fondo patrimoniale non sarebbero destinati all'adempimento degli obblighi di contribuzione - o<br />

di mantenimento verso soggetti interni o esterni al nucleo familiare - trascura di considerare, come<br />

vedremo tra poco, che i bisogni della famiglia rappresentano a ben vedere tutti i bisogni di tutti i suoi<br />

componenti e che, per altro verso, non sussiste un apprezzabile motivo per escludere che l'obbligo di<br />

contribuzione in generale possa esser soddisfatto mediante l'uso del fondo patrimoniale. E trascura,<br />

altresì, di valutare il peso crescente del principio di solidarietà nello sviluppo del nostro sistema giuridico,<br />

anche al di là della famiglia nucleare fondata sul rapporto coniugale e sulla filiazione legittima".<br />

314 in senso contrario A. GALASSO, Regime patrimoniale della famiglia, in Commentario del Codice<br />

Civile Scialoja Branca a cura di F. Galgano, Roma, 2003, p. 128, per il quale "la destinazione per atto tra<br />

vivi o a causa di morte di uno o più beni del tipo previsto dall'art. 167 al soddisfacimento dei bisogni di<br />

una famiglia fondata su una convivenza stabile risponde ad un interesse meritevole di tutela alla stessa<br />

stregua e più di quanto si verifica nell'ambito della famiglia matimoniale".<br />

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