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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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Il filo conduttore delle ipotesi, previste dal diritto civile, di destinazione patrimoniale<br />

con effetto di separazione sembra essere quello di favorire il perseguimento di scopi di<br />

assistenza o solidarietà sociale 438 .<br />

Ad ogni modo, l’esame complessivo delle ipotesi di separazione patrimoniale previsti<br />

dal legislatore confermano che esse, quanto non rappresentano discipline inderogabili di<br />

determinate fattispecie, sono lasciate alla disponibilità dei privati solo per il<br />

raggiungimento di scopi prefissati dal legislatore medesimo (come nel caso del fondo<br />

patrimoniale) o con la determinazioni dei già ricordati strumenti di tutela delle posizioni<br />

creditorie(cfr. art. 1980 c.c. e art. 2447 quater c.c.).<br />

L’orientamento del Legislatore non sembra mutato neanche con l’introduzione dell’art.<br />

2645 ter c.c. che consente la trascrizione degli “atti in forma pubblica con cui beni<br />

immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non<br />

superiore a novant’anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla<br />

realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a<br />

pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’art. 1322,<br />

secondo comma, (…) al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione”.<br />

Il riferimento della nuova norma al sintagma “interessi meritevoli di tutela” e all’art.<br />

1322, II comma, c.c. ha invece indotto alcuni autori a ritenere che il Legislatore sia<br />

ormai propenso ad accordare l’effetto della separazione ad ogni destinazione<br />

patrimoniale che abbia scopo lecito.<br />

Il presupposto sul quale tali autori fondano la loro conclusione sulla equivalenza tra gli<br />

interessi meritevoli di tutela di cui all’art. 2645 ter c.c. e quelli cui si riferisce l’art.<br />

1322, II comma, c.c.<br />

Tale equivalenza determinerebbe la necessità di interpretare anche il sintagma espresso<br />

dall’art. 2645 ter c.c. quale sinonimo della liceità della causa definita, a contrario,<br />

dall’art. 1343 c.c. Conseguentemente, la meritevolezza dello scopo non andrebbe<br />

ricercata con criteri diversi da quelli indicati dall’art. 1343 c.c. per valutare la liceità<br />

della causa.<br />

Nel corso del secondo capitolo si è evidenziato che, sebbene in via generale non sia<br />

438 Coerenti con tale direttiva è il fondo patrimoniale, il fedecommesso assistenziale, la disciplina dell’art.<br />

1923 e dell’art. 1881 c.c. Dissonante rispetto a tale disegno del legislatore la separazione patrimoniale<br />

conseguente all’accettazione con beneficio d’inventario che trova più probabilmente ragione nella<br />

necessità di tutela dell’autonomia privata dell’erede.<br />

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