“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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Il filo conduttore delle ipotesi, previste dal diritto civile, di destinazione patrimoniale<br />
con effetto di separazione sembra essere quello di favorire il perseguimento di scopi di<br />
assistenza o solidarietà sociale 438 .<br />
Ad ogni modo, l’esame complessivo delle ipotesi di separazione patrimoniale previsti<br />
dal legislatore confermano che esse, quanto non rappresentano discipline inderogabili di<br />
determinate fattispecie, sono lasciate alla disponibilità dei privati solo per il<br />
raggiungimento di scopi prefissati dal legislatore medesimo (come nel caso del fondo<br />
patrimoniale) o con la determinazioni dei già ricordati strumenti di tutela delle posizioni<br />
creditorie(cfr. art. 1980 c.c. e art. 2447 quater c.c.).<br />
L’orientamento del Legislatore non sembra mutato neanche con l’introduzione dell’art.<br />
2645 ter c.c. che consente la trascrizione degli “atti in forma pubblica con cui beni<br />
immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non<br />
superiore a novant’anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla<br />
realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a<br />
pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’art. 1322,<br />
secondo comma, (…) al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione”.<br />
Il riferimento della nuova norma al sintagma “interessi meritevoli di tutela” e all’art.<br />
1322, II comma, c.c. ha invece indotto alcuni autori a ritenere che il Legislatore sia<br />
ormai propenso ad accordare l’effetto della separazione ad ogni destinazione<br />
patrimoniale che abbia scopo lecito.<br />
Il presupposto sul quale tali autori fondano la loro conclusione sulla equivalenza tra gli<br />
interessi meritevoli di tutela di cui all’art. 2645 ter c.c. e quelli cui si riferisce l’art.<br />
1322, II comma, c.c.<br />
Tale equivalenza determinerebbe la necessità di interpretare anche il sintagma espresso<br />
dall’art. 2645 ter c.c. quale sinonimo della liceità della causa definita, a contrario,<br />
dall’art. 1343 c.c. Conseguentemente, la meritevolezza dello scopo non andrebbe<br />
ricercata con criteri diversi da quelli indicati dall’art. 1343 c.c. per valutare la liceità<br />
della causa.<br />
Nel corso del secondo capitolo si è evidenziato che, sebbene in via generale non sia<br />
438 Coerenti con tale direttiva è il fondo patrimoniale, il fedecommesso assistenziale, la disciplina dell’art.<br />
1923 e dell’art. 1881 c.c. Dissonante rispetto a tale disegno del legislatore la separazione patrimoniale<br />
conseguente all’accettazione con beneficio d’inventario che trova più probabilmente ragione nella<br />
necessità di tutela dell’autonomia privata dell’erede.<br />
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