“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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scacchiera della pubblicità immobiliare 388 . E ciò anche a prescindere dal ritenere, come<br />
sembra invece preferibile, che l’art. 2645 ter c.c. abbia introdotto un modello di<br />
proprietà funzionalizzata che sarebbe quindi ora capace di superare la relazione, che<br />
parte della dottrina riteneva esclusiva, tra l’art. 832 c.c. e l’art. 2643 n. 1 c.c. 389 .<br />
Resta a questo punto da domandarsi se, dopo l’ultima novella legislativa dell’art. 2645<br />
ter c.c., sia ormai possibile per i cittadini italiani la costituzione di un trust interno.<br />
L’interrogativo, neanche questa volta, ha trovato risposta unanime tra gli interpreti.<br />
Alcuni hanno risposto positivamente 390 , delineando i negozi di destinazione come dei<br />
388 Si vuole richiamare con ciò la metafora di F. GAZZONI, Tentativo dell’impossibile (osservazioni di un<br />
giurista “non vivente” su trust e trascrizione, p. 15,secondo cui “il sistema della trascrizione è come una<br />
scacchiera su cui possono muoversi solo i pezzi degli schacchi, con le loro tipiche mosse”Tuttavia, lo<br />
stesso F. GAZZONI, Ossservazioni sull’art. 2645 ter c.c., in Giust. Civ., 2006, II, p. 178-179, osserva oggi<br />
che che con riguardo al problema specifico del conflitto tra avente causa del conferente e beneficiario<br />
della destinazione il primo rimane soccombente"solo se acquisti successivamente alla conclusione del<br />
contratto di destinazione e trascriva dopo la trascrizione del contratto stesso". All’opinione di Gazzoni<br />
sembra aver aderito Trib. Trieste, decreto 7 aprile 2006 in Foro Italiano, 2006, I, 1935, secondo la quale,<br />
stante la collocazione della norma non sarebbe ad essa applicabile il disposto dell'art. 2644 c.c., il quale<br />
"solo con riferimento agli atti enunciati nel precedente art. 2643 c.c., stabilisce che gli stessi non hanno<br />
effetto riguardo ai terzi che, a qualunque titolo, abbiano acquistato diritti sugli immmobili in base ad un<br />
atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi"; andrebbe inoltre come quando<br />
"il legislatore ha voluto prevedere una nuova figura di trascrizione, per collegare ad essa gli effetti e<br />
superare il problema dell'originaria estraneità ad un sistema ormai chiusi (come quello codicistico), l'ha<br />
fatto espressamente come è accaduto, oltre che nel disciplinare il fondo patrimoniale, anche nell'art. 2645<br />
ter c.c.". Si esprimono invece nel senso della soluzione qui accolta L. SALAMONE, Destinazione e<br />
pubblicità immobiliare. Prime note sul nuovo art. 2645-ter c.c., in La trascrizione dell'atto negoziale di<br />
destinazione, a cura di M. Bianca, Milano, 2007, p 156, ritiene che "nel conflitto tra un titolo costitutivo<br />
d'uni vincolo di destinazione e un titolo d'acquisto della proprietà (o di altro diritto reale) sul medesimo<br />
bene la priorità temporale della trascrizione valga ad assegnare la prevalenza dell'uno o dell'altro", nonché<br />
M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, L'atto notarile di destinazione, Milano, 2006, p.<br />
57 ss. per il quale l'art. 2644 c.c. sarebbe comunque applicabile in quanto l'art. 2645 ter c.c.<br />
rappresenterebbe una sorta di relativizzazione dell'art. 2645 c.c. di cui condividerebbe pertanto la<br />
funzione di estendere la disciplina dell'art. 2644 c.c. anche ad atti diversi da quelli di cui all'art. 2643 c.c.”<br />
389 Si veda in tal senso S. MAZZAMUTO, Il trust, p. 632, per il quale “l’art. 2645-ter c.c., pur con tutte le<br />
pecche formali e sistematiche, consente di aggirare il problema del numero chiuso dei diritti reali tramite<br />
lo strumento dell’opponibilità non tanto del trust o dell’atto di destinazione come tali, ma soprattutto del<br />
successivo atto di ristrasferimento della proprietà in trust al beneficiario o al disponente”.<br />
390 In questo senso G. PETRELLI, La trascrizione degli atti di destinazione, p. 205, G. Vettori, Atto di<br />
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