“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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58/1998), la legge sui fondi pensione (art. 4, d.lgs 21 aprile 1993, n. 124), la legge sul<br />
finanziamento delle infrastrutture (art. 8 comma 4, d.l. 15 aprile 2002, n. 63, convertito<br />
dalla l. 15 giugno 2002 n. 112) e, da ultimo, l’introduzione dei patrimoni destinati ad<br />
uno specifico affare 58 .<br />
La moltiplicazione di tali ipotesi di separazione patrimoniale nella legislazione<br />
commerciale e finanziaria non pare possa essere invocata per smentire l’avocazione a<br />
se, da parte del legislatore, del potere di creare nuove ipotesi di limitazione e<br />
separazione patrimoniale.<br />
In proposito deve infatti notarsi che, specie alcune di esse, accompagnano interventi del<br />
legislatore che potrebbero essere quasi definiti di politica economica, e trovano<br />
inequivocabilmente in essi la propria ratio 59 . Tali casi non possono essere segnalati<br />
come un cambio di strategia del Legislatore per la tutela del credito in quanto<br />
quest’ultima è considerata in chiave strumentale al raggiungimento di un altro<br />
obbiettivo.<br />
Altrove, invece, la separazione patrimoniale si presenta non già come uno strumento a<br />
disposizione della autonomia privata, ma, piuttosto, come disciplina inderogabile dalla<br />
(e della) medesima 60 : per svolgere una determinata attività il soggetto economico dovrà<br />
mantenere distinti determinati portafogli, che resteranno insensibili alle obbligazioni del<br />
loro comune titolare.<br />
58 Discipline, queste ultime, richiamate da A. ZOPPINI, Autonomia e separazione del patrimonio nella<br />
prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni, in Riv. dir. civ., 2002, I, p. 546, nonché, più di<br />
recente, da G. DORIA, Il patrimonio finalizzato, in Riv. dir. civ., 2007, p. 494 e ss.. A. BUONFRATE,<br />
Patrimonio destinato e separato, in Digesto delle discipline civilistiche, sezione civile, aggiornamento **,<br />
II, Torino, 2007, ravvisa gli estremi della separazione patrimoniale anche con riferimento alla disciplina<br />
del project financing di cui al d.lgs. 163/2006 artt. 153/156. Secondo l’A. infatti “con la costituzione<br />
della società di progetto, una società veicolo che ha come oggetto sociale la realizzazione e gestione del<br />
progetto da finanziare, si persegue lo scopo di isolare il progetto rispetto alle altre attività dei promotori,<br />
con benefici sia per i destinatari dei finanziamenti che per i finanziatori”. Tale lettura, tuttavia, sembra<br />
dimenticare che la società di progetto è pur sempre un soggetto di diritto distinto rispetto ai soggetti<br />
promotori: basta tale considerazione per confutare la assimilazione di tale ipotesi alla tecnica della<br />
separazione patrimoniale.<br />
59 Si pensi, per esempio, alla c.d. legge sulle società per il finanziamento delle infrastrutture, ossia all’art.<br />
8 comma 4, d.l. 15 aprile 2002, n. 63.<br />
60 È il caso questo della disciplina della cartolarizzazione, dell’art. 22 del d.lgs. 58/1998, dell’art. 117 del<br />
d.lgs. 209/2005.<br />
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