“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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2.4. L'atto di destinazione: forma e struttura.<br />
La laconicità del testo dell'art. 2645 ter c.c. emerge soprattutto con riferimento alla<br />
struttura dell'atto di destinazione di cui il legislatore si limita a prescrivere solo, ai fini<br />
della trascrizione, la forma pubblica.<br />
Rimane pertanto inespresso se l'atto di destinazione possa consistere in un mero atto<br />
unilaterale o, più coerentemente con la tradizione, in un contratto.<br />
Dubbia è, ancora, la possibilità della costituzione di un vincolo di destinazione in via<br />
testamentaria. Paiono ostacolare tale possibilità la stessa collocazione dell’art. 2645 ter<br />
c.c. tra le norme sulla trascrizione degli atti tra vivi, nonché la previsione della forma<br />
pubblica dell’atto costitutivo. Quanto a quest’ultima se ne è sottolineata la sua<br />
genericità rispetto al caso della fondazione, del fondo patrimoniale (nonché della<br />
disciplina del trust di cui all’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1989), dove<br />
invece il Legislatore ha espressamente previsto la costituzione testamentaria manca 214 .<br />
La lettera dell’art. 2645 ter c.c. non rivela inoltre in alcun modo l’intenzione del<br />
Legislatore di consentire la costituzione del vincolo di destinazione per testamento.<br />
Anche a voler prescindere da tali rilievi critici non può infine essere taciuto che una<br />
ipotetica destinazione patrimoniale mortis causa dovrebbe comunque confrontarsi con i<br />
limiti soggettivi fissati per il fedecommesso agli art. 692 e ss.<br />
Il negozio di destinazione di cui all’art. 2645 ter c.c. sembra dunque far parte della<br />
categoria dei soli atti inter vivos.<br />
Tuttavia, come già ricordato, è aperto il dibattito circa la necessità che il negozio di<br />
destinazione assuma una struttura bilaterale.<br />
Ipotizzare la struttura unilaterale dell'atto di destinazione costringe ad un confronto<br />
214 A. MERLO, Brevi note in tema di vincolo di destinazione ai sensi dell’art. 2645 ter, in Riv. Notariato,<br />
2007, II, p. 510. Pur rilevando le difficoltà che la collocazione della norma pone alla ammissibilità di un<br />
negozio testamentario di destinazione, si esprime in senso favorevole a tale eventualità A. DE DONATO, Il<br />
negozio di destinazione nel sistema delle successioni a causa di morte, in M. Bianca (a cura di), La<br />
trascrizione dell’atto negoziale di destinazione. L’art. 2645 – ter del codice civile. Milano, 2007 p. 47.<br />
Nello stesso senso G. PETRELLI, La trascrizione degli atti di destinazione, in Riv. dir. civ. 2006, II, p. 161<br />
e ss. Su tale aspetto non prende posizione M. LUPOI, Gli “ atti di destinazione” nel nuovo art. 2645 ter<br />
cod. civ. quale frammento di trust, in Trusts e attività fiduciarie, 2007, p. 170 che pure contempla<br />
l’ipotesi di un trasferimento mortis causa del bene vincolato.<br />
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