“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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quale è preclusa la creazione di diritti reali “non corrispondenti a schemi normativi<br />
prestabiliti” 240 .<br />
Secondo una autorevole ricostruzione, che poi ha trovato adesione nella dottrina<br />
successiva, tanto il principio del numerus clausus che quello di tipicità trovererebbero la<br />
loro giustificazione nel principio di relatività espresso dall'art. 1372 c.c. 241 ; l'operazione<br />
economica si deve risolvere esclusivamente fra le parti contraenti, e non può creare un<br />
vincolo per i terzi estranei all'accordo.<br />
Per alcuni la situazione reale atipica, infatti, determinerebbe in capo ai terzi un<br />
particolare dovere di astensione che "può conseguire solo ad una disciplina<br />
normativa" 242 .<br />
Tale ricostruzione è tuttavia rifiutata da chi osserva come, in un ordinamento che<br />
conosce il diritto di proprietà, è "impossibile la creazione di un diritto reale che, dal<br />
punto di vista dell'obbligo di astensione, danneggi i terzi oltre i limiti che già il diritto di<br />
proprietà impone. (...) La costituzione di un diritto reale nuovo non farebbe pertanto che<br />
cambiare il destinatario del diritto di astensione; o, eventualmente, aggiungerebbe degli<br />
ulteriori destinatari. Non inciderebbe, però, dal punto di vista oggettivo sulla sfera<br />
giuridica dei terzi" 243 .<br />
Un'altra opinione vuole che la creazione di un diritto reale atipico abbia conseguenze,<br />
rispetto ai terzi, sotto il profilo dell'opponibilità. Anche i successivi acquirenti del bene<br />
si troverebbero vincolati da una limitazione pattiziamente apposta al diritto reale<br />
trasferito "al di fuori di una sua accettazione, e anzi, particolarmente nel caso di<br />
acquisto a titolo originario, al di fuori di una qualsiasi di una qualsiasi conoscenza" 244 .<br />
Non avrebbe risolto l'impaccio l'istituto della trascrizione in quanto previsto solo per<br />
240 L. MENGONI, Gli acquisti a non domino, ibidem.<br />
241 In tal senso M. GIORGIANNI, Contributo alla teoria dei diritti di godimento su cosa altrui, Milano,<br />
1940, p.169. Tra gli autori successivi si vedano M. ALLARA, Le nozioni fondamentali del diritto civile,<br />
Torino, p. 1949, 378 e ss., A. NATUCCI, La tipicità dei diritti reali, I, Padova, 1982, p. 165, al quale si<br />
rimanda per l'ampia ricostruzione dei vari indirizzi dottrinari sul tema.<br />
242 F. GAZZONI, Tentativo dell'impossibile (osservazioni di un giurista non vivente su trust e trascrizione),<br />
in Riv. notariato, 2001, I, p. 15. e, tra la dottrina risalente, M. ALLARA, Le nozioni fondamentali del<br />
diritto civile, p. 379.<br />
243 A. NATUCCI, La tipicità dei diritti reali, I, Padova, 1982, p. 153.<br />
244 A. NATUCCI, La tipicità dei diritti reali, I, Padova, 1982, p. 156.<br />
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