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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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quale è preclusa la creazione di diritti reali “non corrispondenti a schemi normativi<br />

prestabiliti” 240 .<br />

Secondo una autorevole ricostruzione, che poi ha trovato adesione nella dottrina<br />

successiva, tanto il principio del numerus clausus che quello di tipicità trovererebbero la<br />

loro giustificazione nel principio di relatività espresso dall'art. 1372 c.c. 241 ; l'operazione<br />

economica si deve risolvere esclusivamente fra le parti contraenti, e non può creare un<br />

vincolo per i terzi estranei all'accordo.<br />

Per alcuni la situazione reale atipica, infatti, determinerebbe in capo ai terzi un<br />

particolare dovere di astensione che "può conseguire solo ad una disciplina<br />

normativa" 242 .<br />

Tale ricostruzione è tuttavia rifiutata da chi osserva come, in un ordinamento che<br />

conosce il diritto di proprietà, è "impossibile la creazione di un diritto reale che, dal<br />

punto di vista dell'obbligo di astensione, danneggi i terzi oltre i limiti che già il diritto di<br />

proprietà impone. (...) La costituzione di un diritto reale nuovo non farebbe pertanto che<br />

cambiare il destinatario del diritto di astensione; o, eventualmente, aggiungerebbe degli<br />

ulteriori destinatari. Non inciderebbe, però, dal punto di vista oggettivo sulla sfera<br />

giuridica dei terzi" 243 .<br />

Un'altra opinione vuole che la creazione di un diritto reale atipico abbia conseguenze,<br />

rispetto ai terzi, sotto il profilo dell'opponibilità. Anche i successivi acquirenti del bene<br />

si troverebbero vincolati da una limitazione pattiziamente apposta al diritto reale<br />

trasferito "al di fuori di una sua accettazione, e anzi, particolarmente nel caso di<br />

acquisto a titolo originario, al di fuori di una qualsiasi di una qualsiasi conoscenza" 244 .<br />

Non avrebbe risolto l'impaccio l'istituto della trascrizione in quanto previsto solo per<br />

240 L. MENGONI, Gli acquisti a non domino, ibidem.<br />

241 In tal senso M. GIORGIANNI, Contributo alla teoria dei diritti di godimento su cosa altrui, Milano,<br />

1940, p.169. Tra gli autori successivi si vedano M. ALLARA, Le nozioni fondamentali del diritto civile,<br />

Torino, p. 1949, 378 e ss., A. NATUCCI, La tipicità dei diritti reali, I, Padova, 1982, p. 165, al quale si<br />

rimanda per l'ampia ricostruzione dei vari indirizzi dottrinari sul tema.<br />

242 F. GAZZONI, Tentativo dell'impossibile (osservazioni di un giurista non vivente su trust e trascrizione),<br />

in Riv. notariato, 2001, I, p. 15. e, tra la dottrina risalente, M. ALLARA, Le nozioni fondamentali del<br />

diritto civile, p. 379.<br />

243 A. NATUCCI, La tipicità dei diritti reali, I, Padova, 1982, p. 153.<br />

244 A. NATUCCI, La tipicità dei diritti reali, I, Padova, 1982, p. 156.<br />

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