17.08.2013 Views

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Non vale in tal senso neanche la proposta di interpretare la meritevolezza di cui all'art.<br />

1322 2° comma c.c. quale generale subordinazione dell'azionabilità dei vincoli<br />

contrattuali alla loro rispondenza ai fini generali riconducibili al quadro<br />

costituzionale 177 .<br />

In proposito si deve ancora ricordare che "di regola, i diritti fondamentali corrispondenti<br />

ai valori della sicurezza, della libertà, della dignità umana, con i quali deve armonizzarsi<br />

l'iniziativa economica privata e quindi anche l'autonomia negoziale privata, non hanno<br />

efficacia immediata nei rapporti privati" 178 . Perchè la libertà di contratto sia vincolata al<br />

perseguimento di valori costituzionalmente rilevanti o l'atto di autonomia sia valutato<br />

dal giudice con riferimento ad essi, occorre la necessaria mediazione e specificazione<br />

del legislatore 179 .<br />

Siffatte considerazioni hanno concorso ad accreditare la proposta, ancora oggi<br />

predominante, di far coincidere i criteri dei giudizi di meritevolezza e di liceità 180 , pure<br />

e quindi nelle sue decisioni, tutto il peso della sua ideologia, (...), dei suoi estri personali, della sua<br />

conoscenza di cose giuridiche ed economiche, con un'arbitrarietà che certo non deve essere consentita a<br />

chi, sia pure in relazione alle cose di questo mondo, deve dare giustizia a coloro che giustizia<br />

domandano".<br />

177 Così M. NUZZO, Utilità sociale e autonomia privata, Milano, 1975, p. 98 per il quale "l'interesse<br />

sociale emergente nell'ordine costituzionale (...) opera sul piano dell'ordinamento e su quel piano può<br />

reagire sulla causa in concreto dell'atto determinandone l'illiceità in quanto l'interesse con questo<br />

perseguito sia con esso contrastante. I dubbi (...) sulla opportunità di rimettere al giudice la valutazione di<br />

meritevolezza non sembrano determinanti. Sia perchè deve dubitarsi (...) che il giudizio di non contrarietà<br />

ai fini individuati dalla costituzione sia fondato su parametri più generici e imprecisi di altri criteri diffusi<br />

nell'ordinamento sia perchè quella tesi si risolve in una limitazione dei poteri del giudice che contrasta<br />

con i dati ricavabili dal sistema". F. LUCARELLI, Solidarietà e autonomia privata, Napoli, 1970, p. 171 il<br />

quale tuttavia, alle p. 178-179, intende la solidarietà costituzionale come lo strumento attraverso cui "(...)<br />

nella disciplina contrattuale, l'ordinamento giuridico (...) intende essenzialmente richiamare i soggetti al<br />

rigoroso rispetto delle finalità che giustificano il riconoscimento della autonomia privata, quale impegno<br />

responsabile alla creazione di valori produttivi".<br />

178 L. MENGONI, Autonomia privata e costituzione, in Banca borsa e titoli di credito, 1997, p. 3.<br />

179 Così sempre L. MENGONI, Forma giuridica e materia economica, in Studi in onore di Alberto<br />

Asquini, III, Padova, 1965, p. 1090 per il quale i limiti alla autonomia privata derivanti da direttive<br />

generali di giustizia e di progresso sociale "(...) possono incidere concretamente nella configurazione dei<br />

diritti soggettivi privati solo nella misura in cui siano individuati e resi apprensibili dalla coscienza dei<br />

singoli attraverso specifici atti di legislazione dello Stato".<br />

180 Tra i sostenitori di questo orientamento teoria si veda E. ROPPO, Contratto, in Digesto delle<br />

68

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!