“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Non vale in tal senso neanche la proposta di interpretare la meritevolezza di cui all'art.<br />
1322 2° comma c.c. quale generale subordinazione dell'azionabilità dei vincoli<br />
contrattuali alla loro rispondenza ai fini generali riconducibili al quadro<br />
costituzionale 177 .<br />
In proposito si deve ancora ricordare che "di regola, i diritti fondamentali corrispondenti<br />
ai valori della sicurezza, della libertà, della dignità umana, con i quali deve armonizzarsi<br />
l'iniziativa economica privata e quindi anche l'autonomia negoziale privata, non hanno<br />
efficacia immediata nei rapporti privati" 178 . Perchè la libertà di contratto sia vincolata al<br />
perseguimento di valori costituzionalmente rilevanti o l'atto di autonomia sia valutato<br />
dal giudice con riferimento ad essi, occorre la necessaria mediazione e specificazione<br />
del legislatore 179 .<br />
Siffatte considerazioni hanno concorso ad accreditare la proposta, ancora oggi<br />
predominante, di far coincidere i criteri dei giudizi di meritevolezza e di liceità 180 , pure<br />
e quindi nelle sue decisioni, tutto il peso della sua ideologia, (...), dei suoi estri personali, della sua<br />
conoscenza di cose giuridiche ed economiche, con un'arbitrarietà che certo non deve essere consentita a<br />
chi, sia pure in relazione alle cose di questo mondo, deve dare giustizia a coloro che giustizia<br />
domandano".<br />
177 Così M. NUZZO, Utilità sociale e autonomia privata, Milano, 1975, p. 98 per il quale "l'interesse<br />
sociale emergente nell'ordine costituzionale (...) opera sul piano dell'ordinamento e su quel piano può<br />
reagire sulla causa in concreto dell'atto determinandone l'illiceità in quanto l'interesse con questo<br />
perseguito sia con esso contrastante. I dubbi (...) sulla opportunità di rimettere al giudice la valutazione di<br />
meritevolezza non sembrano determinanti. Sia perchè deve dubitarsi (...) che il giudizio di non contrarietà<br />
ai fini individuati dalla costituzione sia fondato su parametri più generici e imprecisi di altri criteri diffusi<br />
nell'ordinamento sia perchè quella tesi si risolve in una limitazione dei poteri del giudice che contrasta<br />
con i dati ricavabili dal sistema". F. LUCARELLI, Solidarietà e autonomia privata, Napoli, 1970, p. 171 il<br />
quale tuttavia, alle p. 178-179, intende la solidarietà costituzionale come lo strumento attraverso cui "(...)<br />
nella disciplina contrattuale, l'ordinamento giuridico (...) intende essenzialmente richiamare i soggetti al<br />
rigoroso rispetto delle finalità che giustificano il riconoscimento della autonomia privata, quale impegno<br />
responsabile alla creazione di valori produttivi".<br />
178 L. MENGONI, Autonomia privata e costituzione, in Banca borsa e titoli di credito, 1997, p. 3.<br />
179 Così sempre L. MENGONI, Forma giuridica e materia economica, in Studi in onore di Alberto<br />
Asquini, III, Padova, 1965, p. 1090 per il quale i limiti alla autonomia privata derivanti da direttive<br />
generali di giustizia e di progresso sociale "(...) possono incidere concretamente nella configurazione dei<br />
diritti soggettivi privati solo nella misura in cui siano individuati e resi apprensibili dalla coscienza dei<br />
singoli attraverso specifici atti di legislazione dello Stato".<br />
180 Tra i sostenitori di questo orientamento teoria si veda E. ROPPO, Contratto, in Digesto delle<br />
68