17.08.2013 Views

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

debito e responsabilità. Il primo, inteso in senso stretto 72 , si sarebbe dovuto identificare<br />

con il dovere di prestare, il secondo, invece, nella possibilità che, anche quando il<br />

debitore non avesse voluto cooperare mancando di eseguire la prestazione dovuta, il<br />

creditore conseguisse egualmente la soddisfazione delle proprie ragioni, aggredendo,<br />

con l’ esecuzione forzata, il patrimonio del soggetto passivo del rapporto. 73<br />

Nonostante si tratti, secondo questa concezione, di elementi distinti, debito e<br />

responsabilità si intrecciano tra loro essendo, con pari dignità, elementi costitutivi della<br />

72 Distingue infatti tra debito in senso ampio e debito in senso stretto C. GANGI, Debito e responsabilità<br />

nel diritto nostro vigente, in Riv. Dir. Civ., 1927, p. 521 ss. Secondo l'A. "nel suo ampio significato il<br />

rapporto di debito è il rapporto obbligatorio, il rapporto cioè, in virtù del quale una persona, cioè il<br />

debitore, è obbligata ad eseguire una prestazione, ed un'altra, cioè il creditore ha il diritto di esigerla",<br />

mentre, in senso stretto, il debito deve" (...) essere concepito come un rapporto giuridico, in virtù del<br />

quale il debitore ha verso il creditore il dovere giuridico di eseguire la prestazione e il creditore dal suo<br />

canto ha verso il creditore l'aspettativa di avere la prestazione; però il dovere del debitore non è munito di<br />

sanzione pel caso di inadempimento, e l'aspettativa del creditore non può essere fatta valere<br />

coattivamente". Non sarebbe stato obiezione fondata rilevare "che questo rapporto di debito in senso<br />

stretto non può per ciò considerarsi come un vero rapporto giuridico; perché rapporto giuridico non è<br />

soltanto quel rapporto che dà origine a un vero e proprio obbligo giuridico di una delle parti fra cui il<br />

rapporto corre, e ad un corrispondente diritto dell'altra di esigere l'adempimento dell'obbligo, ma anche in<br />

generale quel rapporto di fatto che è in qualche modo riconosciuto e tutelato dal diritto". Tra questi<br />

rapporti di fatto l'A. annovera l'obbligazione naturale per la quale si domandava: "orbene, si può per il<br />

solo fatto che il debitore non può essere dal creditore costretto all'adempimento, negare che l'obbligazione<br />

naturale sia un rapporto giuridico?".<br />

73 Nota E. ROPPO, Responsabilità patrimoniale, in Enc. Diritto, vol. XXXIX, Milano, 1988, p. 1042 che<br />

tuttavia la collocazione dell'art. 2740 c.c. al di fuori del quarto libro "muove piuttosto a concludere che a<br />

quella idea dottrinale il legislatore abbia infine rifiutato il suo avvallo". Nello stesso senso R. NICOLÒ,<br />

Della responsabilità patrimoniale,in Commentario Scialoja Branca, Bologna - Roma, 1945, p. 1.<br />

Diversamente E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, III, 2 - IV, Milano, 1955, p. 262 sottolinea<br />

che "secondo la struttura stessa del rapporto di obbligazione, è precostituita all'inadempimento una<br />

responsabilità che l'art. 2740 enuncia dicendo che il debitore risponde con tutti i suoi beni<br />

dell'adempimento dell'obbligazione. Ora, questo allude ad una responsabilità che è precostituita al fatto<br />

dell'inadempimento, previsto e disciplinato dall'art. 1218". Nello stesso senso G. Pacchioni, Elementi di<br />

diritto civile, Milano, 1944, p. 355: "(...) Il nostro nuovo codice ha avuto il grande merito di porre<br />

espressamente a base di tutto il diritto delle obbligazioni, la distinzione fra l'elemento spirituale della<br />

medesima, che è costituito dal dover dare del debitore (o dal dover-avere del creditore), e l'elemento<br />

materiale ed economico dell'obbligazione stessa, che è costituito dal diritto del creditore sui beni del<br />

debitore".<br />

29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!