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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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l’effetto di separazione patrimoniale è reso disponibile dall’autonomia privata. La<br />

testimoniano la disciplina del fondo patrimoniale, il fedecommesso assistenziale, l’art.<br />

1881 c.c., l’art. 2117 c.c. Anche nel caso dell’art. 2645 ter c.c. la penetrazione<br />

dell’autonomia privata nell’area della garanzia patrimoniale è giustificata dalla presenza<br />

di un interesse metaidividuale.<br />

Da tale punto di vista, si vuole ricordare che la dottrina italiana ha già da tempo chiarito<br />

come effetti contrattuali possano prodursi in capo a soggetti tra loro estranei in un'ottica<br />

negoziale proprio in forza del principio di solidarietà costituzionale. 200 Si trattava,<br />

ovviamente, di una conclusione propria di una prospettiva ordinamentale fortemente<br />

eteronoma. Era l'ordinamento, cioè, che determinava, prescindendo da qualsiasi<br />

manifestazione di volontà, il sorgere del vincolo tra determinati soggetti. Con<br />

riferimento ai negozi di destinazione il problema oggi si pone in modo differente.<br />

Quello che i negozi di destinazione pongono in primo piano è infatti la produzione di<br />

effetti pregiudizievoli per soggetti terzi rispetto all’atto, questa volta ad opera della<br />

medesima autonomia privata.<br />

Ciò potrebbe allora più facilmente ammettersi ove l'autonomia privata si indirizzi, non<br />

già verso il perseguimento di interessi i cui riflessi rimangano all'interno della cerchia<br />

dei paciscenti, ma verso la realizzazione di un programma suscettibile di particolare<br />

apprezzamento sociale, in quanto attuativo del programma solidaristico sancito<br />

dall'ordinamento costituzionale.<br />

Ciò che, con riferimento all’art. 2645 ter c.c., desta imbarazzo tra gli interpreti è<br />

l'utilizzazione da parte del legislatore del vago sintagma degli "interessi meritevoli di<br />

tutela".<br />

Infatti, con la norma in esame, il legislatore forgia una figura, quella dei negozi di<br />

destinazione, sin qui oggetto solo di speculazione dottrinaria.<br />

Quello che manca è la sedimentazione dell'esperienza che aiuti a concretizzare il senso<br />

c.c. e l’art. 2740: un’analisi economica della nuova disciplina, in Banca Borsa Titoli di credito, 2007, I,<br />

2007, p. 185 e ss. ed in particolare p. 215 nota che”al fine di bilanciare i costi sociali prodotti dall’art.<br />

2645- ter c.c. si dovrebbe ritenere necessario che l’interesse realizzato dal disponente non sia<br />

semplicemente meta individuale, ma sia di carattere superindividualistico, cioè tale da proiettare le sue<br />

esternalità positive sulla collettività dei consociati”.<br />

200 Sul punto si veda per tutti C. CASTRONOVO, Problema e sistema nel danno da prodotti, Milano, 1979,<br />

p. 248 e ss. e p. 294 in particolare.<br />

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