“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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l’effetto di separazione patrimoniale è reso disponibile dall’autonomia privata. La<br />
testimoniano la disciplina del fondo patrimoniale, il fedecommesso assistenziale, l’art.<br />
1881 c.c., l’art. 2117 c.c. Anche nel caso dell’art. 2645 ter c.c. la penetrazione<br />
dell’autonomia privata nell’area della garanzia patrimoniale è giustificata dalla presenza<br />
di un interesse metaidividuale.<br />
Da tale punto di vista, si vuole ricordare che la dottrina italiana ha già da tempo chiarito<br />
come effetti contrattuali possano prodursi in capo a soggetti tra loro estranei in un'ottica<br />
negoziale proprio in forza del principio di solidarietà costituzionale. 200 Si trattava,<br />
ovviamente, di una conclusione propria di una prospettiva ordinamentale fortemente<br />
eteronoma. Era l'ordinamento, cioè, che determinava, prescindendo da qualsiasi<br />
manifestazione di volontà, il sorgere del vincolo tra determinati soggetti. Con<br />
riferimento ai negozi di destinazione il problema oggi si pone in modo differente.<br />
Quello che i negozi di destinazione pongono in primo piano è infatti la produzione di<br />
effetti pregiudizievoli per soggetti terzi rispetto all’atto, questa volta ad opera della<br />
medesima autonomia privata.<br />
Ciò potrebbe allora più facilmente ammettersi ove l'autonomia privata si indirizzi, non<br />
già verso il perseguimento di interessi i cui riflessi rimangano all'interno della cerchia<br />
dei paciscenti, ma verso la realizzazione di un programma suscettibile di particolare<br />
apprezzamento sociale, in quanto attuativo del programma solidaristico sancito<br />
dall'ordinamento costituzionale.<br />
Ciò che, con riferimento all’art. 2645 ter c.c., desta imbarazzo tra gli interpreti è<br />
l'utilizzazione da parte del legislatore del vago sintagma degli "interessi meritevoli di<br />
tutela".<br />
Infatti, con la norma in esame, il legislatore forgia una figura, quella dei negozi di<br />
destinazione, sin qui oggetto solo di speculazione dottrinaria.<br />
Quello che manca è la sedimentazione dell'esperienza che aiuti a concretizzare il senso<br />
c.c. e l’art. 2740: un’analisi economica della nuova disciplina, in Banca Borsa Titoli di credito, 2007, I,<br />
2007, p. 185 e ss. ed in particolare p. 215 nota che”al fine di bilanciare i costi sociali prodotti dall’art.<br />
2645- ter c.c. si dovrebbe ritenere necessario che l’interesse realizzato dal disponente non sia<br />
semplicemente meta individuale, ma sia di carattere superindividualistico, cioè tale da proiettare le sue<br />
esternalità positive sulla collettività dei consociati”.<br />
200 Sul punto si veda per tutti C. CASTRONOVO, Problema e sistema nel danno da prodotti, Milano, 1979,<br />
p. 248 e ss. e p. 294 in particolare.<br />
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