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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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patrimoniale, ma anche il suo oggetto, somme di danaro destinate ai risarcimenti o ai<br />

pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, che impone all'intermediario di<br />

accantonare su un conto corrente distinto da qualsiasi altro dell'intermediario medesimo.<br />

Ulteriore esempio, nella medesima direzione - ossia di una separazione patrimoniale<br />

scelta dal legislatore quale tecnica di tutela, necessaria e inderogabile, degli interessi<br />

del creditore - si rinviene nel testo unico dell'intermediazione finanziaria, d. lgs.<br />

58/1998, all'art. 22, la cui tecnica redazionale è simile a quella dell'art. 117 del d. lgs.<br />

209/2005 sopra ricordato.<br />

E' piuttosto agevole misurare la distanza tra queste ipotesi ed altre in cui è il soggetto di<br />

diritto che destina, nella esplicazione della propria autonomia privata, una parte del<br />

patrimonio al soddisfacimento di alcuni determinati bisogni o allo svolgimento di una<br />

determinata attività. Sono invece proprio questi ultimi gli atti di autonomia che devono<br />

essere confrontati con principi generali dell'ordinamento, quali l'universalità<br />

patrimoniale e la relatività degli effetti negoziali.<br />

Per verificare l'atteggiamento del legislatore in questi casi di separazione patrimoniale è<br />

opportuno esaminare brevemente istituti come il fondo patrimoniale ed i patrimoni<br />

destinati ad uno specifico affare.<br />

I due istituti infatti, seppure chiamati ad operare in ambiti distanti dell'ordinamento,<br />

hanno in comune il dato di agevolare un soggetto nel raggiungimento di uno scopo<br />

determinato, consentendogli di destinare ad esso l'impiego esclusivo di alcuni beni, che,<br />

dal momento della pubblicizzazione del negozio, sono chiamati a soddisfare i soli<br />

creditori titolati.<br />

In entrambi i casi il legislatore si trova di fronte al problema di conciliare l'interesse del<br />

soggetto destinante con quello dei creditori, specie se anteriori alla destinazione<br />

patrimoniale.<br />

Particolare interesse suscita la disciplina di cui agli art. 2447 bis c.c. e ss. Con essa è<br />

oggi possibile ad una società per azioni sottrarre "(...) una parte dei beni, rapporti<br />

giuridici o proventi della società alla garanzia generica dei creditori sociali per destinarli<br />

all'esecuzione ed al soddisfacimento di una categoria più limitata di creditori (...)" e ciò,<br />

non più limitatamente ad alcuni settori economici predefiniti dal legislatore, ma in via<br />

generale, senza che sia presupposta "una operazione economica tipica" 141 .<br />

141 G. GIANNELLI, sub. art. 2447 - bis, in Società di capitali, a cura di G. Niccolini e Alberto Stagno<br />

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