“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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perseguito dall'ordinamento attraverso i detti principi" 268 .<br />
Recentemente, con riferimento alla disciplina della multiproprietà predisposta dal<br />
decreto legislativo n. 427 del 1998 (oggi risistemata nel codice del consumo), si è<br />
segnalata, proprio in tal senso, la singolarità del fenomeno “consistente nell’estensione<br />
della regola di trasparenza (che presuppone – ed è volta a colmare – una assente o<br />
insufficiente conoscenza da parte del contraente consumatore del contenuto dell’atto che<br />
egli conclude) ad un contratto con effetto reale immobiliare, iscritto, in quanto tale, nel<br />
novero dei contratti nei quali per tradizione viene ravvisata l’espressione paradigmatica<br />
del fondamento volontaristico del contratto” 269 .<br />
La disciplina appena richiamata in verità rappresenta una prima punta di emersione di<br />
un'area di contatto tra la problematica della disciplina della autonomia privata nella<br />
formazione del regolamento contrattuale e quella dei principi del numerus clausus e di<br />
tipicità dei diritti reali, che il progressivo ritiro di questi ultimi renderà bisognosa di<br />
regolazione.<br />
Non a caso, in altro contesto, è stato notato che la perdita di terreno di un principio o<br />
istituto giuridico non comporta necessariamente la contestuale eliminazione dei<br />
problemi che esso regola 270 .<br />
In altre parole, per concludere, se non sembrano esservi ostacoli per un ripensamento<br />
dei principi di tipicità che governano tradizionalmente la materia dei diritti reali, ciò non<br />
autorizza a concepire, in alternativa, lo spazio aperto all’autonomia privata come una<br />
pianura sgombra da limiti 271 .<br />
268 M. COMPORTI, Contributo allo studio del diritto reale. p. 301<br />
269 U. MORELLO – G. TASSONI, Multiproprietà, in Digesto discipline privatistiche, sez. civile,<br />
aggiornamento, Torino, p. 909.<br />
270 Lo nota, con riferimento alla causa contrattuale, C. SCOGNAMIGLIO, Problemi della causa e del tipo,<br />
in Trattato del contratto, diretto da V. Roppo, Milano, 2006, vol. II, p. 109, per il quale “la perdita di<br />
terreno del concetto di causa, la cui effettività (…) è difficilmente contestabile, non è comunque tale da<br />
determinare la rimozione dei problemi della causa. In altra parole (…) anche l’eliminazione di un<br />
concetto lascia, comunque, allo studioso il compito di occuparsi dello spazio che lo stesso occupava e che<br />
non può essere eliminato”.<br />
271 Si allude con ciò alla celeberrima metafora di S. PUGLIATTI, Fiducia e rappresentanza indiretta, p.<br />
271: "la creazione di uno schema negoziale libero, insomma, non si risolve nel costruire un edificio su di<br />
una pianura sgombra, ma consiste piuttosto nel cercare di inserirlo nell'ambito di una città già costruita, in<br />
base ad un rigoroso piano regolatore; il che deve essere fatto, senza alterare strutture e funzioni in atto o<br />
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