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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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Tale operazione finanziaria può essere utilmente schematizzata come segue.<br />

Una società (cedente, il c.d. originator) cede un gruppo di propri crediti che siano<br />

individuabili in blocco (ossia accomunati da una medesima caratteristica) ad una società<br />

cessionaria. Tale cessionaria, denominata anche società veicolo, finanzia l'acquisto<br />

provvedendo, anche a mezzo di altra società, alla emissione di strumenti finanziari che<br />

collocherà presso il pubblico degli investitori (anche non istituzionali).<br />

Costoro, in quanto portatori dei titoli, rimangono creditori della società veicolo che<br />

adempirà al proprio debito via via che i crediti da essa acquistati sono riscossi. 134<br />

Una operazione finanziaria come quella appena descritta è tesa a soddisfare una<br />

pluralità di interessi. Tra questi, in primo luogo, deve essere ricordato quello della<br />

società cedente a smobilizzare un pacchetto di crediti che vengono così sostituiti con<br />

nuova liquidità da impiegare, naturalmente, secondo le più diverse necessità. 135<br />

La società emittente, d'altra parte, vedrà dipendere il proprio profitto dal buon esito<br />

dell'operazione. Dall'operazione, infine, non può che sorgere l'interesse degli acquirenti<br />

dei titoli al rimborso del proprio investimento.<br />

Molta parte della disciplina della l. 130/1999 è destinata alla tutela proprio di questo<br />

interesse.<br />

Ed infatti, a norma dell'art. 2 della l. 130/1999, i titoli non potranno essere offerti agli<br />

investitori in mancanza di un prospetto informativo da consegnare all'investitore che ne<br />

faccia richiesta, e, qualora la operazione preveda l'offerta dei predetti titoli ad investitori<br />

non professionali, quest'ultima dovrà essere sottoposta alla valutazione delle c.d.<br />

agenzie di rating.<br />

cartolarizzazione dei crediti, in Giur. Commerciale, 2000, I, p. 438 ss, L. CAROTA, Della cartolarizazione<br />

dei crediti, Padova, 2002, M. MARIANELLO, La cartolarizzazione, in A. DI MAJO, Responsabilità e<br />

patrimonio, Torino, 2005, p. 103 e ss. C. SEVERI, La tutela degli investitori nella cartolarizzazione dei<br />

crediti, Milano, 2007<br />

134 Quello appena descritto non è tuttavia l'unico schema con il quale può essere attuata un'operazione di<br />

cartolarizzazione. La stessa legge 130/1999 dispone, all'art. 7, che la cartolarizzazione può essere<br />

realizzata "mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la<br />

cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli". Sotto altro profilo, il medesimo art. 7 precisa peraltro che<br />

la cessione dei crediti alla base dell'operazione può avvenire anche nei confronti di un fondo comune di<br />

investimento.<br />

135 In tal senso E. SPANO, Appunti e spunti in tema di cartolarizzazione dei crediti, in Giur. Comm. 1999,<br />

I, p. 439, nonché R. QUADRI, La destinazione patrimoniale, Napoli, 2004, p. 29.<br />

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