“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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Tale operazione finanziaria può essere utilmente schematizzata come segue.<br />
Una società (cedente, il c.d. originator) cede un gruppo di propri crediti che siano<br />
individuabili in blocco (ossia accomunati da una medesima caratteristica) ad una società<br />
cessionaria. Tale cessionaria, denominata anche società veicolo, finanzia l'acquisto<br />
provvedendo, anche a mezzo di altra società, alla emissione di strumenti finanziari che<br />
collocherà presso il pubblico degli investitori (anche non istituzionali).<br />
Costoro, in quanto portatori dei titoli, rimangono creditori della società veicolo che<br />
adempirà al proprio debito via via che i crediti da essa acquistati sono riscossi. 134<br />
Una operazione finanziaria come quella appena descritta è tesa a soddisfare una<br />
pluralità di interessi. Tra questi, in primo luogo, deve essere ricordato quello della<br />
società cedente a smobilizzare un pacchetto di crediti che vengono così sostituiti con<br />
nuova liquidità da impiegare, naturalmente, secondo le più diverse necessità. 135<br />
La società emittente, d'altra parte, vedrà dipendere il proprio profitto dal buon esito<br />
dell'operazione. Dall'operazione, infine, non può che sorgere l'interesse degli acquirenti<br />
dei titoli al rimborso del proprio investimento.<br />
Molta parte della disciplina della l. 130/1999 è destinata alla tutela proprio di questo<br />
interesse.<br />
Ed infatti, a norma dell'art. 2 della l. 130/1999, i titoli non potranno essere offerti agli<br />
investitori in mancanza di un prospetto informativo da consegnare all'investitore che ne<br />
faccia richiesta, e, qualora la operazione preveda l'offerta dei predetti titoli ad investitori<br />
non professionali, quest'ultima dovrà essere sottoposta alla valutazione delle c.d.<br />
agenzie di rating.<br />
cartolarizzazione dei crediti, in Giur. Commerciale, 2000, I, p. 438 ss, L. CAROTA, Della cartolarizazione<br />
dei crediti, Padova, 2002, M. MARIANELLO, La cartolarizzazione, in A. DI MAJO, Responsabilità e<br />
patrimonio, Torino, 2005, p. 103 e ss. C. SEVERI, La tutela degli investitori nella cartolarizzazione dei<br />
crediti, Milano, 2007<br />
134 Quello appena descritto non è tuttavia l'unico schema con il quale può essere attuata un'operazione di<br />
cartolarizzazione. La stessa legge 130/1999 dispone, all'art. 7, che la cartolarizzazione può essere<br />
realizzata "mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la<br />
cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli". Sotto altro profilo, il medesimo art. 7 precisa peraltro che<br />
la cessione dei crediti alla base dell'operazione può avvenire anche nei confronti di un fondo comune di<br />
investimento.<br />
135 In tal senso E. SPANO, Appunti e spunti in tema di cartolarizzazione dei crediti, in Giur. Comm. 1999,<br />
I, p. 439, nonché R. QUADRI, La destinazione patrimoniale, Napoli, 2004, p. 29.<br />
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