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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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giurisprudenziale propenso a limitare la rilevanza dei fenomeni di autonomia<br />

patrimoniale che non abbiano ricevuto la forma della personalità giuridica 20 .<br />

1.2 I patrimoni separati nella dottrina italiana. Analisi diacronica<br />

dell’ordinamento.<br />

Ad ogni modo si deve notare che le prime riflessioni ex professo sul tema hanno<br />

definito il patrimonio separato come "il complesso dei rapporti giuridici che una<br />

persona ha su determinati beni, per rispondere con gli stessi di determinati debiti". 21<br />

La definizione suddetta era determinata da una concezione per la quale "ragion d'essere<br />

dei patrimoni separati è la responsabilità del debitore, con il complesso dei rapporti<br />

giuridici che li costituiscono, per determinati debiti" 22 .<br />

Così, se pure veniva individuata una specifica destinazione del patrimonio separata,<br />

questa risiedeva, né più né meno, in uno scopo di liquidazione dei debiti di<br />

civ.), in AA.VV. Scintille iuris, Studi in memoria di Gino Gorla, III, Milano, 1994, p. 1805 ss.<br />

20 M. BIANCA, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, p. 141.<br />

21 G. DONADIO, I patrimoni separati, in Annali della facoltà di Giurisprudenza della R. Università di<br />

Bari, 1943, p. 46. L' A. precisa inoltre poco dopo che "il debitore risponde con i rapporti giuridici -<br />

oggetto del patrimonio separato - o per la totale soddisfazione di determinati debiti o solo per assicurare ai<br />

relativi crediti un diritto di prelazione". Con ciò era sostanzialmente colta la distinzione tra separazione<br />

unilaterale e bilaterale. Nello stesso senso si focalizzava l'attenzione di S. MALVAGNA, Il concetto di<br />

patrimonio separato nell'ordinamento giuridico commerciale, in Diritto e pratica commerciale, 1931, p.<br />

474, che però giungeva a negare la ammissibilità di siffatti patrimoni (che l'A. chiamava autonomi)<br />

nell'ordinamento dell'epoca.<br />

22 G. DONADIO, I patrimoni separati, p. 47. Nello stesso senso si veda F. FERRARA, Trattato di diritto<br />

civile italiano, I, Roma,1921, p. 877, per il quale "l'unico criterio sicuro per riconoscere l'esistenza del<br />

patrimonio separato è quello della responsabilità per debiti". La considerazione dell'effetto di separazione<br />

sembra prevalere anche nella riflessione di F. MESSINEO, Manuali di diritto civile e commerciale, I,<br />

Padova, 1943, p. 171.<br />

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