“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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analizzate.<br />
L'incisività della tutela dei creditori anteriori alla destinazione sembra spaziare da un<br />
grado massimo ad uno minimo.<br />
Il grado massimo è rappresentato dalla cessione dei beni ai creditori che, sebbene non<br />
sia sicuramente classificabile come patrimonio separato, non è opponibile ai creditori<br />
anteriori. Nella scala che stiamo costruendo seguono i patrimoni destinati ad uno<br />
specifico affare la cui disciplina, all'art. 2447 quater c.c., offre ai creditori lo strumento<br />
specifico della opposizione nonché la possibilità di agire sui beni separati fintantoché<br />
non sia trascorso il termine indicato dall'art. 2447 quinques c.c.<br />
La minore tutela sembra accordata ai creditori dei coniugi o del costituente nel caso del<br />
fondo patrimoniale dove ai creditori non titolati anteriori alla destinazione non rimane<br />
che agire, quando ne ricorrano i presupposti, in via revocatoria.<br />
Il confronto appena tentato deve essere approfondito. In particolare può essere utile<br />
studiare i suddetti istituti raffrontandoli tra loro a coppie. Esaminando congiuntamente<br />
la cessione dei beni ai creditori e i patrimoni destinati ad uno specifico affare si nota che<br />
in entrambi i casi la destinazione patrimoniale ha un fine economico. Nella cessione dei<br />
beni ai creditori la destinazione non mira al migliore svolgimento di una attività da parte<br />
del debitore ma, solo, ad una più agevole liquidazione dei beni per il soddisfacimento<br />
dei propri creditori. E' evidente allora che una efficacia assoluta del contratto di<br />
cessione dei beni nuocerebbe ai creditori non aderenti e anteriori ad esso, causando una<br />
lesione della loro garanzia patrimoniale anche sotto il profilo della par condicio<br />
creditorum di cui all'art. 2741 c.c., senza che a ciò corrispondano significativi guadagni<br />
all'esercizio dell'autonomia privata del debitore.<br />
Nei patrimoni destinati ad uno specifico affare la separazione è, al contrario, accordata<br />
proprio per consentire alla società di svolgere una determinata attività economica<br />
abbattendo costi transattivi, fin qui inevitabili, derivanti dalla costituzione di una<br />
società controllata 161 . L'alterazione della garanzia patrimoniale è valutata qui in modo<br />
strumentale, promozionale dell'attività programmata dalla società che è il centro della<br />
fattispecie. Pertanto non può sorprendere che la tutela dei creditori anteriori alla<br />
destinazione risulti attenuata rispetto all'art. 1980, 2° comma, c.c. Decorsi i termini di<br />
cui all'art. 2447 quinques c.c. essi potranno esperire - ma sul punto la dottrina si<br />
161 Ex multis P. IAMICELI, Unità e separazione dei patrimoni, p. 259.<br />
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