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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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analizzate.<br />

L'incisività della tutela dei creditori anteriori alla destinazione sembra spaziare da un<br />

grado massimo ad uno minimo.<br />

Il grado massimo è rappresentato dalla cessione dei beni ai creditori che, sebbene non<br />

sia sicuramente classificabile come patrimonio separato, non è opponibile ai creditori<br />

anteriori. Nella scala che stiamo costruendo seguono i patrimoni destinati ad uno<br />

specifico affare la cui disciplina, all'art. 2447 quater c.c., offre ai creditori lo strumento<br />

specifico della opposizione nonché la possibilità di agire sui beni separati fintantoché<br />

non sia trascorso il termine indicato dall'art. 2447 quinques c.c.<br />

La minore tutela sembra accordata ai creditori dei coniugi o del costituente nel caso del<br />

fondo patrimoniale dove ai creditori non titolati anteriori alla destinazione non rimane<br />

che agire, quando ne ricorrano i presupposti, in via revocatoria.<br />

Il confronto appena tentato deve essere approfondito. In particolare può essere utile<br />

studiare i suddetti istituti raffrontandoli tra loro a coppie. Esaminando congiuntamente<br />

la cessione dei beni ai creditori e i patrimoni destinati ad uno specifico affare si nota che<br />

in entrambi i casi la destinazione patrimoniale ha un fine economico. Nella cessione dei<br />

beni ai creditori la destinazione non mira al migliore svolgimento di una attività da parte<br />

del debitore ma, solo, ad una più agevole liquidazione dei beni per il soddisfacimento<br />

dei propri creditori. E' evidente allora che una efficacia assoluta del contratto di<br />

cessione dei beni nuocerebbe ai creditori non aderenti e anteriori ad esso, causando una<br />

lesione della loro garanzia patrimoniale anche sotto il profilo della par condicio<br />

creditorum di cui all'art. 2741 c.c., senza che a ciò corrispondano significativi guadagni<br />

all'esercizio dell'autonomia privata del debitore.<br />

Nei patrimoni destinati ad uno specifico affare la separazione è, al contrario, accordata<br />

proprio per consentire alla società di svolgere una determinata attività economica<br />

abbattendo costi transattivi, fin qui inevitabili, derivanti dalla costituzione di una<br />

società controllata 161 . L'alterazione della garanzia patrimoniale è valutata qui in modo<br />

strumentale, promozionale dell'attività programmata dalla società che è il centro della<br />

fattispecie. Pertanto non può sorprendere che la tutela dei creditori anteriori alla<br />

destinazione risulti attenuata rispetto all'art. 1980, 2° comma, c.c. Decorsi i termini di<br />

cui all'art. 2447 quinques c.c. essi potranno esperire - ma sul punto la dottrina si<br />

161 Ex multis P. IAMICELI, Unità e separazione dei patrimoni, p. 259.<br />

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