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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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procedere ad analoga verifica nel diritto civile.<br />

A tal fine è necessario individuare una ipotesi di destinazione negoziale già tipizzata che<br />

consenta ad un soggetto di differenziare, da un certo momento in avanti, il proprio<br />

patrimonio.<br />

Tra le ipotesi tipiche di destinazione e separazione patrimoniale corrisponde alle<br />

caratteristiche suddette il fondo patrimoniale disciplinato dagli artt. 167 e ss.<br />

Mediante tale istituto è consentito ai coniugi destinare determinati beni immobili o<br />

mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.<br />

La destinazione porta con se, come è noto, un particolare regime dei beni che,<br />

normalmente, non potranno essere oggetto di atti di amministrazione straordinaria da<br />

parte dei proprietari se non quando tali atti siano necessari nell'interesse della famiglia.<br />

Il particolare valore dell'interesse tutelato inoltre comporta, a norma dell'art. 170 c.c., la<br />

sottrazione, dei beni vincolati nel fondo, alla garanzia patrimoniale generica di cui<br />

all'art. 2740 c.c. e pertanto all'azione esecutiva di creditori il cui titolo sorga da esigenze<br />

che essi sapevano estranee ai bisogni familiari.<br />

Il fondo può essere costituito o attraverso il conferimento di beni determinati ai coniugi<br />

o mediante la mera apposizione, da parte del terzo o di uno o entrambi i coniugi, del<br />

vincolo di destinazione su beni già in proprietà. In entrambe le circostanze la<br />

costituzione del vincolo determina un pregiudizio ai creditori personali del<br />

costituente. 152<br />

Ad eccezione di una isolata pronuncia giurisprudenziale l'opinione comune vuole che il<br />

vincolo sui beni derivanti dal fondo patrimoniale sia astrattamente opponibile anche ai<br />

creditori dei coniugi il cui titolo sia sorto anteriormente alla costituzione del fondo<br />

patrimoniale. 153 Diversa sul punto era la disciplina del patrimonio familiare per il quale<br />

152 T. AULETTA, Il fondo patrimoniale, in Il diritto di famiglia. II. Il regime patrimoniale della famiglia,<br />

trattato diretto da G. Bonilini e G. Cattaneo, continuato da G. Bonilini, Torino, 2007, p. 418<br />

153 L'unica opinione in senso contrario è appunto quella espressa dal Tribunale di Ragusa, 21 dicembre<br />

1999, in Giust. Civ., 2000, I, p. 2755 e ss. Il Tribunale ha infatti affermato che "la costituzione del fondo<br />

patrimoniale in epoca successiva al sorgere del o dei debiti confligge ragionevolmente con il sistema della<br />

responsabilità patrimoniale (art. 2740 e 2741 c.c.) per cui non è consentito - in mancanza di dati obbiettivi<br />

e coerenti - restringere la difesa dei terzi creditori all'azione per art. 2901 ss. c.c. (che presenta complessi<br />

profili probatori). In definitiva, l'inespropriabilità sancita dall'art. 170, cit. va collegata con i crediti<br />

successivi alla pubblicità della convenzione matrimoniale".<br />

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