“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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creditori generali antecedenti" alla destinazione "conservano integralmente ogni loro<br />
diritto, compreso quello di iniziare azioni esecutive sui beni della società, anche su<br />
quelli facenti parte del patrimonio destinato allo specifico affare". 150<br />
L'art. 2447 quinquies c.c. precisa inoltre all'ultimo comma che "(...) gli atti compiuti in<br />
relazione allo specifico affare debbono recare espressa menzione del vincolo di<br />
destinazione; in mancanza ne risponde la società con il suo patrimonio residuo".<br />
Si è notato in dottrina come la indicata formalizzazione del vincolo di destinazione<br />
potrebbe, in verità, trasformarsi in uno strumento di abuso nelle mani degli<br />
amministratori della società debitrice, che "hanno la totale disponibilità ed autonomia in<br />
tal senso, di scegliere se indicare o meno, in relazione all'atto da compiersi, il vincolo di<br />
destinazione, potendo in tal modo determinare l'imputazione del singolo atto di gestione<br />
al patrimonio separato o alla società, indipendentemente dalla sua natura originaria". 151<br />
Gli art. 2447 bis c.c. e ss. mette a disposizione dei creditori sociali anteriori alla<br />
destinazione una pluralità di strumenti tra i quali meritano particolare attenzione la<br />
previsione di un limite quantitativo per la costituzione, lo strumento dell'opposizione di<br />
cui all'art. 2447 quater c.c. e il termine ex quo di efficacia della separazione previsto<br />
dall'art. 2447 quinques c.c.<br />
Conseguentemente la garanzia patrimoniale costituita dal capitale sociale della società<br />
sembra rimanere intangibile oltre una determinata soglia percentuale del patrimonio<br />
netto; inoltre, nelle immediatezza della costituzione del patrimonio separato, i creditori<br />
potranno proporre opposizione o, fintantoché non sia decorso il termine di sessanta<br />
giorni dalla iscrizione della delibera costitutiva nel registro delle imprese, agire<br />
direttamente sui beni destinati.<br />
Il diritto societario è dunque oggi caratterizzato dalla generalizzata possibilità di<br />
settorializzare l'attività e la responsabilità della società; tuttavia agli ampi margini di<br />
determinabilità dello scopo della destinazione fa da pendant un sistema articolato, per<br />
quanto perfettibile, di tutele dei creditori sociali.<br />
Chiarito l'atteggiamento del legislatore nella destinazione societaria, è ora necessario<br />
150 F. GENNARI, I patrimoni destinati ad uno specifico affare, p. 98.<br />
151 F. GENNARI, I patrimoni destinati ad uno specifico affare, p. 106. L'A. critica inoltre la scelta del<br />
legislatore di porre come conseguenza della mancata menzione del vincolo di destinazione la<br />
responsabilità del patrimonio residuo della società con ciò escludendo che a rispondere sia l'intero<br />
patrimonio della medesima composto da quello destinato e quello generale.<br />
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