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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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creditori generali antecedenti" alla destinazione "conservano integralmente ogni loro<br />

diritto, compreso quello di iniziare azioni esecutive sui beni della società, anche su<br />

quelli facenti parte del patrimonio destinato allo specifico affare". 150<br />

L'art. 2447 quinquies c.c. precisa inoltre all'ultimo comma che "(...) gli atti compiuti in<br />

relazione allo specifico affare debbono recare espressa menzione del vincolo di<br />

destinazione; in mancanza ne risponde la società con il suo patrimonio residuo".<br />

Si è notato in dottrina come la indicata formalizzazione del vincolo di destinazione<br />

potrebbe, in verità, trasformarsi in uno strumento di abuso nelle mani degli<br />

amministratori della società debitrice, che "hanno la totale disponibilità ed autonomia in<br />

tal senso, di scegliere se indicare o meno, in relazione all'atto da compiersi, il vincolo di<br />

destinazione, potendo in tal modo determinare l'imputazione del singolo atto di gestione<br />

al patrimonio separato o alla società, indipendentemente dalla sua natura originaria". 151<br />

Gli art. 2447 bis c.c. e ss. mette a disposizione dei creditori sociali anteriori alla<br />

destinazione una pluralità di strumenti tra i quali meritano particolare attenzione la<br />

previsione di un limite quantitativo per la costituzione, lo strumento dell'opposizione di<br />

cui all'art. 2447 quater c.c. e il termine ex quo di efficacia della separazione previsto<br />

dall'art. 2447 quinques c.c.<br />

Conseguentemente la garanzia patrimoniale costituita dal capitale sociale della società<br />

sembra rimanere intangibile oltre una determinata soglia percentuale del patrimonio<br />

netto; inoltre, nelle immediatezza della costituzione del patrimonio separato, i creditori<br />

potranno proporre opposizione o, fintantoché non sia decorso il termine di sessanta<br />

giorni dalla iscrizione della delibera costitutiva nel registro delle imprese, agire<br />

direttamente sui beni destinati.<br />

Il diritto societario è dunque oggi caratterizzato dalla generalizzata possibilità di<br />

settorializzare l'attività e la responsabilità della società; tuttavia agli ampi margini di<br />

determinabilità dello scopo della destinazione fa da pendant un sistema articolato, per<br />

quanto perfettibile, di tutele dei creditori sociali.<br />

Chiarito l'atteggiamento del legislatore nella destinazione societaria, è ora necessario<br />

150 F. GENNARI, I patrimoni destinati ad uno specifico affare, p. 98.<br />

151 F. GENNARI, I patrimoni destinati ad uno specifico affare, p. 106. L'A. critica inoltre la scelta del<br />

legislatore di porre come conseguenza della mancata menzione del vincolo di destinazione la<br />

responsabilità del patrimonio residuo della società con ciò escludendo che a rispondere sia l'intero<br />

patrimonio della medesima composto da quello destinato e quello generale.<br />

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