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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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un'espressione sicura dell'autonomia privata, Milano 2007, p.126, valorizzando la parte della norma che<br />

si riferisce a persone con disabilità e a pubbliche amministrazioni, ritiene che interessi meritevoli di<br />

tutela ai fini dell'art. 2645 ter c.c. siano solo quelli di natura più squisitamente solidaristica; M. BIANCA -<br />

M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, L'atto notarile di destinazione, Milano, 2006, p. 16<br />

suggeriscono a tal fine "per evitare arbitri e sbandamenti" di "agganciare la meritevolezza dell'interesse<br />

ad ipotesi già selezionate dall'ordinamento per sostenere un vincolo di destinazione reale". Non sembra<br />

invece trovare particolare favore tra gli interpreti, R. QUADRI, L'art. 2645 ter e la nuova disciplina degli<br />

atti di destinazione, in Contr. e Impresa, 2006, 1760, la possibilità di costituire un vincolo di<br />

destinazione ai fini di impresa, anche se, secondo G. DORIA, Il patrimonio finalizzato, in Riv. Dir. Civile,<br />

2007, p. 506 "(...) è agevole prevedere nuovi e, forse, inaspettati fronti operativi, e interessanti ricadute<br />

applicative" dell'art. 2645 ter c.c. "soprattutto sul versante di una maggiore dinamica nella gestione della<br />

piccola media impresa". Sul piano generale M. BIANCA, Novità e continuità dell'atto di destinazione<br />

negoziale, in La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione a cura della stessa autrice, Milano, 2007,<br />

p. 32, precisa che intendere la meritevolezza non quale mera liceità ma come punto di equilibrio tra le<br />

finalità destinatorie e la tutela del credito pone la norma in "coerenza sistematica con le altre discipline<br />

della destinazione in cui il legislatore ha operato a monte una selezione degli interessi". Secondo C.<br />

SCOGNAMIGLIO, L’art. 2645 – ter c.c. e le mobili frontiere dell’intere meritevole di tutela, relazione al<br />

Convegno di Foggia – Lucera del 30- 31 marzo 2007, consultata grazie alla cortesia dell’Autore, la<br />

meritevolezza ex art. 2645 ter farebbe riferimento “ad un profilo di abusività di esercizio del potere di<br />

autonomia che è stato riconosciuto al disponente”, il quale potrebbe stipulare negozi di destinazione solo<br />

per il perseguimento di obbiettivi inscrivibili nell’area della solidarietà costituzionale. Alcuni, R. LENZI,<br />

Le destinazioni atipiche e l'art. 2645 ter c.c., in Contr. e Impresa, 2007, p. 241, A. DE DONATO, Gli<br />

interessi riferibili a soggetti socialmente vulnerabili, in AA.VV. Negozio di destinazione: percorsi verso<br />

un'espressione sicura dell'autonomia privata, Milano 2007, p. 255, G. BARALIS, Prime riflessioni in tema<br />

di art. 2645 - ter c.c., p. 134 e V. SCADUTO, Gli interessi meritevoli di tutela: "autonomia privata delle<br />

opportunità" o "autonomia privata della solidarietà", in AA.VV. Negozio di destinazione: percorsi<br />

verso un'espressione sicura dell'autonomia privata, Milano 2007, p. 115, avvertono di svolgere il<br />

giudizio di meritevolezza in due fasi: la prima avrebbe ad oggetto l'interesse astrattamente considerato, la<br />

seconda invece valuterebbe "l'adeguatezza dello strumento al fine, ossia la adeguatezza della<br />

organizzazione della destinazione"(cfr. V. SCADUTO, ult. loc. op. cit.). Ambigua la posizione assunta, in<br />

un obiter dictum, dal Tribunale di Trieste, decreto 7 aprile 2006, in Foro Italiano, 2006, I, 1935; il<br />

giudice, rifiutando l'intavolazione di un trust per la mancata indicazione, nella relativa domanda, degli<br />

scopi perseguiti dalle parti, rileva come tale indicazione sia necessaria in quanto compito del giudice è<br />

quello di vagliare la meritevolezza dello scopo perseguito dalle parti e che "il giudizio di meritevolezza<br />

andrebbe configurato nel mero esame della non contrarietà del negozio alle norme imperative, all'ordine<br />

pubblico ed al buon costume". Tuttavia, nel proseguo della motivazione, tale conclusione è contraddetta.<br />

Infatti, dopo aver rilevato di non poter convertire il negozio di trust in esame, nullo per difetto di causa,<br />

nel negozio di destinazione di cui all'art. 2645 ter c.c, critica tale ultima disposizione che<br />

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