“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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Riprendendo pertanto l'indagine da dove era stata interrotta, si deve evidenziare che il<br />
fondo patrimoniale ha quale suo presupposto, essenziale per la sua costituzione secondo<br />
l'opinione dominante, la esistenza di una famiglia legittima, cioè fondata sul<br />
matrimonio.<br />
In presenza di una famiglia legittima è pertanto consentito ai coniugi, o ad un terzo,<br />
costituire il fondo e destinare determinati beni per il soddisfacimento dei bisogni della<br />
stessa. La destinazione porta con se un particolare regime dei beni che, normalmente,<br />
non potranno essere oggetto di atti di amministrazione straordinaria da parte dei<br />
proprietari se non quando tali atti siano necessari nell'interesse della famiglia. Il<br />
particolare valore dell'interesse tutelato inoltre comporta la sottrazione dei beni vincolati<br />
nel fondo alla garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. e pertanto<br />
all'azione esecutiva di creditori il cui titolo sorga da esigenze che essi sapevano estranee<br />
ai bisogni familiari. Considerati gli effetti che il legislatore associa all'istituto del fondo<br />
patrimoniale non stupisce che gli interpreti si siano impegnati nella delimitazione del<br />
concetto di "bisogni della famiglia". Alcuni hanno rilevato, a tal fine, la connessione tra<br />
l'istituto e i doveri derivanti dallo status di coniuge e di genitore. 310 Si è ritenuto così che<br />
tra i bisogni rilevanti vi sia anche quello di uno dei coniugi di far fronte alle necessità di<br />
un figlio unilaterale seppur non convivente. 311 Risposta altrettanto positiva ha trovato il<br />
quesito se possano essere ritenuti compresi tra le finalità di tutela del fondo i bisogni dei<br />
patrimoniale "il trust potrà avere una durata che prescinde da quella del matrimonio". Invero, assunta in<br />
ipotesi una famiglia legittima quale medesimo presupposto ed oggetto di tutela, legale in un caso e<br />
convenzionale nell'altro, non si comprende proprio la ragione per la quale il trust consentirebbe<br />
all'autonomia privata di disciplinare la destinazione in modo difforme da come il Legislatore ha inteso,<br />
nel fondo patrimoniale, con norme inderogabili. Tale infatti è l''art 171 c.c., come implicitamente<br />
riconosce chi, come sopra si è appena visto, ne censura la rigidità. Ma allora tertium non datur: o l'art.<br />
171 c.c. è derogabile, e l'autonomia privata potrà quindi esplicarsi con la massima libertà anche mediante<br />
l'istituto del fondo patrimoniale, o è inderogabile, rectius, imperativa, con la conseguenza che le parti non<br />
potranno sottrarsi alla sua forza mediante il semplice utilizzo di un negozio dal diverso nomen iuris, che<br />
si dovrà a propria volta misurare con il giudizio di cui all'art 1344 c.c. (contratto in frode alla legge). Sulla<br />
assimilabilità del trust al fondo patrimoniale si veda, in senso negativo, C. CASTRONOVO, Il trust e<br />
sostiene Lupoi, in Europa e Diritto Privato, 1998, p. 446.<br />
310 T. AULETTA, Il fondo patrimoniale, Milano, 1992, p. 204 e ss.<br />
311 T. AULETTA, Il fondo patrimoniale, p. 189, il quale rileva, alla nota 17 e con riferimenti comparativi,<br />
come "garantire un'esistenza dignitosa al figlio è, infatti, bisogno fondamentale della vita del genitore".<br />
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