“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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una causa di prelazione a favore di un determinato creditore tale da porlo in una<br />
situazione di preferenza rispetto agli altri creditori chirografari che, comunque, hanno e<br />
conservano il diritto di partecipare al relativo concorso ex art. 170 c.c.” 291 .<br />
Tali obiezioni non sono del tutto condivisibili.<br />
Infatti è da notare come da tempo risalente la dottrina riconosca l'atto di disposizione<br />
rilevante ai fini della azione revocatoria in ogni atto che renda "deteriore la situazione di<br />
chi li compie, in quanto, ad es. sottopongono ad un vincolo beni che ne erano liberi" 292 ,<br />
non essendo pertanto necessario che esso determini il trasferimento o l'acquisto di un<br />
diritto reale.<br />
E' innegabile al riguardo che un negozio di destinazione con effetto di separazione quale<br />
il fondo patrimoniale (ed ora gli atti di cui all'art. 2645 ter c.c.) sia idoneo, pur a<br />
prescindere dalla presenza di un effetto reale, ad incidere gravemente sulla sfera<br />
patrimoniale del debitore 293 .<br />
Esso non potrà perciò essere sottratto alla esperibilità dell'azione revocatoria per la sola<br />
circostanza che non abbia determinato un effetto propriamente traslativo.<br />
Sotto altro profilo, maggiore attenzione merita la riflessione di parte della dottrina che<br />
ha sottolineato la natura non necessariamente gratuita (data invece per scontata dalla<br />
291 V. DE PAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato, 87.<br />
292 Così E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, III, 2 - IV, Milano, 1955, p. 191. Nello stesso<br />
senso, ex multis, L. BIGLIAZZI GERI, Revocatoria (azione), in Enc. giur. treccani, vol. XXVIII, Roma,<br />
1991, p. 6.<br />
293 Occorre precisare che il debitore deve essere effettivamente a conoscenza del pregiudizio arrecato alle<br />
ragioni dei creditori non essendo sufficiente una mera consapevolezza, da valutare alla luce del criterio<br />
della diligenza. Si veda sul punto A. NICOLUSSI, Appunti sulla buona fede soggettiva con particolare<br />
riferimento all’indebito, in Riv. crit. dir. priv., 1995, p. 265 e ss. ed in particolare p. 286 il quale, contrario<br />
alla contaminazione della diade buona fede – mala fede (propria dei rimedi restitutori come quello in<br />
esame) con il criterio della diligenza, osserva che l’interpretazione contraria del “ induce perplessità<br />
anche considerando come essa presupponga un’estensione della regola della diligenza, oltre l’ambito<br />
dell’adempimento dell’obbligazione, all’atto di disposizione che diminuisca il patrimonio del debitore.<br />
Ma la diligenza è testualmente prevista a conformare l’adempimento; e la colpa non può essere aggiunta<br />
dall’interprete dove la legge non la prevede. Inoltre (…) se l’ordinamento, con riguardo alle circostanze<br />
descritte ai fini dell’azione revocatoria, non pone al debitore alcun divieto di disporre, l’argomento con il<br />
quale si pretende di misurare l’attività dispositiva del debitore in termini di negligenza si rivela infondato<br />
anche sotto tale profilo, appunto perché la diligenza non varrebbe a conformare l’adempimento di nessun<br />
obbligo”.<br />
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