17.08.2013 Views

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

una causa di prelazione a favore di un determinato creditore tale da porlo in una<br />

situazione di preferenza rispetto agli altri creditori chirografari che, comunque, hanno e<br />

conservano il diritto di partecipare al relativo concorso ex art. 170 c.c.” 291 .<br />

Tali obiezioni non sono del tutto condivisibili.<br />

Infatti è da notare come da tempo risalente la dottrina riconosca l'atto di disposizione<br />

rilevante ai fini della azione revocatoria in ogni atto che renda "deteriore la situazione di<br />

chi li compie, in quanto, ad es. sottopongono ad un vincolo beni che ne erano liberi" 292 ,<br />

non essendo pertanto necessario che esso determini il trasferimento o l'acquisto di un<br />

diritto reale.<br />

E' innegabile al riguardo che un negozio di destinazione con effetto di separazione quale<br />

il fondo patrimoniale (ed ora gli atti di cui all'art. 2645 ter c.c.) sia idoneo, pur a<br />

prescindere dalla presenza di un effetto reale, ad incidere gravemente sulla sfera<br />

patrimoniale del debitore 293 .<br />

Esso non potrà perciò essere sottratto alla esperibilità dell'azione revocatoria per la sola<br />

circostanza che non abbia determinato un effetto propriamente traslativo.<br />

Sotto altro profilo, maggiore attenzione merita la riflessione di parte della dottrina che<br />

ha sottolineato la natura non necessariamente gratuita (data invece per scontata dalla<br />

291 V. DE PAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato, 87.<br />

292 Così E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, III, 2 - IV, Milano, 1955, p. 191. Nello stesso<br />

senso, ex multis, L. BIGLIAZZI GERI, Revocatoria (azione), in Enc. giur. treccani, vol. XXVIII, Roma,<br />

1991, p. 6.<br />

293 Occorre precisare che il debitore deve essere effettivamente a conoscenza del pregiudizio arrecato alle<br />

ragioni dei creditori non essendo sufficiente una mera consapevolezza, da valutare alla luce del criterio<br />

della diligenza. Si veda sul punto A. NICOLUSSI, Appunti sulla buona fede soggettiva con particolare<br />

riferimento all’indebito, in Riv. crit. dir. priv., 1995, p. 265 e ss. ed in particolare p. 286 il quale, contrario<br />

alla contaminazione della diade buona fede – mala fede (propria dei rimedi restitutori come quello in<br />

esame) con il criterio della diligenza, osserva che l’interpretazione contraria del “ induce perplessità<br />

anche considerando come essa presupponga un’estensione della regola della diligenza, oltre l’ambito<br />

dell’adempimento dell’obbligazione, all’atto di disposizione che diminuisca il patrimonio del debitore.<br />

Ma la diligenza è testualmente prevista a conformare l’adempimento; e la colpa non può essere aggiunta<br />

dall’interprete dove la legge non la prevede. Inoltre (…) se l’ordinamento, con riguardo alle circostanze<br />

descritte ai fini dell’azione revocatoria, non pone al debitore alcun divieto di disporre, l’argomento con il<br />

quale si pretende di misurare l’attività dispositiva del debitore in termini di negligenza si rivela infondato<br />

anche sotto tale profilo, appunto perché la diligenza non varrebbe a conformare l’adempimento di nessun<br />

obbligo”.<br />

118

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!