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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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iceve i vantaggi patrimoniali della trust e subisce gli effetti negativi dell’eventuale esito<br />

negativo del giudizio revocatorio 295 . La stessa soluzione pare potersi adottare anche per<br />

i negozi di destinazione disciplinati dall’art. 2645 ter c.c.<br />

È pertanto rispetto ai beneficiari che andrà valutata la presenza del consilium fraudis.<br />

Si deve in proposito considerare che peraltro non può essere esclusa, in astratto, la<br />

costituzione di un vincolo di destinazione a favore di un beneficiario verso il<br />

corrispettivo di un prezzo o altra utilità da parte di quest’ultimo a favore del conferente:<br />

in una ipotesi del genere sarebbe difficile argomentare per la gratuità dell’ atto di<br />

destinazione ed una non più evitabile qualificazione onerosa del medesimo, renderebbe<br />

ovviamente gravosa per l'attore la prova del consilium fraudis del beneficiario. 296<br />

Infatti, se il fondo patrimoniale presuppone la destinazione a favore dei membri della<br />

famiglia legittima, l'art. 2645 ter c.c. non determina, preventivamente, la qualifica o le<br />

caratteristiche dei beneficiari del vincolo. Conseguentemente nel giudizio revocatorio il<br />

creditore non potrà giovarsi delle presunzioni, fondate sulla particolarità del rapporto<br />

coniugale e familiare, che agevolano i terzi nei giudizi di impugnazione delle<br />

convenzioni matrimoniali.<br />

Tali considerazioni evidenziano che la tutela dei creditori non titolati potrebbe, in<br />

concreto, incontrare ostacoli sin qui non previsti dalla dottrina che ha individuato<br />

nell’azione revocatoria un rimedio adeguato per governare anche il fenomeno della<br />

destinazione patrimoniale. 297<br />

295 G. TUCCI, Trusts, concorso dei creditori e azione revocatoria, in Trusts e attività fiduciarie, 2003, p.<br />

34.<br />

296 Nel senso della spettanza al creditore, che agisce in revocatoria, dell'onere di provare il consilium<br />

fraudis del debitore e del terzo, si veda L. BIGLIAZZI GERI, Revocatoria (azione), cit, p. 11.<br />

297 Ex multis G. PALERMO, Configurazione dello scopo, opponibilità del vincolo, realizzazione dell'assetto<br />

di interessi, in La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645-ter del codice civile, , a cura<br />

di M. Bianca, Milano, 2007, p. 79, per il quale "l'interesse dei creditori non può pertanto sottrarsi al<br />

giurdizio comparativo; mentre la sua prevalenza deve ritenersi affidata a strumenti, l'esperibilità dei quali<br />

è in funzione non già del compimento del negozio dispositivo, ma del concreto contenuto di quest'ultimo<br />

(...). Sotto questo profilo, il richiamo degli artt. 2901 e ss. del c.c. è l'unico che possa considerarsi<br />

pertinente, ove si voglia risolvere il problema della disciplina applicabile all'atto di destinazione posto in<br />

essere in frode ai creditori". Nel dibattito passato in tema di ammissibilità del c.d. trust interno una<br />

posizione simile era sostenuta da S. MAZZAMUTO, Trust interno e negozio di destinazione, in Europa e<br />

Diritto privato, 2005, ID., Il trust nell'ordinamento italiano dopo la Convenzione dell'Aja, in Vita<br />

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