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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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principio della relatività del contratto espresso dall'art. 1372, 2° comma, c.c.; si osserva<br />

infatti che la legittimazione ad agire sui beni del debitore venga acquisita da ciascun<br />

creditore precedentemente alla cessione e non possa perciò essere modificata uno latere<br />

dal solo cedente. 131<br />

Al di là della vexata quaestio della natura della cessione dei crediti è di particolare<br />

interesse che la dottrina abbia giustificato l'inopponibilità della cessione ai creditori ad<br />

essa anteriori proprio in funzione della inefficacia, quanto meno in via diretta, degli atti<br />

di autonomia sulle situazioni giuridiche soggettive dei terzi.<br />

Occorre, tuttavia, precisare che nel caso della cessione dei beni ai creditori il principio<br />

espresso dall’art. 1372, 2° comma, c.c. non è invocato del tutto propriamente. Infatti,<br />

l’art. 1980 2° comma c.c. non estende ultra partes il vincolo giuridico, ma impedisce<br />

che il negozio sia opponibile ad una determinata categoria di soggetti terzi, evitando che<br />

il loro diritto sia pregiudicato a causa degli effetti riflessi del negozio medesimo 132 .<br />

Ad ogni modo, rimane confermata, anche sotto tale profilo, la necessità individuare i<br />

131 Così giustificano l'art. 1980 c.c. F. SALVI, Della cessione dei beni ai creditori, in Commentario<br />

Scialoja - Branca, Bologna - Roma, 1962, p. 317, F. VASSALLI, La cessione dei beni ai creditori, p. 423,<br />

L. BIGLIAZZI GERI, Patrimonio autonomo e separato, in Enc. Diritto, vol. XXXII, Milano, 1982, p. 288,<br />

M. RESCIGNO, Contributo allo studio della par condicio creditorum, in Riv. dir. civ. 1984, I, p. 374 ss., R.<br />

DE MEO, La cessione dei beni ai creditori, Milano, 1999, p. 190.<br />

132 Nella fattispecie in esame ricorre dunque una ipotesi di inopponibilità quale “inidoneità del titolo a dar<br />

luogo” ad una serie di “effetti riflessi rispetto alla sfera giuridico-patrimoniale di colui che abbia già<br />

adempiuto gli oneri necessari per rendere il contratto opponibile, e quindi consentirgli di svolgere<br />

pienamente tutti i suoi effetti, diretti e riflessi. (…) l’inopponibilità si traduce in un giudizio di inefficacia<br />

della fattispecie (…) rispetto alle vicende che riguardano la sfera giuridico-patrimoniale di quei terzi<br />

determinati” (P. M. VECCHI, Il principio consensualistico. Radici storiche e realtà applicativa. Torino,<br />

1999, p. 56- 57). La regola dell’art. 1980, 2° comma, c.c., impedisce che il negozio arrechi un<br />

pregiudizio ai creditori, ossia quei terzi “la cui posizione giuridica non sia né ricompresa nel regolamento<br />

d’interessi dettato dalle parti, né incompatibile con esso (…). Il tratto che distingue quest’ultima categoria<br />

di terzi (…) è l’essenza o la presenza di un interesse giuridico e di un pregiudizio in un diritto lor proprio,<br />

non già in un semplice interesse non protetto dal diritto col conferimento di un corrispondente potere. (…)<br />

Qui non si tratta di una connessione oggettiva di rapporti, risultante dalla loro struttura giuridica (siccome<br />

concorrenti o dipendenti), ma piuttosto di una contiguità e interferenza tra sfere d’interessi, per cui le<br />

vicende determinate dalla privata autonomia nell’una sfera possono, di riflesso, avere ripercussioni, ora<br />

vantaggiose, ora sfavorevoli, nella sfera contigua” (così con riferimento agli effetti del negozio rispetto ai<br />

terzi, E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Napoli, 2002, ristampa dell’ edizione del 1960)<br />

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