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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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apporto reale cioè sarebbe rilevante di fronte ai terzi solo e nella misura in cui esso sia<br />

reso conoscibile ai soggetti estranei alla convenzione, esattamente come il rapporto<br />

obbligatorio" 247 .<br />

La assimilabilità, sotto tale profilo, tra diritti reali e rapporti obbligatori, renderebbe<br />

pertanto plausibile l'idea che la natura reale degli effetti contrattuali non produce una<br />

estensione della sfera operativa del vincolo e non costituisce una deroga al principio<br />

contenuto nell'art. 1372 c.c. 248<br />

Un ulteriore orientamento preferisce giustificare i due principi argomentando dalla<br />

mancanza, nella disciplina dei diritti reali, di una norma di apertura alla autonomia<br />

privata parallela all'art. 1322 c.c. 249<br />

Altri ancora ne rintracciano un fondamento nel disfavore espresso dall'ordinamento<br />

verso la coesistenza di più diritti reali sulla medesima cosa che, ammessa quando dà<br />

forma giuridica a rapporti sperimentati nel tempo, come nei casi dei diritti reali di<br />

godimento, è ostacolata quando dia luogo a situazioni reali atipiche. Una soluzione<br />

diversa, si nota, scoraggerebbe il traffico giuridico in quanto i terzi acquirenti sarebbero<br />

continuamente esposti al conflitto con i titolari della situazione reale atipica senza che<br />

l'esperienza giuridica abbia già potuto cristallizzare, in regole generali, le soluzioni via<br />

via maturate 250 .<br />

247 M. COSTANZA, dei diritti reali, ibidem. L'A. richiama in proposito il tema<br />

dell'obbligo del terzo di non ingerirsi nel rapporto di credito (lesione del credito e induzione<br />

all'inadempimento).<br />

248 M. COSTANZA, dei diritti reali, p. 433. In quest’ottica deve essere richiamato<br />

lo stesso art. 1376 c.c. che consente al contratto la costituzione o il trasferimento del diritto proprio con<br />

efficacia erga omnes.<br />

249 M. COMPORTI, Contributo allo studio del diritto reale, p. 294. Sul punto si vedano però le osservazioni<br />

di A. NATUCCI, La tipicità dei diritti reali, I, p. 166 n. 46 per il quale l'art. 1322 c.c. non sarebbe "ristretto<br />

ai rapporti obbligatori, nonostante la collocazione nel libro IV del codice civile. Con il contratto, e il<br />

negozio in genere, si dà vita, infatti a qualsiasi tipo di diritto, reale o obbligatorio. La limitazione degli<br />

effetti negoziali alle parti contraenti deriva invece dall'art. 1372 c.c., il quale, come il precedente art. 1322<br />

c.c., si riferisce a qualsiasi tipo di effetto contrattuale, o meglio a qualsiasi diritto".<br />

250 G. CATTANEO, Riserva della proprietà e aspettativa reale, p. 970. In proposito si veda la attenta<br />

indagine di A. BELFIORE, Interpretazione e dommatica nella teoria dei diritti reali, Milano, 1979, il<br />

quale riconduce la prima formulazione chiara, nella dottrina italiana, del principio di tipicità dei diritti<br />

reali alla riflessione giuridica di Giacomo Venezian alla fine del diciannovesimo secolo quale risposta<br />

"all'esigenza di non dare ingresso all'arbitrio dei provati che disorganizzerebbero il disegno tracciato dal<br />

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