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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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Del resto si deve pur sempre tener conto, in questa materia, delle indicazioni<br />

costituzionali per le quali la proprietà non è garantita di per sé sola “come libertà<br />

individuale fine a se stessa, bensì in funzione della libertà politica, come elemento<br />

dell’emancipazione politica” 272 . Indizio ne è il riferimento alla funzione sociale della<br />

proprietà - che il legislatore deve assicurare – da intendere non in modo antinomico<br />

rispetto alla libertà del proprietario ma concorrente “nel medesimo ambito operazionale:<br />

la funzione di partecipazione del singolo al sistema delle decisioni economiche e la<br />

funzione di omogeneizzazione dell’interesse individuale con l’interesse generale” 273 .<br />

Se allora, superate la rigidità originaria del principio di tipicità dei diritti reali, alla<br />

autonomia privata è oggi riconosciuto il potere di conformare una proprietà allo scopo,<br />

tale potere dovrà pur sempre essere funzionalizzato ai sensi dell'art. 42, comma 2, Cost.<br />

In tale senso potrebbe allora essere valorizzata la lettera dell'art. 2645 ter c.c. che<br />

condiziona la trascrivibilità del negozio alla circostanza che la destinazione abbia di<br />

mira la cura di "interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a<br />

pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'art. 1322 c.c.",<br />

ossia, come si è visto, interessi riconducibili al canone di solidarietà costituzionale.<br />

La funzionalizzazione della proprietà da parte dell'autonomia privata sarebbe consentita<br />

solo nei limiti in cui lo scopo perseguito assuma una connotazione solidaristica.<br />

In tal modo, verrebbe mantenuto all'ordinamento, nella materia dei diritti reali, un<br />

criterio di controllo della autonomia privata.<br />

Inoltre, sarebbe raggiunto anche un punto di equilibrio tra le nuove istanze di questa e<br />

almeno progettate e in via di attuazione".<br />

272 L. MENGONI, Proprietà e libertà, p. 445.<br />

273 L. MENGONI, Proprietà e libertà, p. 444. Sono in questo senso oggi le osservazioni di G. GABRIELLI,<br />

Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari, in Riv.<br />

Dir. Civ, 2007, I, p. secondo cui "a ben vedere, il legislatore non sarebbe stato del tutto libero, pur se<br />

l'avesse voluto, di legittimare la separazione in considerazione di qualsivoglia interesse individuale che<br />

l'autonomia privata può contemplare nel disporre vincoli di destinazione: la separazione, comportando<br />

l'indisponibilità del bene, si traduce in un limite della proprietà, che ne altera nell'essenza il contenuto<br />

normale; ora la norma costituzionale consente bensì alla legge di determinare della proprietà,<br />

ma esclusivamente (art. 43, comma 2°, Cost.). Il<br />

precetto costituzionale sarebbe violato non soltanto se la legge limitasse direttamente la proprietà al fine<br />

del soddisfacimento di qualunque interesse privato, ma anche se al risultato pervenisse in via mediata,<br />

riconoscendo efficacia giuridica ad atti di autonomia istitutivi di limiti".<br />

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