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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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privata rispetto al tema della separazione patrimoniale. Ma anche sotto tale ultimo<br />

profilo una simile interpretazione deve essere respinta. Essa si presenta anzi<br />

irragionevole rispetto al canone dell’uguaglianza in quanto tende ad equiparare, sul<br />

piano delle conseguenze, situazioni radicalmente diverse.<br />

Viceversa, la possibilità di una destinazione patrimoniale a favore di persone fisiche<br />

diverse dai soggetti disabili può consentire la costituzione di vincoli di destinazione in<br />

casi in cui sarebbe irragionevole, rispetto al canone dell’uguaglianza, negarla.<br />

Sotto tale profilo si è ipotizzata una destinazione patrimoniale a favore di soggetti<br />

minori di età per il loro mantenimento. In proposito si è segnalata la circostanza che,<br />

nella disciplina del fondo patrimoniale, la presenza di figli minori giustifica la<br />

permanenza del vincolo pur quando il rapporto coniugale, presupposto della<br />

destinazione, sia venuto meno. L’art. 171, II comma, c.c. dispone la continuazione del<br />

fondo proprio in vista della tutela dei figli minori, interesse su cui si dirotta l’attenzione<br />

del Legislatore al momento dello scioglimento della famiglia fondata sul matrimonio.<br />

L’interesse al mantenimento dei figli minori è dunque già valutato positivamente dal<br />

Legislatore. L’art. 2645 ter c.c. può oggi consentire una destinazione patrimoniale a<br />

favore di persone minorenni seppur nate fuori dal matrimonio. Una conclusione diversa<br />

sul punto sarebbe di difficile accoglimento, anche in considerazione dell’indicazione<br />

espressa dall’art. 30, III comma, Cost.<br />

Un’ulteriore ipotesi applicativa dell’art. 2645 ter c.c. è quella di farne un modo di<br />

somministrazione degli alimenti a chi si trovi in stato di bisogno, anche al di fuori della<br />

cerchia soggettiva di cui all’art. 433 c.c.<br />

Quanto alla possibilità che beneficiari della destinazione patrimoniale siano “altri enti”<br />

oltre alle pubbliche amministrazioni la valorizzazione del dato normativo induce a<br />

concludere che il Legislatore abbia voluto estendere la destinazione patrimoniale a<br />

favore di soggetti di diritto che svolgano attività di interesse generale come la pubblica<br />

amministrazione.<br />

Tra gli enti beneficiari potranno dunque essere ricomprese c.d. imprese sociali di cui al<br />

d. lgs. 155/2006. La valorizzazione, nella prospettiva della sussidiarietà orizzontale, di<br />

soggetti che svolgano attività di interesse generale ha del resto trovato di recente<br />

l’avallo del Costituente all’art. 118 IV comma.<br />

Vi è da precisare che gli enti del I libro del codice civile potranno eventualmente essere,<br />

oltre che beneficiari, anche gestori dei beni vincolati. Infatti già l’art. 32 c.c. prevede<br />

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