“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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codificazione o offrire un modello di legislazione. Diversamente, l’obbiettivo era nella<br />
volontà di condensare in un breve testo l’esperienza dei paesi che, sia di common sia di<br />
civil law, conoscono la figura del trust come istituto domestico. In tal modo, i Principles<br />
si proponevano come strumento per la migliore comprensione del trust, delle sue<br />
caratteristiche, delle sue potenzialità, evidentemente anche al fine di promuoverne la<br />
recezione nei paesi per i quali rimaneva alieno 424 .<br />
La necessità di un siffatto studio certo si giustificava in considerazione della disciplina<br />
introdotta dalla Convenzione dell’Aja relativa alla legge sui trusts ed al loro<br />
riconoscimento.<br />
La Convenzione aveva infatti introdotto una definizione minimale del trust, che alcuni<br />
autori non avevano esitato ad aggettivare come amorfo, segnalandone la distanza dalla<br />
completezza raggiunta dall’istituto negli ordinamenti di common law 425 .<br />
Rispetto alla Convenzione, i Principles offrono una descrizione sostanziale dell’istuto,<br />
seppure aperta, come si è visto all’inizio del capitolo a proposito della stessa definizione<br />
di trust e della posizione del beneficiario, alle diverse soluzioni adottati dai singoli<br />
ordinamenti di common e civil law.<br />
Quanto al resto, si può segnalare che i Principles si distinguono dall’esperienza e dalla<br />
tradizione di common law per una più decisa apertura nei confronti del c.d. purpose<br />
trust, alla sola condizione che in tal caso il settlor indichi un enforcer.<br />
Il testo predisposto appare peraltro assai scarno, specie con riguardo alla posizione del<br />
trustee, ai suoi poteri e doveri, rispetto ai quali si limita a richiamare alcune regole<br />
424 Tale funzione promozionale deve essere quanto meno rimasta sullo sfondo. Non convincono del tutto<br />
infatti la dichiarazione, presente nella prefazione a D. J. HAYTON – S.C..J.J. KORTMANN – H.L.E.<br />
VERHAGEN, Principles of European Trust Law, Kluwer Law International, 1999, p. XIV, per la quale “the<br />
purpose of this International Working Group has not been to advocate the adoption by civil law<br />
jurisdictions of any trust concept, or to commendnthe common law trust”<br />
425 L’art. 2 della Convenzione si era limitata infatti a fissare caratteristiche generalissime come le<br />
circostanze che a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del<br />
trustee, b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee, c) il<br />
trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o<br />
disporre beni secondo i termini del trust e le norme impostegli dalla legge. Il resto della disciplina della<br />
Convenzione era dedicata a norme di rilievo internazionalprivatistico, lontane, dunque, dal fornire<br />
ulteriori indicazioni di natura sostanziale.<br />
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