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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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Non è questo, del resto, l'atteggiamento del legislatore né nei confronti dell'aspettativa<br />

dei creditori sospensivamente condizionati, cui è accordata la legittimazione attiva alla<br />

revocatoria, né nella disciplina della simulazione, dove lo scopo è proprio quello di<br />

tutelare ogni affidamento che la situazione di apparenza abbia potuto determinare. 301<br />

In proposito potrebbe essere recepita una proposta elaborata da parte della dottrina cin<br />

riguardo al fondo patrimoniale. Alcuni autori hanno notato che la destinazione<br />

patrimoniale dei beni del fondo avvantaggia innanzitutto i "creditori per bisogni della<br />

famiglia il cui credito sia sorto" successivamente ad esso: il credito sorgerebbe, quindi,<br />

garantito per legge dall'esistenza del fondo, e si dovrebbe conseguentemente fare<br />

riferimento alla disciplina del 2° comma dell'art. 2901 c.c. di cui ricorrerebbe la<br />

medesima ratio. 302<br />

I creditori qualificati dovrebbero essere dunque riconosciuti legittimati passivi<br />

all’azione revocatoria, equiparati ai creditori garantiti 303 .<br />

Peraltro il riferimento alla contestualità della garanzia prestata consentirebbe di valutare<br />

quale, dopo aver individuato gli interessi che l'azione revocatoria pone in contrasto tra loro, concludeva<br />

che "nella valutazione giuridica occorre anzitutto partire dal criterio secondo il quale il conflitto deve<br />

essere regolato".<br />

301 In tal senso A. GENTILI, Simulazione dei negozi giuridici, in Digesto dic. priv., sez.civ., vol. XVIII,<br />

Torino, 1998, p. 519 per il quale "la puntuale ricognizione delle ipotesi considerate dalla legge negli art.<br />

1415 e 1416 (...) dimostra inoppugnabilmente che il legislatore non fa mai dipendere la soluzione del<br />

conflitto dall'apparenza o realtà delle situazioni giuridiche soggettive del simulante da cui il terzo ripete il<br />

diritto che vanta, bensì sempre dall'affidamento di questo, vale a dire dalla possibilità del terzo di far<br />

risultare che egli ha confidato legittimamente e specificamente sulla situazione giuridica del simulante<br />

suo dante causa e che ove questa, o che sia, non fosse tenuta ferma, egli ne<br />

patirebbe un pregiudizio tanto ingiusto quanto irreparabile".<br />

302 T. AULETTA, Il fondo patrimoniale, Milano, 1992, p. 89. Si veda però l'osservazione di V. DE PAOLA,<br />

Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato, ibidem, per il quale il vantaggio di cui<br />

godono i creditori titolati “non è un effetto vero della fattispecie, bensì solo un effetto legale mediato ed<br />

indiretto, tra l’altro del tutto ipotetico e prospettico essendo esso, comunque, condizionato dall’esistenza o<br />

dalla successiva costituzione di un'altra e diversa fattispecie, quella di assunzione della relativa<br />

obbligazione da parte di uno o entrambi i coniugi”.<br />

303 Contra V. DE PAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato, 87 che ha<br />

sottolineato come il vantaggio di cui godono i creditori titolati “non è un effetto vero della fattispecie,<br />

bensì solo un effetto legale mediato ed indiretto, tra l’altro del tutto ipotetico e prospettico essendo esso,<br />

comunque, condizionato dall’esistenza o dalla successiva costituzione di un'altra e diversa fattispecie,<br />

quella di assunzione della relativa obbligazione da parte di uno o entrambi i coniugi”.<br />

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