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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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Né la mancanza di figli determina senz'altro lo scioglimento del fondo patrimoniale se il<br />

rapporto matrimoniale perdura. Quando invece, al momento dello scioglimento del<br />

matrimonio, tutti i figli siano maggiorenni e non autosufficienti essi potranno giovarsi<br />

tutt'al più dell'attribuzione in godimento o in proprietà di una quota dei beni oggetto del<br />

fondo patrimoniale, ma non della continuazione dello stesso. 315<br />

Quanto precede conduce a riconoscere, con la dottrina maggioritaria, la ratio della<br />

continuazione disposta dall'art. 171 c.c. nella volontà del legislatore di non privare i figli<br />

non ancora maggiorenni della particolare garanzia che a tutela delle loro esigenze deriva<br />

dal fondo patrimoniale. 316<br />

La prosecuzione del fondo patrimoniale anche oltre la cessazione del matrimonio è<br />

concepita dunque per la tutela non di una famiglia residua ma principalmente per la<br />

protezione dell'interesse dei figli minori al mantenimento, che attraverso la<br />

continuazione del fondo è rafforzata. 317<br />

E' con queste conclusioni che deve essere quindi confrontata la introduzione nel nostro<br />

ordinamento dell'art. 2645 ter c.c. e la sua applicazioni a casi come quello di specie.<br />

In base all'analisi appena svolta si deve ritenere sicuramente meritevole di tutela una<br />

destinazione patrimoniale finalizzata al mantenimento dei figli minori quando questi<br />

siano nati al di fuori del matrimonio o quando lo stesso si sia già sciolto prima che un<br />

fondo patrimoniale fosse costituito. Infatti, come si è visto, l'interesse del minore è già<br />

stato selezionato dal legislatore in una fattispecie tipica di destinazione patrimoniale<br />

quale è il fondo patrimoniale. Questa circostanza già di per sé garantirebbe la<br />

meritevolezza, ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., di un siffatto interesse. Nello stesso senso,<br />

a fugare ogni ulteriore dubbio, propendono da un lato il riferimento letterale dell'art.<br />

2645 ter c.c. a soggetti deboli quali le persone con disabilità e dall'altro la tutela<br />

315 G. CIAN - G. CASAROTTO, ibidem. Nello stesso senso, M. FRAGALI, La comunione - appendice al tomo<br />

I, p. 31; contra F. CARRESI, Fondo Patrimoniale, in Enciclopedia Giuridica Treccani, vol. XIV, Roma,<br />

1989, p. 5 per il quale l'attribuzione di cui al 171, III comma, c.c. può essere disposta solo a favore dei<br />

figli minorenni.<br />

316 T. AULETTA, Il fondo patrimoniale, p. 376 e, nello stesso senso, P.G. DEMARCHI, Il fondo<br />

patrimoniale, Milano, 2005, p. 95.<br />

317 proprio in considerazione del diritto al mantenimento G. CIAN - G. CASAROTTO, Fondo patrimoniale<br />

della famiglia, in Novissimo Digesto Italiano, appendice, vol. III, Torino, 1982, p. 836, ritengono del<br />

resto che anche in favore dei figli maggiorenni sia attribuibile dal giudice, ai sensi del 3° comma dell'art.<br />

171 c.c., una quota di beni in proprietà o in godimento.<br />

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