“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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Tale orientamento è condivisibile solo in parte.<br />
Infatti, se è vero che la eterogeneità degli interessi (da quello esclusivamente economico<br />
a quello di protezione della famiglia) sottesi alle varie destinazioni patrimoniali fin qui<br />
conosciute concorre alla “difficoltà di individuare regole certe comunque applicabili a<br />
tutte le fattispecie considerate”, non può rimanere in secondo piano la rilevanza che<br />
assumono la diversa natura dei beni e dei diritti oggetto della destinazione. Infatti, già in<br />
passato, si evidenziava tale ultimo profilo per dar conto della differenza di regime<br />
riservata dal legislatore agli art. 1379 c.c. e 1260 c.c. sotto il profilo della opponibilità ai<br />
terzi del patto di non alienazione 406 .<br />
In secondo luogo il suddetto orientamento sembra obliterare la differenza tra la tecnica<br />
di tutela (di un interesse) della inalienabilità del bene, cioè il divieto di trasmettere o<br />
trasferire una determinata situazione giuridica attiva 407 , e indisponibilità del medesimo,<br />
da intendersi come parziale inopponibilità/inefficacia dell’atto traslativo rispetto alle<br />
posizioni di determinati terzi.<br />
In proposito sembrano doversi confrontare, da un lato, norme come l’art. 169 c.c. e 694<br />
c.c, e, dall’altro, come l’art. 1980 c.c. I. comma (e il correlativo 2649 c.c. II comma) e,<br />
ancora, l’art.831 c.c.<br />
Nel primo gruppo di norme la alienazione è consentita solo in vista del perseguimento<br />
dello scopo, tanto che è condizionata, in entrambi gli istituti, all’autorizzazione<br />
giudiziale nei soli casi di utilità evidente per i bisogni dei beneficiari (id est, per<br />
l’attuazione dello scopo) ed il ricavato deve essere reimpiegato (come dispone<br />
esplicitamente l’art. 694 c.c. e la giurisprudenza unanimemente ritiene a proposito<br />
dell’art. 169 c.c.).<br />
In questi casi, in mancanza della prescritta autorizzazione giudiziale, la alienazione non<br />
previsione di uno specifico vincolo di indisponibilità, pienamente valido ed efficace”.<br />
406 In tal senso le osservazioni di E. MOSCATI, Alienazione (divieto di), in Enc. Giur. Treccani, vol. I,<br />
Roma, 1988, p. 4: “quale che sia la ratio dell’opponibilità del divieto di alienazione al cessionario di mala<br />
fede (…), la soluzione differenziata dipende probabilmente dal diverso contenuto del diritto nelle due<br />
ipotesi. Dal raffronto delle due norme e dai ripetuti accenni della Relazione al codice nella sedes materiae<br />
al diritto di proprietà (…) si ricava l’impressione che l’art. 1379 c.c. si riferisca nelle intenzioni del<br />
legislatore alle situazioni di natura reale”.<br />
407 Così C. M. FUNAIOLI, Divieto di alienazione (dir. priv), in Enc. Dir., XIII, Milano 1964, p. 401.<br />
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