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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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Se nei casi appena ricordati il trust e la doctrine of equity sono stati utilizzati come<br />

soluzione alle lacune delle maglie del common law, la stessa dialettica common law –<br />

equity è stata, invece, il terreno su cui si è sviluppato il sistema delle garanzie reali, in<br />

modo più efficiente – si nota – rispetto ai paesi della tradizione latina 329 .<br />

Altre volte l’interazione tra trust law e contract law è percepita dagli operatori del<br />

diritto che ricorrono al trust per completare la disciplina predisposta dalla contract<br />

law 330 .<br />

La divergenza delle linee di fondo degli ordinamenti anglosassoni può quindi valere a<br />

spiegare, accanto alla presenza di trust di interesse familiare, charitable trusts 331 , trusts<br />

protettivi 332 - che evocano istituti familiari anche alla mente dei civilians - lo sviluppo di<br />

concept thus overcomes the weakness of the contract concept since in English law to enforce a contract a<br />

person must be a party to it and provide consideration for the other party’s promise”.<br />

329 F. FIORENTINI, Appunti sull’integrazione giuridica europea in materia di garanzie immobiliari, in M.<br />

BUSSANI – F. FIORENTINI, I contratti di finanziamento e le garanzie reali nella prospettiva europea,<br />

Trieste, 2003, p. 185-186, A. VENEZIANO, Le garanzie mobiliari non possessorie, Milano, 2000, p. 33 e<br />

ss. Si ricordi, in proposito, già la tutela accordata all’equitable mortgage. Sul punto si veda A. GAMBARO,<br />

La proprietà nel common law anglo-americano, in A. CANDIAN – A. GAMBARO – B. POZZO, Property –<br />

Propriété – Eigentum, Padova, 1992, 57.<br />

330 Sul punto si vedano le osservazioni di C. VON BAR – U. DROBNIG, Study on Property Law and Non –<br />

contractual Liability Law as they relate to Contract Law, p. 357: “Unsurprisingly, it can be affirmed as a<br />

basic proposition that the existence of a trust between two parties does not preclude the co-existence of a<br />

trust between those parties”. Gli autori propongono quale esempio tipico del fenomeno il Qusitclose trust.<br />

Quest’ultimo è un trust costituito contestualmente ad un mutuo di scopo. Nel periodo che va<br />

dall’erogazione della somma alla sua utilizzazione per lo scopo prefissato il creditore è considerato,<br />

parallelamente, beneficiario di un trust avente ad oggetto le somme finanziate e che non saranno<br />

considerate, di fronte agli altri creditori, parte del patrimonio del debitore/mutuatario nel caso in cui esse<br />

non siano, per qualsiasi ragione, utilizzate per lo scopo concordato o il debitore diventi insolvente.<br />

331 Sono trusts senza beneficiari ammessi per la presenza di uno scopo charitable. È tale lo scopo che<br />

rientra nella casistica elaborata dalla giurisprudenza inglese sulla base del Charitable Uses Act del 1601 e<br />

ordinata da Lord Macnaghtne, in una sentenza del 1891, in quattro categorie: povertà, educazione<br />

scolastica, religione, altri scopi comunitari. Tali categorie sono state recentemente riviste e dettagliate dal<br />

Charities Act 2006, sections 1-2.<br />

332 Si tratta di trusts diffuso negli Stati Uniti in cui il settlor, in considerazione di una particolare<br />

debolezza del beneficiary (che può consistere anche in abitudini dissipatorie), attribuisce al medesimo un<br />

interest intrasferibile, né volontariamente, né per forza di legge. In Inghilterra una simile previsione di<br />

inalienabilità è inammissibile sicché la protezione del beneficiario è assicurata attraverso la cessazione del<br />

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