“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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alla destinazione.<br />
Tale tecnica di tutela sembra invero propria del diritto societario e più precisamente<br />
della disciplina delle c.d. operazioni straordinarie, quali la riduzione volontaria del<br />
capitale sociale, la fusione, la scissione, la trasformazione.<br />
Per tutte le suddette operazioni il legislatore prevede in capo ai creditori la facoltà di<br />
opposizione alla delibera assunta 277 .<br />
Si tratta tuttavia di norme tutte proprie delle società di capitali, persone giuridiche cioè,<br />
soggette peraltro a particolari oneri pubblicitari relativamente alla propria vita sociale,<br />
attività economica e composizione del proprio patrimonio.<br />
Pertanto, nel silenzio della legge, è difficile sostenere la possibilità, per i creditori<br />
anteriori alla destinazione di cui all'art. 2645 ter c.c., di ricorrere all’opposizione<br />
prevista dall'art. 2447 quater c.c. 278<br />
Uno strumento di opposizione preventiva dei creditori ad un atto di disposizione del<br />
debitore non è previsto solo in materia societaria.<br />
In particolare si deve ricordare la disciplina dell'art. 1113 c.c. il quale al primo comma<br />
dispone che "(...) i creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire<br />
nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a<br />
meno che abbiano notificato un'opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo<br />
all'iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la<br />
deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia".<br />
277 Secondo alcuni, G. GIANNELLI, sub. art. 2447 - quater, in Società di capitali, a cura di G. Niccolini e<br />
Alberto Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004, p. 1235, l'opposizione di cui all'art. 2447 quater c.c. sarebbe<br />
addirittura modellata sull'analoga azione prevista dalla disciplina della scissione o della riduzione<br />
volontaria. Altri, A. NIUTTA, I patrimoni e i finanziamenti destinati, Milano, 2006, p. 79, rifiutano<br />
l'accostamento con la scissione, riconoscendo invece una più forte somiglianza con la disciplina di cui<br />
agli artt. 2445 c.c. (per l'ipotesi di riduzione del capitale sociale), 2487-ter, II comma, c.c. (opposizione<br />
alla delibera di revoca dello stato di liquidazione), 2503 c.c. (in caso di fusione), 2500-novies<br />
(trasformazione). Le differenze tra le previsioni in tema di scissione e la disciplina di cui agli art. 2447 bis<br />
c.c. e ss. era avvertita tuttavia anche da G. GIANNELLI, sub. art. 2447 - quater, p. 235, il quale nota che "a<br />
differenza della scissione, però, i creditori della società non conservano il diritto di agire in via sussidiaria<br />
sui beni del patrimonio sia pure nei limiti del valore netto di distacco (art. 2506-bis, co. 3°)".<br />
278 Sembra, tra l'altro, estraneo al sistema della trascrizione l'effetto di sospensione legale - che invece<br />
l'art. 2447 quater c.c. dispone per la delibera costitutiva del patrimonio destinato - dell'efficacia di un atto<br />
che decorra, appunto, dalla data di trascrizione del medesimo. Sotto altro profilo, il termine di sessanta<br />
giorni previsto dall'art. 2447 quater c.c. potrebbe rivelarsi troppo breve in un contesto non di mercato.<br />
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