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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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apertura alla autonomia privata, la nuova disposizione lo rimuove con il riferimento a<br />

"interessei meritevoli di tutela (...) ai sensi dell'art. 1322 c.c." 260 .<br />

In altre parole sembrano venuti meno due dei principali ostacoli alla possibilità, per la<br />

autonomia privata, di conformare un diritto reale atipico.<br />

Con riguardo alla pretesa contrarietà di una proprietà fiduciaria o finalizzata al principio<br />

di relatività del contratto si deve invece notare che, esaminando il fenomeno dal punto<br />

di vista dei diritti reali, non può dirsi che i terzi vedano leso dal negozio di destinazione<br />

un loro diritto, una posizione giuridica che faccia parte del loro patrimonio. Si<br />

tratterebbe forse di un mero effetto riflesso negativo del contratto, peraltro del tutto<br />

eventuale 261 .<br />

Come peraltro ha notato parte della dottrina che si è occupata ex professo del problema,<br />

il pregiudizio del terzo risiederebbe nell'essere quest'ultimo "privato di determinate<br />

facoltà in astratto previste dal legislatore, al di fuori della sua volontà" 262 .<br />

Ma questa obiezione sembra superabile in base alla considerazione - peraltro ammessa<br />

260 Ciò anche dove si voglia separare il sintagma "interessi meritevoli di tutela" dal riferimento all'art.<br />

1322, 2° comma, c.c. come suggerito da A. NICOLUSSI, I diritti della persona nella società moderna: la<br />

protezione dei soggetti deboli tra etica e diritto, testo dattiloscritto consultato grazie alla cortesia<br />

dell'Autore, p. 7, che nota come il richiamo dell'art. 1322, II comma, c,c, "potrebbe reputarsi<br />

semplicemente riferito al profilo di atipicità che l'atto di destinazione assumerà non rientrando tra i tipi<br />

previsti dagli art. 1470 e s. c.c. e potendo non configurarsi necessariamente come una donazione. In altri<br />

termini, il negozio di destinazione può costituire un atto di disposizione unilaterale, il quale però, vista<br />

l'inaccoglibilità nel nostro ordinamento di nuda acta o pacta de dominio transferendo, neccesita di una<br />

causa, ossia appunto la tutela di soggetti deboli prevista dallo stesso art. 2645 ter".<br />

261 La classificazione tradizionale dei contratti a danno dei terzi, per la quale si veda F. MESSINEO,<br />

Contratto nei rapporti col terzo, in Enc. diritto, X, Milano, 1962, p. 197, distingue contratti che<br />

producono effetti onerosi per il terzo o un vero e proprio danno per il terzo. Nella seconda categoria<br />

rientrerebbero i contratti diretti a danneggiare il terzo, quale proposito delle parti, e i contratti che, pur<br />

non essendo stipulati contro il terzo, indirettamente, di riflesso, gli recano pregiudizio. Un esempio di<br />

quest'ultima ipotesi era riconosciuto nel patto di non concorrenza fra imprenditori che danneggia tanto gli<br />

altri imprenditori non partecipanti al patto quanto i consumatori o utenti. Si notava che, il danno, si<br />

produceva in tal caso anche al di là delle intenzioni dei contraenti. L'ipotesi della conformazione di un<br />

diritto reale atipico non sembra assimilabile neanche ai contratti con effetti riflessi negativi nei confronti<br />

dei terzi i quali, fintantoché non decidono di acquistare il diritto conformato, non sono toccati dalla<br />

stipulazione cui sono rimasti estranei.<br />

262 A. NATUCCI, La tipicità dei diritti reali, I, p. 159<br />

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