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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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Sembrano così fondate le opinioni favorevoli ad un accoglimento definitivo di una<br />

proprietà fiduciaria o funzionalizzata ad un interesse altrui.<br />

Altra parte della dottrina nota tuttavia come accanto alla interpretazione sopradetta ne<br />

fosse possibile un'altra per la quale "poichè l'art. 2645 ter c.c. testualmente non regola<br />

gli effetti del vincolo sulla proprietà del bene destinato, questi vanno regolati secondo le<br />

norme ordinarie. Nei casi in cui il vincolo funzionalizzerebbe la proprietà, non è infatti<br />

direttamente la legge ad istituire quella conformazione del dominio, ma pur sempre<br />

l'autonomia privata. Ed all'autonomia privata sono consentiti gli effetti permessi<br />

dall'ordine pubblico. Ma la creazione di una proprietà atipica esula dagli attuali principi<br />

di ordine pubblico. Né si può sostenere che la nuova norma implichi necessariamente<br />

quell'effetto. Infatti, essa è comunque rilevante per consentire la trascrizione - finora<br />

non possibile - di quei vincoli di destinazioni meno incisivi che non interferiscono con<br />

la natura della proprietà del bene destinato" 254 .<br />

PUGLIATTI, Fiducia e rappresentanza indiretta, in Diritto civile, metodo - teoria - pratica, Milano, 1951,<br />

p. 275.<br />

254 A. GENTILI, Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 ter c.c., in Rass. dir. civ.<br />

2007, p. 31. Da segnalare anche l'opinione di G. ANZANI, Atti di destinazione patrimoniale: qualche<br />

riflessione alla luce dell'art. 2645 ter cod. civ., in Nuova giur. civ. comm., 2007, II, p. 398 e ss. e in<br />

particolare alla pagina 410, per il quale anche continuando a mantenere ossequio alla tradizione "l'antico<br />

dogma non verrebbe intaccato con l'ammettere la costituzione di vincoli di destinazione, finanche di<br />

natura reale, da parte dell'autonomia negoziale privata, per la semplice ragione che il vincolo non crea un<br />

nuovo diritto reale, diverso dai tipi annoverati nell'usuale catalogo, ma produce soltanto la conformazione<br />

di uno di quei diritti in funzione di uno scopo da perseguire. (...) la costituzione di un vincolo reale di<br />

scopo plasmerebbe un diritto reale atipico solo se innovasse il ventaglio e l'estensione massima delle<br />

facoltà che compongono il contenuto di uno dei tradizionali diritti reali, cioè se desse luogo ad un diritto<br />

dal contenuto originale, magari in virtù o dell'aggiunta di una facoltà ulteriore o della rimozione di un<br />

limite rispetto all'ordinario assetto delle facoltà proprie di un determinato diritto". Nello stesso senso,<br />

contrario alla ipotesi che l'art. 2645 ter c.c. influisca sul principio del numerus clausus dei diritti reali, A.<br />

MORACE PINELLI, Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore, Milano, 2007, p. 233. Non<br />

potrebbe trovare neanche oggi accoglimento l’opinione espressa da M. CONFORTINI, Vincoli di<br />

destinazione, in Dizionari del diritto privato (a cura di N. Irti), Milano, 1980, p. 881 ss. negava che il<br />

vincolo di destinazione potesse essere ricondotto ad una limitazione del diritto di proprietà. A sostegno<br />

della propria tesi l’A. richiamava la disciplina dell’art. 80 della legge n.392 del 27 luglio 1978 che regola,<br />

nelle locazioni di immobili urbani, l’uso (del bene) diverso da quello pattuito disponendo che “se il<br />

conduttore destina l’immobile locato ad uso diverso da quello pattuito contrattualmente e se trascorre un<br />

anno senza che il locatore chieda la risoluzione del contratto, allora al contratto si applica il regime<br />

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