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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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Il momento di disciplina di maggiore interesse rispetto all'oggetto della presente<br />

trattazione è, però, al successivo art. 3 che dispone, in primo luogo, l'esclusivo<br />

svolgimento dell'attività di cartolarizzazione da parte della società emittente. A<br />

completamento di tale restrizione la disposizione in commento prevede, al 2° comma,<br />

che "i crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a tutti<br />

gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun<br />

patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli<br />

emessi per il finanziamento".<br />

La richiamata disciplina deve essere letta in collegamento con la previsione di cui<br />

all'art. 1, comma 1°, lett. b), che precisa come "le somme corrisposte dal debitore o dai<br />

debitori ceduti siano destinate, in via esclusiva, dalla società cessionaria, al<br />

soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società,<br />

per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione".<br />

La l. 130/1999 utilizza dunque, a tutela degli investitori, principalmente due strumenti:<br />

la costituzione di un patrimonio separato, con funzione di garanzia 136 , distinto da quello<br />

generale della società veicolo, avente ad oggetto i crediti ceduti ed il vincolo di<br />

destinazione "delle somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti (...) in via<br />

esclusiva (...) al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi (...) per<br />

finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione"(art.<br />

1, lett. b).<br />

Tale duplice tutela tuttavia - si è notato in dottrina - è resa poco efficace dalla mancata<br />

previsione da parte del legislatore dell'obbligo di tenere le somme via via riscosse su<br />

136 Evidenzia la funzione di garanzia dei crediti degli investitoti che la separazione patrimoniale assolve<br />

C. SEVERI, La tutela degli investitori nella cartolarizzazione dei crediti, Milano, 2007, p. 210 e ss. L' A.<br />

sottolinea in particolare come "la circostanza che, nella cartolarizzazione, quando l'emittente sia limitata<br />

per rispettare una destinazione dei beni separati che mira a favorire creditori che, all'apparenza, non sono<br />

tali rispetto al titolare del patrimonio separato, rafforza il convincimento che, in questa operazione, lo<br />

scopo di destinazione impresso ai beni si esaurisca in una funzione di garanzia, essendo una articolare<br />

categoria di creditori preferita non in quanto con la concessione del credito ha reso possibile l'attuazione<br />

dello scopo impresso ai beni e quindi il soddisfacimento dell'interesse di terzi beneficiari (si pensi<br />

all'interesse dei figli minori , in presenza di un fondo patrimoniale o riguardo ai frutti dell'usufrutto<br />

legale); si tratta invece di creditori che sono direttamente tutelati per il solo fatto di avere concesso un<br />

finanziamento e che risultano identificati, nella cartolarizzazione, quali sottoscrittori degli strumenti<br />

finanziari".<br />

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