“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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Il momento di disciplina di maggiore interesse rispetto all'oggetto della presente<br />
trattazione è, però, al successivo art. 3 che dispone, in primo luogo, l'esclusivo<br />
svolgimento dell'attività di cartolarizzazione da parte della società emittente. A<br />
completamento di tale restrizione la disposizione in commento prevede, al 2° comma,<br />
che "i crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a tutti<br />
gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun<br />
patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli<br />
emessi per il finanziamento".<br />
La richiamata disciplina deve essere letta in collegamento con la previsione di cui<br />
all'art. 1, comma 1°, lett. b), che precisa come "le somme corrisposte dal debitore o dai<br />
debitori ceduti siano destinate, in via esclusiva, dalla società cessionaria, al<br />
soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società,<br />
per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione".<br />
La l. 130/1999 utilizza dunque, a tutela degli investitori, principalmente due strumenti:<br />
la costituzione di un patrimonio separato, con funzione di garanzia 136 , distinto da quello<br />
generale della società veicolo, avente ad oggetto i crediti ceduti ed il vincolo di<br />
destinazione "delle somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti (...) in via<br />
esclusiva (...) al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi (...) per<br />
finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione"(art.<br />
1, lett. b).<br />
Tale duplice tutela tuttavia - si è notato in dottrina - è resa poco efficace dalla mancata<br />
previsione da parte del legislatore dell'obbligo di tenere le somme via via riscosse su<br />
136 Evidenzia la funzione di garanzia dei crediti degli investitoti che la separazione patrimoniale assolve<br />
C. SEVERI, La tutela degli investitori nella cartolarizzazione dei crediti, Milano, 2007, p. 210 e ss. L' A.<br />
sottolinea in particolare come "la circostanza che, nella cartolarizzazione, quando l'emittente sia limitata<br />
per rispettare una destinazione dei beni separati che mira a favorire creditori che, all'apparenza, non sono<br />
tali rispetto al titolare del patrimonio separato, rafforza il convincimento che, in questa operazione, lo<br />
scopo di destinazione impresso ai beni si esaurisca in una funzione di garanzia, essendo una articolare<br />
categoria di creditori preferita non in quanto con la concessione del credito ha reso possibile l'attuazione<br />
dello scopo impresso ai beni e quindi il soddisfacimento dell'interesse di terzi beneficiari (si pensi<br />
all'interesse dei figli minori , in presenza di un fondo patrimoniale o riguardo ai frutti dell'usufrutto<br />
legale); si tratta invece di creditori che sono direttamente tutelati per il solo fatto di avere concesso un<br />
finanziamento e che risultano identificati, nella cartolarizzazione, quali sottoscrittori degli strumenti<br />
finanziari".<br />
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