“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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In particolare, ove il negozio di destinazione preveda, per il momento fissato della<br />
cessazione del vincolo, l’obbligo del gestore di ritrasferire la proprietà al disponente o ai<br />
beneficiari, secondo parte della dottrina, mediante il nuovo strumento pubblicitario, tale<br />
atto di ritrasferimento rimarrà opponibile ai terzi “utilizzando lo stesso meccanismo di<br />
prenotazione del contratto di alienazione immobiliare di cui all’art. 2645 bis c.c.” 413 .<br />
La trascrizione dell’atto di destinazione rende dunque opponibile ai terzi l’obbligo di<br />
ritrasferimento dei beni che sia stato eventualmente previsto in capo al gestore. Tale<br />
opponibilità darebbe “titolo all’azione di restituzione del beneficiario o del disponente<br />
nei confronti del terzo acquirente, ma non già sulla base di una presunta realità della<br />
tutela da costoro vantata e soltanto sulla scorta del meccanismo dell’inefficacia relativa<br />
dell’alienazione al terzo” 414 .<br />
Si è già avuto modo di segnalare le ragioni per le quali si ritiene preferibile la tesi che<br />
riconosce, nella fattispecie dell’art. 2645 ter c.c., una ipotesi di proprietà conformata. In<br />
tal senso, significative sembrano i vincoli di impiego che gravano tanto sui beni tanto<br />
sui frutti. La proprietà dei beni vincolati si allontana dunque dal modello delineato<br />
dall’art. 832 c.c. Il potere di disposizione del gestore non potrà che essere limitato, da<br />
terzo garantito: “la cosa continua ad adempiere alla sua funzione, indipendentemente dalla successiva<br />
sorte del diritto”.<br />
413 S. MAZZAMUTO, Il trust, in C. CASTRONOVO – S. MAZZAMUTO, Manuale di diritto privato europeo,<br />
Milano, 2007, vol. II, p. 633.<br />
414 S. MAZZAMUTO, ibidem. Contrario ad una configurazione reale della posizione dei beneficiari è anche<br />
F. GAZZONI, Osservazioni sull’art. 2645 ter c.c.., p. 177: “una cosa infatti è l’opponibilità, che risolve<br />
problemi circolatori, altra cosa è la realità che caratterizza il diritto sul piano sostanziale”. L’A. tuttavia,<br />
anche invocando la collocazione della norma al di fuori dell’ambito di operatività dell’art. 2644 c.c., ne<br />
deduce che “l’avente causa, il quale acquisti prima che sia concluso il contratto di destinazione, ma non<br />
trascriva o trascriva dopo, egualmente prevale ove l’atto sia di data certa. È infatti ovvio, secondo i<br />
principi generali, che chi ha alienato, non essendo più , in virtù dell’art. 1376 c.c., proprietario, non può<br />
assumere vincoli obbligatori con riguardo al bene”. Pur disconoscendo al vincolo di destinazione natura<br />
reale, di diverso avviso è L. SALAMONE, Destinazione e pubblicità immobiliare, in M. Bianca, La<br />
trascrizione dell’atto negoziale di destinazione, p. 157 ritiene che il conflitto, tra beneficiario del vincolo<br />
e avente causa dal conferente, “in mancanza di assolvimento dell’onere della trascrizione da ambo i<br />
contraenti, possa tornare a risolversi attraverso il criterio della priorità temporale della manifestazione<br />
legittima del consenso”, volendo forse intendere, con il riferimento alla legittimità del consenso, il criterio<br />
della certezza della data (perché se, con l’espressione usata, l’A. volesse alludere all’art. 1376 c.c. sarebbe<br />
in aperta contraddizione con le proprie premesse).<br />
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