“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
possibile distinguere tra un giudizio di meritevolezza ai sensi dell’art. 1322, II comma,<br />
c.c. ed uno di liceità ai sensi dell’art. 1343 c.c., non sono estranee all’ordinamento<br />
fattispecie negoziali in cui validità del patto o la sua efficacia reale sia subordinata al<br />
risconto positivo di una particolare apprezzabilità sociale del regolamento contrattuale<br />
o comunque della sussistenza di elementi ulteriori rispetto alle condizioni di liceità della<br />
causa.<br />
Possono essere ricordate in proposito le riflessioni già proposte con riferimento all’art.<br />
1379 c.c. (dove è vagliata la convenienza dei limiti di tempo e l’apprezzabilità<br />
dell’interesse delle parti al vincolo) e al requisito dell’utilitas previsto per la<br />
costituzione del diritto di servitù.<br />
La necessità di un requisito positivo nelle suddette discipline si spiega alla luce<br />
dell’eccezionale riconoscimento della validità del patto (art. 1379 c.c.) o dell’efficacia<br />
reale dal medesimo assunta (artt. 1027 e ss.).<br />
È dunque coerente con l’ordinamento la previsione, all’art. 2645 ter c.c., di un requisito<br />
positivo per l’opponibilità della separazione patrimoniale conseguente al negozio di<br />
destinazione.<br />
Allo stesso tempo, una lettura sistematica delle altre ipotesi tipiche di separazione<br />
patrimoniale, conduce ad affermare l’esigenza di interpretare il requisito degli interessi<br />
meritevoli di tutela secondo una concezione forte degli stessi.<br />
Solo la positiva esistenza di interessi a carattere metaindividuale può abilitare<br />
l’autonomia privata ad operare in un ambito nel quale domina la legge e l’art. 2740 c.c.<br />
in particolare.<br />
Peraltro, si deve notare che il dibattito sulla separazione patrimoniale ha sin qui<br />
offuscato un secondo aspetto di interesse dell’art. 2645 ter c.c.<br />
Ad un esame più attento non può infatti sfuggire che l’art. 2645 ter c.c. limita<br />
fortemente la proprietà dei beni vincolati che risulta conformata allo scopo della<br />
destinazione. La destinazione patrimoniale introduce dunque un forma di appartenenza<br />
rimasta sin qui ai margini del nostro ordinamento e la cui ammissibilità in via generale<br />
deve essere confrontata con il principio di tipicità dei diritti reali. L’erosione di tale<br />
principio non determina il venir meno delle problematiche che esso concorreva a<br />
governare. Nel momento attuale in particolare la caducazione dei principi del numero<br />
chiuso e della tipicità dei diritti reali pone il problema del controllo degli abusi<br />
dell’autonomia privata che, come l’esperienza del diritto dei contratti ha mostrato, si<br />
180