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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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possibile distinguere tra un giudizio di meritevolezza ai sensi dell’art. 1322, II comma,<br />

c.c. ed uno di liceità ai sensi dell’art. 1343 c.c., non sono estranee all’ordinamento<br />

fattispecie negoziali in cui validità del patto o la sua efficacia reale sia subordinata al<br />

risconto positivo di una particolare apprezzabilità sociale del regolamento contrattuale<br />

o comunque della sussistenza di elementi ulteriori rispetto alle condizioni di liceità della<br />

causa.<br />

Possono essere ricordate in proposito le riflessioni già proposte con riferimento all’art.<br />

1379 c.c. (dove è vagliata la convenienza dei limiti di tempo e l’apprezzabilità<br />

dell’interesse delle parti al vincolo) e al requisito dell’utilitas previsto per la<br />

costituzione del diritto di servitù.<br />

La necessità di un requisito positivo nelle suddette discipline si spiega alla luce<br />

dell’eccezionale riconoscimento della validità del patto (art. 1379 c.c.) o dell’efficacia<br />

reale dal medesimo assunta (artt. 1027 e ss.).<br />

È dunque coerente con l’ordinamento la previsione, all’art. 2645 ter c.c., di un requisito<br />

positivo per l’opponibilità della separazione patrimoniale conseguente al negozio di<br />

destinazione.<br />

Allo stesso tempo, una lettura sistematica delle altre ipotesi tipiche di separazione<br />

patrimoniale, conduce ad affermare l’esigenza di interpretare il requisito degli interessi<br />

meritevoli di tutela secondo una concezione forte degli stessi.<br />

Solo la positiva esistenza di interessi a carattere metaindividuale può abilitare<br />

l’autonomia privata ad operare in un ambito nel quale domina la legge e l’art. 2740 c.c.<br />

in particolare.<br />

Peraltro, si deve notare che il dibattito sulla separazione patrimoniale ha sin qui<br />

offuscato un secondo aspetto di interesse dell’art. 2645 ter c.c.<br />

Ad un esame più attento non può infatti sfuggire che l’art. 2645 ter c.c. limita<br />

fortemente la proprietà dei beni vincolati che risulta conformata allo scopo della<br />

destinazione. La destinazione patrimoniale introduce dunque un forma di appartenenza<br />

rimasta sin qui ai margini del nostro ordinamento e la cui ammissibilità in via generale<br />

deve essere confrontata con il principio di tipicità dei diritti reali. L’erosione di tale<br />

principio non determina il venir meno delle problematiche che esso concorreva a<br />

governare. Nel momento attuale in particolare la caducazione dei principi del numero<br />

chiuso e della tipicità dei diritti reali pone il problema del controllo degli abusi<br />

dell’autonomia privata che, come l’esperienza del diritto dei contratti ha mostrato, si<br />

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