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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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che la novella assolve nell'economia del sistema; l'art. 2645 ter c.c. ha infatti introdotto<br />

rilevanti novità in tema di separazione patrimoniale, proprietà fiduciaria e libera<br />

circolazione dei beni 187 .<br />

Del resto la stessa equivalenza funzionale tra interessi meritevoli di tutela ex art. 1322,<br />

II comma c.c., e liceità della causa ex art. 1343 c.c. deve essere chiarita.<br />

E' un dato acquisito che, come si notava già nel dibattito sorto nel secondo dopo guerra,<br />

sul piano generale non vi è ragione, né concreta possibilità, per distinguere tra un<br />

giudizio di illiceità ed uno di immeritevolezza. Gli stessi esempi portati dalla Relazione<br />

Ministeriale al Codice civile e dalla dottrina di riferimento sono per lo più casi di<br />

scuola, insuscettibili come tali di concreto riscontro, o ipotesi che di per sé sarebbero<br />

sanzionate dall’ordinamento perché illecite.<br />

Tuttavia, talvolta negozi in linea di principio illeciti, come per esempio patti che<br />

impongano vincoli alla libera attività di un soggetto o alla libera gestione di un bene,<br />

sono eccezionalmente ammessi al ricorrere di determinate condizioni tra le quali il<br />

ricorrere di “un particolare interesse del promissario” 188 .<br />

Tali patti “sono in linea di principio nulli perché socialmente dannosi o contra legem (e<br />

non semplicemente perché socialmente futili), la legge talvolta ammette che simili<br />

imposizioni possano diventare valide, quando vi sia una particolare utilità, valutata da<br />

un punto di vista oggettivo e non da quello strettamente soggettivo (cosidetto capriccio<br />

o vanità). Questa utilità viene a bilanciare il pregiudizio, che la società subirebbe dando<br />

esecuzione a quelle promesse, e rende valide delle imposizioni di vincoli che altrimenti<br />

sarebbero nulle perché illecite”.<br />

Solo in questi casi, quando cioè si ammette un negozio altrimenti illecito, la sussistenza<br />

187 G. BARALIS, Prime riflessioni in tema di art. 2645 - ter c.c., in AA.VV. Negozio di destinazione:<br />

percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata, Milano 2007, p. 132. M. BIANCA, Novità e<br />

continuità dell'atto negoziale di destinazione, p. 38 ritiene tuttavia che l'inalienabilità dei beni non sia una<br />

conseguenza necessaria della destinazione ma possa conseguire solo ad una espressa indicazione del<br />

conferente, dovendosi tuttavia in ogni caso, rispettare il disposto dell'art. 1379 c.c.<br />

188 G. GORLA, Il contratto, I, p. 213 e ss. L'A. si riferisce in particolare a quattro categorie di patti: 1)<br />

accordi fra i produttori o gli industriali aventi ad oggetto di alterare le condizioni del mercato o di<br />

monopolizzarlo, 2) "contratti mediante i quali alcuno consenta, dietro compenso, all'astensione da una<br />

attività produttiva", 3) contratti mediante i quali alcuno consenta, dietro compenso, all'esplicazione sterile<br />

della propria attività personale", 4) "contratti mediante i quali alcuno consenta, dietro compenso, ad una<br />

gestione antieconomica o distruttiva di un bene soggetto alla sua disposizione".<br />

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