“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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che la novella assolve nell'economia del sistema; l'art. 2645 ter c.c. ha infatti introdotto<br />
rilevanti novità in tema di separazione patrimoniale, proprietà fiduciaria e libera<br />
circolazione dei beni 187 .<br />
Del resto la stessa equivalenza funzionale tra interessi meritevoli di tutela ex art. 1322,<br />
II comma c.c., e liceità della causa ex art. 1343 c.c. deve essere chiarita.<br />
E' un dato acquisito che, come si notava già nel dibattito sorto nel secondo dopo guerra,<br />
sul piano generale non vi è ragione, né concreta possibilità, per distinguere tra un<br />
giudizio di illiceità ed uno di immeritevolezza. Gli stessi esempi portati dalla Relazione<br />
Ministeriale al Codice civile e dalla dottrina di riferimento sono per lo più casi di<br />
scuola, insuscettibili come tali di concreto riscontro, o ipotesi che di per sé sarebbero<br />
sanzionate dall’ordinamento perché illecite.<br />
Tuttavia, talvolta negozi in linea di principio illeciti, come per esempio patti che<br />
impongano vincoli alla libera attività di un soggetto o alla libera gestione di un bene,<br />
sono eccezionalmente ammessi al ricorrere di determinate condizioni tra le quali il<br />
ricorrere di “un particolare interesse del promissario” 188 .<br />
Tali patti “sono in linea di principio nulli perché socialmente dannosi o contra legem (e<br />
non semplicemente perché socialmente futili), la legge talvolta ammette che simili<br />
imposizioni possano diventare valide, quando vi sia una particolare utilità, valutata da<br />
un punto di vista oggettivo e non da quello strettamente soggettivo (cosidetto capriccio<br />
o vanità). Questa utilità viene a bilanciare il pregiudizio, che la società subirebbe dando<br />
esecuzione a quelle promesse, e rende valide delle imposizioni di vincoli che altrimenti<br />
sarebbero nulle perché illecite”.<br />
Solo in questi casi, quando cioè si ammette un negozio altrimenti illecito, la sussistenza<br />
187 G. BARALIS, Prime riflessioni in tema di art. 2645 - ter c.c., in AA.VV. Negozio di destinazione:<br />
percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata, Milano 2007, p. 132. M. BIANCA, Novità e<br />
continuità dell'atto negoziale di destinazione, p. 38 ritiene tuttavia che l'inalienabilità dei beni non sia una<br />
conseguenza necessaria della destinazione ma possa conseguire solo ad una espressa indicazione del<br />
conferente, dovendosi tuttavia in ogni caso, rispettare il disposto dell'art. 1379 c.c.<br />
188 G. GORLA, Il contratto, I, p. 213 e ss. L'A. si riferisce in particolare a quattro categorie di patti: 1)<br />
accordi fra i produttori o gli industriali aventi ad oggetto di alterare le condizioni del mercato o di<br />
monopolizzarlo, 2) "contratti mediante i quali alcuno consenta, dietro compenso, all'astensione da una<br />
attività produttiva", 3) contratti mediante i quali alcuno consenta, dietro compenso, all'esplicazione sterile<br />
della propria attività personale", 4) "contratti mediante i quali alcuno consenta, dietro compenso, ad una<br />
gestione antieconomica o distruttiva di un bene soggetto alla sua disposizione".<br />
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