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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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principi parte della dottrina, seppur con posizioni differenziate, propendeva per la totale<br />

incompatibilità del trust con il sistema italiano 383 .<br />

Delle posizioni espresse dagli interpreti a riguardo del rapporto tra trust (o negozio di<br />

destinazione) e art. 2740 c.c. o i principi di tassatività e tipicità dei diritti reali si è già<br />

detto nei capitoli precedenti. È opportuno spendere qualche parola per ricordare il<br />

dibattito che ha investito il profilo, collegato invero a quelli appena ricordati, della<br />

trascrivibilità del diritto del trustee in quanto tale.<br />

Il problema sorgeva dalla constatazione che il trust dà luogo ad una proprietà<br />

funzionalizzata come tale non riconducibile allo schema descritto dall’art. 832 c.c. e a<br />

cui farebbe riferimento l’elenco di cui all’art. 2643 n.1 c.c. L’art. 2645 c.c, da parte sua,<br />

apre il sistema della trascrizione anche agli altri atti o provvedimenti che, benché<br />

estranei alla categoria del contratto, producano l’effetto di trasferire la proprietà di beni<br />

immobili.<br />

Parte della dottrina sosteneva che il mancato coordinamento, da parte del Legislatore,<br />

della legge di ratifica della Convenzione dell’Aja con l’art. 2643 n. 1 c.c. poteva essere,<br />

senza incertezze, compiuto in via di interpretazione sistematica, facendo ricorso ai<br />

criteri per il quale la legge posteriore abroga e corregge quella anteriore, e la legge<br />

speciale, qual è una convenzione internazionale, prevale sulle norme dei diritto<br />

nazionale comune: “fatta l’aggiunta, il sistema italiano di trascrizione immobiliare<br />

383 Tra costoro F. GAZZONI, Tentativo dell’impossibile (osservazioni di un giurista “non vivente” su trust<br />

e trascrizione, in Riv. notariato, 2001, I, p. 15, con riferimento al principio del numerus clausus, e , rela<br />

tivamente alla regola espressa dall’art. 2740 c.c., p. 20 e ss., nonché V. MARICONDA, Contrastanti<br />

decisioni sul trust interno: nuovi interventi a favore ma sono nettamente prevalenti gli argomenti contro<br />

l’ammissibilità, in Corr. Giur., 2004, p. 76 e ss., e, più recentemente, F. GALLUZZO, Autonomia<br />

negoziale e causa istitutiva di un trust, in Corr. Giur., 2006, p. 695 e ss., in particolare p. 704 e ss. Più<br />

articolata la tesi di C. CASTRONOVO, Trust e diritto civile italiano, in Vita Notarile, 1998, p. 1330 e ss., il<br />

quale pur aderendo all’orientamento per il quale l’effetto di separazione caratteristico del trust sarebbe<br />

stato inibito o quanto meno precluso all’autonomia privata, ritenevano che non fosse “preclusa ogni via<br />

che consenta di individuare all’interno del patrimonio del trustee i beni ad esso conferiti in trust e perciò a<br />

esso appartenenti”. L’A. proponeva, in particolare rispetto ai beni immobili, di evidenziare, attraverso lo<br />

strumento pubblicitario della trascrizione, “la qualificazione trustiana della proprietà”, che, in virtù di una<br />

exceptio doli, sarebbe stata opponibile ai terzi che ne fossero venuti a conoscenza. Tale ricostruzione era<br />

tuttavia sottosposta a critica da F. GAZZONI, Tentativo dell’impossibile (osservazioni di un giurista “non<br />

vivente” su trust e trascrizione, p. 20 e ss.<br />

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