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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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2.10. Alcune decisioni giudiziali sui negozi di destinazione. Critica.<br />

Relativamente al problema della determinazione dell’interesse meritevole si devono<br />

segnalare, tra le prime applicazioni dell’art. 2645 ter c.c., alcuni decreti dei giudici<br />

tavolari nelle regioni dove il relativo regime è vigente, che meritano di essere<br />

commentati in quanto avvengono proprio nell'ambito del sistema tavolare che chiede,<br />

come noto, all'autorità giudiziaria di valutare preventivamente sotto il profilo causale<br />

l'atto negoziale che le parti hanno concluso e intendono pubblicizzare. Il sistema<br />

tavolare si presenta così come un particolare banco di prova della nuova disposizione in<br />

quanto richiede prima della annotazione dell'atto quel vaglio di meritevolezza che nel<br />

sistema ordinario non può che giungere successivamente alla trascrizione del negozio.<br />

Alcune osservazioni devono essere svolte, in particolare, con riferimento al negozio di<br />

destinazione oggetto del decreto del giudice tavolare di Tione del 3-4 ottobre 2006.<br />

Nell'atto di costituzione si legge che il conferente, destinando un bene immobile ad<br />

interesse familiare, "dichiara e riconosce che detto acquisto è stato effettuato dallo<br />

stesso a proprio nome ma nell'esclusivo interesse dei beneficiari ossia dei genitori (...) e<br />

del fratello oltre che di se medesimo e quindi complessivamente nell'interesse della<br />

famiglia suddetta". Viene anche precisato che "il prezzo della compravendita, come le<br />

somme necessarie al pagamento delle rate del mutuo, sono state messe a disposizione<br />

dai beneficiari tutti in parti uguali".<br />

L'interesse perseguito dalla destinazione viene qualificato dal conferente come<br />

familiare ("nell'interesse della famiglia suddetta").<br />

Tuttavia tale qualificazione sembra ingiustificata. L'espressione "interesse della<br />

famiglia" non pare infatti utilizzata nel senso istituzionale e comunitario che emerge<br />

dalla disciplina del fondo patrimoniale. In tal senso va in primo luogo notato che gli<br />

interessi dei singoli beneficiari uti singuli già nella sintassi del testo negoziale sono<br />

anteposti all'interesse della famiglia.<br />

Questa prima intuizione è inoltre confermata, ancora sul piano testuale, dalla<br />

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