“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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2.10. Alcune decisioni giudiziali sui negozi di destinazione. Critica.<br />
Relativamente al problema della determinazione dell’interesse meritevole si devono<br />
segnalare, tra le prime applicazioni dell’art. 2645 ter c.c., alcuni decreti dei giudici<br />
tavolari nelle regioni dove il relativo regime è vigente, che meritano di essere<br />
commentati in quanto avvengono proprio nell'ambito del sistema tavolare che chiede,<br />
come noto, all'autorità giudiziaria di valutare preventivamente sotto il profilo causale<br />
l'atto negoziale che le parti hanno concluso e intendono pubblicizzare. Il sistema<br />
tavolare si presenta così come un particolare banco di prova della nuova disposizione in<br />
quanto richiede prima della annotazione dell'atto quel vaglio di meritevolezza che nel<br />
sistema ordinario non può che giungere successivamente alla trascrizione del negozio.<br />
Alcune osservazioni devono essere svolte, in particolare, con riferimento al negozio di<br />
destinazione oggetto del decreto del giudice tavolare di Tione del 3-4 ottobre 2006.<br />
Nell'atto di costituzione si legge che il conferente, destinando un bene immobile ad<br />
interesse familiare, "dichiara e riconosce che detto acquisto è stato effettuato dallo<br />
stesso a proprio nome ma nell'esclusivo interesse dei beneficiari ossia dei genitori (...) e<br />
del fratello oltre che di se medesimo e quindi complessivamente nell'interesse della<br />
famiglia suddetta". Viene anche precisato che "il prezzo della compravendita, come le<br />
somme necessarie al pagamento delle rate del mutuo, sono state messe a disposizione<br />
dai beneficiari tutti in parti uguali".<br />
L'interesse perseguito dalla destinazione viene qualificato dal conferente come<br />
familiare ("nell'interesse della famiglia suddetta").<br />
Tuttavia tale qualificazione sembra ingiustificata. L'espressione "interesse della<br />
famiglia" non pare infatti utilizzata nel senso istituzionale e comunitario che emerge<br />
dalla disciplina del fondo patrimoniale. In tal senso va in primo luogo notato che gli<br />
interessi dei singoli beneficiari uti singuli già nella sintassi del testo negoziale sono<br />
anteposti all'interesse della famiglia.<br />
Questa prima intuizione è inoltre confermata, ancora sul piano testuale, dalla<br />
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