“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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Questo schema non assume tuttavia carattere costante, in quanto non soltanto ciascuno<br />
dei ruoli innanzi visto può essere rivestito da una pluralità di soggetti, ma può anche<br />
accadere che, per via della assenza di beneficiari, di un dato trust siano protagonisti<br />
esclusivamente il settlor ed il trustee, o il settlor medesimo sia il beneficiario. Può<br />
anche darsi che nessun soggetto rivesta la posizione di beneficiario, ricorrendo in tal<br />
caso la controversa figura del trusts di scopo 354 .<br />
A seguito della istituzione del trust, il costituente separa dal proprio patrimonio uno o<br />
più rapporti giuridici di varia natura, conferendoli in amministrazione al fiduciario e, a<br />
partire da tale momento, rinunciando ad ogni potere di gestione, nonché di indirizzo<br />
dell’operato di quest’ultimo 355 .<br />
I beni conferiti al fiduciario non possono essere in alcun modo considerati parti del suo<br />
patrimonio personale. Tale regola assume naturalmente particolare rilevanza ai fini<br />
successori, o nel caso di insolvenza del trustee: i beni che costituiscono il trust<br />
rappresentano un fondo indipendente, accessibile e utilizzabile a vantaggio dei<br />
trusts con funzione rimediale che, del resto, non sono oggetto neanche della Convenzione dell’Aja sulla<br />
legge applicabile ai trusts.<br />
354 Ossia trust in cui non sono indicati dei beneficiari. Si ritiene che tale forma di trust sia nulla se non<br />
quando coincida con i charity trusts. Come informa M. LUPOI, Trusts, p. 206 e ss, negli ultimi anni si<br />
sono presentate numerose eccezioni tanto che c’è da dubitare delle attuale effettività del divieto. Oltre ai<br />
più tradizionali trusts anomali, come istituiti per l’erezione e la manutenzione di tombe, la recita di messe<br />
o il mantenimento di uno determinato animale, si sono diffusi negli ultimi anni trusts in cui, sebbene<br />
manchi la figura dei beneficiari, esiste pur sempre un numero di soggetti che ne traggono beneficio. E’<br />
questo il caso di Re Denley’s Trust deed, 1968 in cui un lotto di terreno trasferito dal disponente al trustee<br />
per un tempo determinato, affinchè venga impiegato quale impianto sportivo a vantaggio dei dipendenti<br />
della società; la corte adita confermò la validità del trust in base alla considerazione che l’atto costitutivo<br />
determinava comunque i soggetti cui sarebbe spettato il locus standi. Per una ricostruzione della decisione<br />
della Corte nel caso di specia si veda D.J. HAYTON, The law of trusts, p. 55-56. Secondo M. LUPOI,<br />
Trusts, p. 208 “ occorre (…) vedere in questa evoluzione della giurisprudenza inglese il ripristino della<br />
corretta visione della posizione del beneficiario di un trust, per oltre mezzo secolo turbata dal concetto di<br />
“equitable ownership”, riportando sul terreno processuale (chi può agire contro il trustee) un tema<br />
impropriamente trasferito sul terreno sostanziale”. Contrario alla assimilabilità del caso Re Denley’s ai<br />
c.d. trusts di scopo è J. E. PENNER, The law of Trusts, p. 233.<br />
355 Questo è tuttavia vero solo in via generale. Infatti, nell’atto costitutivo è sempre possibile per il settlor<br />
riservarsi alcuni poteri che possono includere quello di revocare il trust, sollevare il trustee dall’incarico e<br />
sostituirlo con altri, eliminare alcuni beneficiari. Sul punto si veda D.J. HAYTON, The law of trusts, p. 4 e<br />
successivamente, p. 151 e ss., nonché J. E. PENNER, The law of Trusts, p. 18.<br />
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